L’Unione europea (insieme ad altri paesi tra cui USA, UK e Canada) negli ultimi mesi ha inasprito il regime sanzionatorio nei confronti della Bielorussia, incrementando il numero di soggetti destinatari delle misure restrittive e irrobustendo i divieti in relazione a determinate categorie merceologiche e di servizi.
Si tratta di provvedimenti che possono avere un impatto non trascurabile sulle relazioni commerciali delle società italiane in quanto la platea dei bielorussi sanzionati è piuttosto estesa, e ricomprende soggetti con cui gli operatori italiani negli anni passati hanno avuto rapporti commerciali.
Le conseguenze derivanti dalla violazione delle misure restrittive sono pesanti: sanzione pecuniaria fino a € 500.000 e, dal 2017, possibile rilevanza penale della condotta.
Misure restrittive
Le misure restrittive dell’UE attualmente vigenti sono di vario tipo e riguardano:
- il divieto di esportazione di alcune tipologie di prodotti, tra cui attrezzature militari e beni dual use, tabacco, prodotti petroliferi, prodotti di cloruro di potassio
- divieti di finanziamento di prestazione di servizi d’investimento e assistenza all’emissione di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, attività di assicurazione e riassicurazione
- misure restrittive verso determinati soggetti, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti e entità listati.
Anche gli Stati Uniti hanno inasprito negli ultimi mesi le sanzioni nei confronti della Bielorussia, prevedendo il divieto di avere rapporti commerciali con determinati soggetti. I divieti di commercializzazione USA si rivolgono in prima battuta a soggetti aventi sede negli Stati Uniti, tuttavia con i recenti Executive Order è stato previsto il divieto anche a soggetti non-US per attività di assistenza, supporto finanziario, materiale o tecnologico a soggetti destinatari di misure restrittive, o a soggetti che operano in determinati settori, tra cui difesa, energia, produzione di potassio, tabacco, costruzioni e trasporto.
Rapporti economici con i soggetti sanzionati
La normativa europea prevede un’ampia gamma di divieti, volti ad escludere ogni forma di collaborazione – diretta o indiretta - con i soggetti sanzionati, e include in particolare:
- il congelamento dei fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti destinatari delle misure restrittive
- il divieto di mettere a disposizione dei soggetti destinatari delle misure restrittive, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche
- il divieto di partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure restrittive.
Messa a disposizione di risorse economiche
La nozione di risorse economiche è molto ampia e ricomprende attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che possono essere utilizzate dai soggetti sanzionati per ottenere fondi (cioè attività e utilità finanziarie di qualsiasi natura, in primis liquidità economica).
Anche la vendita di beni può essere considerata una modalità di messa a disposizione di risorse economiche. Queste conclusioni sono state confermate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea: per “mettere a disposizione” si intende non una specifica categoria di atti, bensì tutti gli atti necessari per ottenere la piena disponibilità di risorse economiche, anche se l’operazione prevede il pagamento di un corrispettivo.
Sono vietati tutti i rapporti economici con i soggetti sanzionati che determinano la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, ad eccezione di quelli autorizzati o ricadenti in specifiche deroghe.
Messa a disposizione “indiretta” di risorse
La normativa europea prevede che la messa a disposizione di risorse sia vietata anche se effettuata in maniera “indiretta”. Sono indirette in particolare:
- le vendite a soggetti bielorussi o di altro Stato controllati dall’impresa sanzionata. Il controllo può avvenire in maniera diretta (detenzione di quote della società o attraverso patti parasociali) oppure quando su di essa è comunque esercitata un’influenza sostanziale, ad esempio in caso di società prestanome
- anche senza un effettivo controllo, quando la messa a disposizione avviene a beneficio del soggetto sanzionato. Il beneficio può derivare ad esempio da accordi esistenti tra l’acquirente e la società sanzionata (es. contratti di vendita o distribuzione) oppure in ragione delle caratteristiche del bene o servizio venduto.
Sono vietate infine tutte quelle attività che hanno l’obiettivo di raggirare tali misure restrittive e di vanificare i divieti sanciti dal regolamento (in questi termini si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione europea).
In definitiva, un’operazione economica (compresa la vendita di beni o servizi) per essere lecita non solo non deve coinvolgere direttamente un soggetto sanzionato, ma neanche tale soggetto ne può trarre in alcun modo beneficio.
La responsabilità dell’impresa europea viene meno se non sapeva dell’illiceità dell’operazione, o quantomeno non aveva alcun motivo ragionevole di sospettare che tali azioni avrebbero violato il divieto.
Conclusioni
Le misure restrittive previste dall’Unione europea hanno una portata molto ampia. Le operazioni commerciali che per oggetto o controparte possono essere in linea di principio rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni internazionali, dovranno pertanto essere oggetto di attenta valutazione.
Sempre più spesso i contratti internazionali contengono sanctions clause con cui le parti garantiscono di non aver alcun rapporto con soggetti sottoposti a sanzioni internazionali. Il mancato rispetto delle misure restrittive – oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni - potrebbe quindi avere ripercussioni su altri rapporti contrattuali, anche strategici per l’impresa.
Alessandro Paci e Claudio Perrella