27 febbraio 2015

Responsabilità degli operatori del settore alimentare, informazioni per l’etichettatura dei prodotti – parte 2

di lettura

Il secondo approfondimento sul Regolamento UE 1169/2011 sull’etichettatura alimentare affronta l’analisi di alcuni elementi utili sia agli operatori del settore che ai consumatori: responsabilità degli operatori del settore alimentare, spiegazione dei contenuti presenti nelle etichette alimentari sono solo due dei vari e importanti temi affrontati nell’articolo.

Responsabilità degli operatori del settore alimentare, informazioni per l’etichettatura dei prodotti – parte 2

Responsabilità degli operatori del settore alimentare

Come indicato nell’articolo 8 del Regolamento, il responsabile del contenuto dell’etichetta è l’operatore con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto. Nel caso in cui l’operatore non appartenga nell’Unione, risponde della correttezza dell’etichettatura l’importatore nel mercato dell’Unione.

Come deve comportarsi un operatore del settore alimentare quando non è il responsabile del contenuto dell’etichetta?

Nel caso in cui nutrisse dei dubbi in merito alla conformità dell’etichettatura alla normativa, non deve rendere disponibile l’alimento alla vendita. Il Regolamento parte dal presupposto che tale soggetto, essendo un professionista del settore, può disporre di informazioni qualificate, che devono metterlo in condizione di tutelare i consumatori.

 

  • Non deve modificare le informazioni presenti nella etichettatura nel caso in cui tali modifiche possano portare ad alterare le scelte dei consumatori, riducendone il loro livello di protezione. Quindi un operatore del settore, sotto la sua responsabilità, può integrare le informazioni presenti nell’etichettatura solo se tali integrazioni non possono portare il consumatore ad errate valutazioni.
  • Deve, in ogni caso, assicurare e verificare la conformità ai requisiti in materia di etichettatura ed alle disposizioni nazionali applicabili. Quindi ha la responsabilità del controllo di quanto riportato in etichettatura.
  • In alcuni casi specifici,  deve assicurarsi che le informazioni obbligatorie previste (art. 9 "Elenco delle indicazioni obbligatorie" e Art. 10 "Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti") appaiano sul preimballaggio o su una etichetta o ancora nei documenti commerciali di accompagnamento al prodotto (packing list, bolla di trasporto, ecc.); in alternativa tali informazioni possono essere inviate prima o contemporaneamente alla consegna. Le situazioni in cui va garantita tale prassi sono:

-l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;

l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per essere successivamente lavorato (preparato, trasformato, frazionato o tagliato).

  • In ogni caso le indicazioni previste dall’articolo 9 "Elenco delle indicazioni obbligatorie", paragrafo 1, lettere a), f), g) e h) devono essere presenti anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.
  • Nel caso in cui fornisse alimenti non preimballati ad un altro operatore del settore, deve garantire che a quest’ultimo siano trasmesse le informazioni obbligatorie, perché le possa mettere a disposizione del consumatore finale.
  • Nel caso in cui fornisca ad altri operatori del settore alimentare degli alimenti  non destinati al consumatore finale o alle collettività, deve garantire che questi ultimi, che a loro volta commercializzeranno il prodotto eventualmente lavorato, abbiano disponibili le informazioni per assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti e degli eventuali requisiti delle disposizioni nazionali.

Vendite a distanza

Per gli alimenti venduti a distanza il Regolamento fornisce, nell’articolo 14, in linea con il fenomeno dell’e-commerce che va sempre più affermandosi anche nel settore alimentare, delle indicazioni specifiche.

In particolare:

  • le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili prima della conclusione dell'acquisto e devono apparire sul supporto della vendita a distanza, oppure vanno trasmesse mediante qualunque altro mezzo adeguato, chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare.
  • Ad esempio, tutte le informazioni previste dal Regolamento devono essere rese disponibili su una scheda che nella pagina web di presentazione del prodotto, o inviate, con il mezzo ritenuto opportuno al potenziale acquirente, prima della chiusura della contrattazione. Inoltre, tutte le informazioni previste devono essere rese disponibili al momento della consegna (ovvero il prodotto deve essere comunque correttamente etichettato).
  • Le regole di cui sopra non valgono nel caso della fornitura degli alimenti tramite distributori automatici.
  • Nel caso di alimenti non preimballati, anche le informazioni previste dall’articolo 44 "Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati" devono essere rese disponibili prima della conclusione dell'acquisto.
     

La vendita tramite distributori automatico o locali commerciali automatizzati

Per l’etichettatura dei prodotti venduti tramite tali soluzioni, non ci sono particolari requisiti; come indicato nel comma 3 dell’Articolo 14 "Vendita a distanza", non è necessario che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano disponibili prima della conclusione dell’acquisto.

Modifiche nei contenuti delle etichette alimentari

Sale vs sodio

Una modifica importante del Regolamento riguarda la scelta di riportare l’indicazione del sale, piuttosto che del sodio; essa è stata introdotta perché si ritiene che tale indicazione sia più intuibile dal consumatore medio. A tal fine, nella premessa al Regolamento (comma 37) è chiaramente indicato che l’etichetta rechi il termine "sale", invece che il corrispondente della sostanza nutritiva "sodio", considerando la corretta informazione al riguardo un elemento importante per la salute pubblica (comma 36).
Dal punto di vista nutrizionale è da considerare, tuttavia, che è il sodio a nuocere alla salute, mentre ci sono sali minerali (spesso tradizionalmente presenti negli alimenti prodotti in Italia), che apportano benefici alla salute.
Per il calcolo del sale, il suo contenuto equivalente è calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5 (vedi Allegato I Definizioni specifiche al punto 11).
Quindi un alimento che contiene, per 100 gr, 0,10 g di sale significa che contiene 0,04 g di sodio.
L’articolo 30 specifica che deve essere indicato il contenuto di sale (calcolato). E’ ammessa, nei casi in cui è applicabile, anche una dicitura che specifichi, accanto alla dichiarazione nutrizionale, che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio "naturalmente presente nell’alimento".

La dicitura può essere riportata (come specifica D&R) sugli alimenti in cui il sale non è stato aggiunto (es. verdura, carne, ecc.), mentre non può essere posta nel caso in cui il sale è un ingrediente o è stato aggiunto nel corso della trasformazione, anche tramite ingredienti che contengano sale (es. salumi, olive in salamoia, capperi, ecc.)
Il Regolamento CE 1924/2006 fornisce indicazioni per quanto riguarda i claims relativi al sale; Articolo 4 del regolamento CE 1924 secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
 

ClaimsContenuto di sale
A basso contenuto di sale< 0,3 g/100 g (o 100 ml)
A bassissimo contenuto di sale< 0,1 g/100 g (o 100 ml)
Senza sale< 0,0125 g/100 g (o 100 ml)


Vitamine e Sali minerali

Gli articoli 30, 32 e 33 oltre all’Allegato XIII del Regolamento, forniscono indicazioni sulle vitamine e sui sali minerali; sono fornite le indicazioni per il calcolo della quantità significativa (Allegato XIII), sulla base della quantità  e della tipologia di prodotto:

Tipo di prodottoQuantità significativa     % dei valori nutrizionali 
di riferimento
Diversi da bevande100 g15%
 
Bevande100 ml7,5%
 
Imballi monoporzioneporzione

15%

I valori nutrizionali di riferimento, che possono essere dichiarati, per le vitamine ed i sali minerali, sono riportati in una tabella nel medesimo Allegato. Tali sostanze devono essere espresse per 100 g o 100 ml, utilizzando le unità indicate nella tabella e come % delle assunzioni di riferimento. Possono, inoltre, essere dichiarate per porzione o per unità di consumo.

Istruzioni per il consumo

L’Articolo 23 "Istruzioni per l’uso" specifica che  "Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso". Le istruzioni devono essere descrittive e non possono limitarsi a riportare solo immagini.

Atmosfera protettiva

L’allegato III "Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari" specifica che gli alimenti la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d’imballaggio autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 Atmosfera protettiva  devono riportare l’indicazione obbligatoria «confezionato in atmosfera protettiva». Per quanto non vincolante si suggerisce di riportare di seguito anche l’indicazione "Non forare la confezione".

Lo stato fisico di un alimento

L’allegato VI "Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano", nella parte A, fornisce indicazioni su come deve essere indicato lo stato fisico o il trattamento che l’alimento ha subito nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. Tra gli stati fisici da indicare: in polvere, ricongelato, liofilizzato, surgelato, concentrato.
Tra i trattamenti che ha subito si segnala: affumicato, irradiato (vedi punto seguente), decongelato (vedi punto seguente).

Radiazioni ionizzanti

L’allegato VI "Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano", nella parte A, specifica che "Gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti recano una delle seguenti indicazioni: irradiato o trattato con radiazioni ionizzanti e altre indicazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 Radiazioni ionizzanti, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti". Per l’Italia la legge di riferimento è la GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16 Radiazioni ionizzanti.

Alimenti decongelati

L’allegato VI "Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano", nella parte A, specifica che "Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato»". Indica, inoltre, i casi in cui non va specificato tale trattamento e in particolare:

  • per gli ingredienti presenti nel prodotto finale;
  • per gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
  • per gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.
     

Sostituzione di un ingrediente o componente

L’allegato VI "Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano", nella parte A, specifica che "Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente, è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura reca — oltre all’elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa"; ciò deve avvenire "in prossimità della denominazione del prodotto" e "in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento".
Ciò potrebbe comportare un aggravio importante in termini di etichettatura nel caso in cui la sostituzione fosse dettata da situazioni contingenti, che possono durare per un breve periodo di tempo (impossibilità di reperimento dell’ingrediente sostituito sul mercato). Diversa la situazione per cui l’operatore decidesse di modificare la ricetta e quindi operare una sostituzione definitiva dell’ingrediente, nel qual caso deve essere approntata una nuova etichetta in via definitiva.
L’operatore responsabile della messa sul mercato dell’alimento deve quindi valutare la possibilità che una sostituzione temporanea di un ingrediente si presenti, e agire preventivamente, individuando possibili soluzioni (es. rietichettatura). Nel caso in cui l’operatore non fosse il produttore, deve considerare nel capitolato con il fornitore tale eventualità e definire preventivamente le modalità di comunicazione (dal produttore all’operatore) e le azioni preventive da porre in atto.

I prossimi passi: i punti ancora non affrontati dal Regolamento Europeo

Il Regolamento Europeo, allo stato attuale, lascia ancora aperte alcune questioni che necessitano di informazioni tecniche dettagliate quali:

  • come evidenziare la presenza di ingredienti allergenici nella lista degli ingredienti
  • come fornire informazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti non pre-imballati
  • la definizione di un piano a supporto della comunicazione per gli operatori della ristorazione
  • la segnalazione nell’etichettatura dello stabilimento di produzione e confezionamento  (che, nella legislazione italiana, era obbligatoria a garanzia dei consumatori).


Monica Perego

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