L’art. 208 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea promuove lo sviluppo sostenibile e il buon governo nei paesi in via di sviluppo (SPG) e persegue l’eliminazione della povertà.
La Comunità Europea ha sempre sostenuto i paesi economicamente più arretrati mediante normative che consentivano di importare nel territorio comunitario merci originarie di tali paesi, in esenzione da dazio, mediante presentazione del documento di prova di origine Form-A.
L’accesso preferenziale delle merci ha, pertanto, l’obiettivo di sostenere i Paesi SPG nei loro sforzi per ridurre la povertà grazie al commercio internazionale e ad entrate aggiuntive che potranno essere reinvestite per sostenere lo sviluppo e diversificare l’economia.
Nei passati regolamenti comunitari sul sistema delle preferenze generalizzate, è presente una suddivisione tra:
- il regime generale, applicabile a tutti paesi in via di sviluppo
- i regimi speciali che incentivano lo sviluppo sostenibile ed il buon governo di quei paesi che hanno intrapreso riforme in senso democratico.
Il regolamento CE n.732/2008, che prevede l’applicazione del sistema delle preferenze generalizzate, è applicabile fino al 31/12/2013.
Il nuovo regolamento SPG
Nel 2012 l’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) n. 978/12 (nuovo regolamento SPG) relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate che abroga il suddetto regolamento ed rimarrà in vigore per 10 anni, dal 01/01/2014 al 31/12/2023.
Il nuovo regolamento SPG consiste in un regime generale e in due regimi speciali.
Il regime generale comprende tutti quei paesi che condividono lo stesso stadio di sviluppo economico medio alto: il quale permetterà loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. La novità di maggior rilievo è rappresentata dal fatto che il numero dei paesi beneficiari passerà, dal 1 Gennaio 2014, da 176 ad 86 (come da elenco presente nell’allegato II del regolamento 978/2012).
Nel caso in cui per tre anni consecutivi il valore medio delle importazioni nell’Unione Europea, da un determinato paese beneficiario dell’SPG, superi il livello di soglia fissato dal regolamento VI n.978/2012, tali preferenze verranno sospese.
Mediante il regolamento 1213 del 2012 l’Unione Europea ha sospeso le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni di tale regolamento. Tali sospensioni verranno applicate a partire da Gennaio 2014 e dureranno fino a Gennaio 2016.
Nell’elenco dei prodotti del “regime generale” viene fatta una distinzione tra “prodotti sensibili” e “prodotti non sensibili”. Per questi ultimi i dazi ad valorem della tariffa doganale sono sospesi, mentre per quelli sensibili la riduzione daziaria è di 3,5 punti percentuali; per i prodotti delle sezioni “S-11 a” e “S-11 b” (prodotti tessili appartenenti ai capitoli della tariffa doganale da 50 a 63) dell’allegato V (regolamento n.987/2012) la riduzione è del 20%.
Sono concesse, inoltre, grazie al primo regime speciale, preferenze aggiuntive ai paesi che risultano essere vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema internazionale, al fine di aiutarli a sostenere gli oneri e le responsabilità speciali risultanti dalla ratifica delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo. Tali preferenze dovrebbero promuovere l’ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile.
Per poter rientrare in tali benefici i Paesi (denominati SPG+) devono presentare una domanda per iscritto alla Commissione Europea che concede tale beneficio se il paese richiedente:
- è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale
- ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del Reg. 978/12 («convenzioni pertinenti») e nelle conclusioni degli organi di controllo competenti non si rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni.
Un secondo regime speciale (“everythings but arms”, EBA) è concesso ai paesi meno sviluppati. Tale regime garantisce l’accesso al mercato dell’Unione in esenzione dai dazi per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati dall’ONU, fatta eccezione per il commercio delle armi. La sospensione tariffaria si applica a tutti i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93.
L’elenco dei paesi meno sviluppati riconosciuti e classificati dall’ONU è pubblicato nel sopracitato “allegato IV del regolamento UE 978/2012”.
Qualora un paese non sia più classificato dall’ONU come paese meno sviluppato, l’Unione Europea fissa un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime.
Nel regolamento è altresì specificato che le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuino ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano anche di un altro regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione.
Andrea Toscano – Enrico Calcagnile