La Commissione ha adottato:
- un regolamento delegato sui requisiti specifici e le norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo
- un regolamento di esecuzione sulle disposizioni relative al sistema di dovuta diligenza (due diligence) e sul sistema di controllo che le autorità competenti degli Stati membri dovranno eseguire.
Il regolamento UE sul legname è entrato in vigore il 3 marzo 2013 e non ha effetto retroattivo.
Ai sensi del regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati che siano corredati di licenza FLEGT o certificazione CITES soddisfano pienamente i requisiti da esso stabiliti.
Documento guida
Con il supporto della Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) è stato definito anche un documento guida che tratta le questioni inerenti al Regolamento Legno e ai suoi atti non legislativi.
Il documento guida non ha effetti giuridici vincolanti; il suo unico obiettivo è fornire spiegazioni su taluni aspetti del Regolamento Legno e sui due atti non legislativi della Commissione. Esso non sostituisce né aggiunge o modifica nulla alle disposizioni del regolamento (UE) n. 995/2010, del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, che costituiscono il fondamento giuridico da applicare.
Nel considerare l’opportunità di avvalersi di un sistema di certificazione o verifica della legalità per dimostrare che il legno di cui è composto un prodotto è di provenienza legale, un operatore deve determinare se il sistema comprenda degli standard che tengano conto di tutte le legislazioni applicabili.
L’articolo due del documento guida stabilisce con chiarezza che l’immissione deve avvenire per la prima volta sul mercato interno - il legname deve essere fisicamente presente sul territorio dell’UE, o in quanto ivi raccolto o perché importato e sdoganato ed immesso in libera pratica, dato che i prodotti non acquisiscono lo status di «prodotti dell’Unione Europea» prima di aver fatto il loro ingresso nel territorio dell’unione doganale.
Le merci soggette a regimi doganali speciali (ad es. ammissione temporanea, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale, depositi doganali, zone franche), nonché quelle soggette a transito e riesportazione non sono considerate immesse sul mercato.
Non rientrano nel campo d’applicazione né i prodotti del legno né i prodotti da essi derivati già immessi sul mercato interno. Con «commercializzazione» si deve dunque intendere un’operazione che si svolge quando un operatore per la prima volta rende disponibili sul mercato UE prodotti del legno o da esso derivati, per la distribuzione o per l’utilizzo nell’ambito della sua attività commerciale.
Il regolamento non impone requisiti in capo ai consumatori finali.
Due diligence
Un «sistema di dovuta diligenza» è un metodo per fasi, documentato e sperimentato, finalizzato a produrre un risultato atteso e coerente in un processo aziendale. Valutazioni con cadenza regolare, garantiscono che le procedure vengano applicate e che sia raggiunto il risultato atteso.
Ai fini della dovuta diligenza occorre che l’operatore raccolga informazioni sul legno e sui prodotti da esso derivati, nonché sui fornitori, per effettuare una valutazione completa dei rischi.
Il livello di rischio può essere valutato solamente caso per caso, dato che dipende da un certo numero di fattori. Per una corretta valutazione del rischio è necessario porsi le domande seguenti:
- Dove è stato prodotto il legno?
- Vi è una prevalenza di taglio illegale nel paese da cui proviene il legname?
- Le specie di alberi sono particolarmente a rischio di taglio illegale?
- Sono in vigore sanzioni sulle importazioni e esportazioni di legno?
- Il livello di governance è tale da generare incertezza?
- Il fornitore ha prodotto tutti i documenti che indicano la conformità con la legislazione applicabile?
- La catena di approvvigionamento (supply chain) è complessa?
La complessità della supply chain aumenta di pari passo con il numero di trasformatori ed intermediari interposto fra il luogo di raccolta e l’operatore. Essa può crescere inoltre quando in uno stesso prodotto si utilizzano legni di più specie o di provenienza diversa.
Fonte: FederlegnoArredo