30 nov 2017 16:37 30 novembre 2017

Ravvedimento operoso in ambito doganale: novità

di lettura

L’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/97, inizialmente previsto per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, nasce come strumento utilizzabile dal contribuente per regolarizzare, spontaneamente, le violazioni, omissioni o irregolarità fiscali da lui commesse, beneficiando, pertanto, di una riduzione della sanzione irrogabile. 

Ravvedimento operoso in ambito doganale: novità

Il contribuente, dunque, a seguito dell’autonomo riscontro dell’errore commesso, ha la facoltà di “ravvedersi”, procedendo al pagamento dei tributi richiesti e dei relativi interessi e regolarizzando la violazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione connessa, di importo variabile, a seconda dalla tempestività del ravvedimento. 

Dal 2014, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’esperibilità del ravvedimento operoso è stata estesa, consentendo al contribuente di farvi ricorso anche qualora gli accessi, le ispezioni, le verifiche o altre attività di accertamento amministrativo abbiano già avuto inizio. 

Dal 2016, grazie all’ampliamento del campo di applicazione del citato art. 13 ad opera del Dl fiscale 193/2016, l’istituto del ravvedimento ha fatto il suo ingresso anche in dogana, quale strumento adoperabile per la correzione delle irregolarità connesse al pagamento dei tributi doganali e delle accise, anche trascorsi due anni dalla data della dichiarazione doganale.

Per tali tributi, amministrati dall’Agenzia delle Dogane, il tradizionale strumento a disposizione dell’operatore per correggere eventuali errori commessi nell’espletamento delle formalità doganali, minimizzandone i rischi, è stato da sempre rappresentato dalla procedura della revisione dell’accertamento, su istanza di parte. Se attivata dall’operatore, questa gli consente di sanare tali errori, evitando l’irrogazione della sanzione, ma solo a condizione che l’autorità doganale non abbia già dato inizio ai controlli e le verifiche di sua competenza. 

Con le succitate novità legislative, invece, il contribuente oggi può decidere di “ravvedersi”, sia in presenza che in assenza di indagini da parte dell’autorità doganale. Egli ha difatti la facoltà di sanare l’errore da lui commesso, anche dopo l’inizio dei controlli doganali, avvalendosi così di una sostanziale riduzione della relativa sanzione doganale, di solito eccessivamente onerosa, se non addirittura sproporzionata. Ciò vuol dire che nel caso di constatazione della violazione, ovvero di accessi, ispezioni o verifiche, il contribuente può decidere di prestare acquiescenza alle pretese dell’Ufficio doganale, procedendo al pagamento del tributo richiesto e dei relativi interessi, unitamente alla sanzione in misura ridotta. Unico limite temporale massimo è rappresentato dalla notifica di avvisi di pagamento o atti di accertamento. 

Tuttavia, l’applicazione dell’istituto in questione in ambito doganale genera alcune perplessità.

  1. La determinazione del tributo dovuto a seguito di ravvedimento potrebbe non essere chiara, essendo talvolta dubbia la definizione dell’an e del quantum da parte dell’autorità, e rivelandosi dunque necessario ricorrere ad un contraddittorio con l’Ufficio doganale al fine di definire correttamente e in modo congiunto diritti, sanzioni ed interessi da corrispondere.
  2. Essendo il ravvedimento esperibile anche in assenza di indagini avviate dall’Amministrazione doganale, potrebbe determinarsi una sovrapposizione con la procedura della revisione dell’accertamento, per la quale occorre che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati i controlli o le attività di accertamento, delle quali i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, ma che, a differenza del ravvedimento, prevede la non applicazione della sanzione. 
  3. Per quanto attiene al ravvedimento posto in essere nel corso di verifiche o accertamenti dell’autorità, il cui limite temporale è dato dalla notifica di avviso di pagamento o atto di accertamento al contribuente, sorgono diversi dubbi interpretativi circa la tipologia di atto amministrativo che, una volta notificato allo stesso, gli preclude la possibilità di ravvedersi. 

È chiaro, quindi, come il ravvedimento operoso in dogana possa agevolare gli operatori economici, riducendo le sanzioni doganali irrogabili, ma, in ogni caso, la scelta di utilizzare tale strumento deve essere oggetto di attenta valutazione, soprattutto in termini di convenienza economica e ottimizzazione di eventuali maggiori costi, anche in considerazione delle problematiche anzidette.

Tabella illustrativa sconti sulle sanzioni con relativi limiti temporali

NORMA DI RIFERIMENTOLIMITE TEMPORALE REGOLARIZZAZIONESANZIONI RIDOTTE
Art. 13, 1° comma, lett. aEntro 30 giorni da omesso versamento1/10 del minimo
Art 13, 1° comma, lett. a bisEntro 90 giorni da omissione o errore1/9 del minimo
Art. 13, 1° comma, lett. bOltre 90 giorni ma entro 1 anno da omissione o errore1/8 del minimo
Art. 13, 1° comma, lett. b bisEntro 2 anni da omissione o errore1/7 del minimo
Art. 13, 1° comma, lett. b terOltre 2 anni da omissione o errore1/6 del minimo

Giuseppe De Marinis

Tag dell'informativa
Dogane
USA: nuovi dazi alle importazioni dall’Europa. Per le imprese italiane un aumento fino al 20%
7 aprile 2025 USA: nuovi dazi alle importazioni dall’Europa. Per le imprese italiane un aumento fino al 20%
Stretta dell’Amministrazione Trump sulle importazioni: penalizzati soprattutto i prodotti europei. Le aziende italiane chiamate a riorganizzare strategie e filiere.
Modelli Intrastat 2025
2 aprile 2025 Modelli Intrastat 2025
Novità, procedure e consigli per una corretta compilazione degli elenchi intracomunitari.
Dazi Trump: le imprese italiane tra preoccupazione e strategie di adattamento
2 aprile 2025 Dazi Trump: le imprese italiane tra preoccupazione e strategie di adattamento
Un'indagine di Promos Italia evidenzia timori per le misure protezionistiche, ma l'export italiano negli USA si mantiene stabile.
Nuove Regole per le imprese che viaggiano nel Regno Unito: l'ETA UK
11 marzo 2025 Nuove Regole per le imprese che viaggiano nel Regno Unito: l'ETA UK
Un nuovo requisito obbligatorio per le trasferte di lavoro: cosa devono sapere le imprese
Le nuove bollette doganali
21 febbraio 2025 Le nuove bollette doganali
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha introdotto il "Cassetto Doganale", un innovativo strumento digitale che consente alle imprese di consultare e gestire in modo centralizzato le bollette doganali.
Denaro contante in entrata e in uscita dall’UE: le novità
Denaro contante in entrata e in uscita dall’UE: le novità
Le norme entrate recentemente in vigore sono di ampia portata, includono nel concetto di “denaro contante” anche le carte prepagate e inaspriscono le sanzioni.
Novità 2025: nuovo accordo UE-Cile
14 gennaio 2025 Novità 2025: nuovo accordo UE-Cile
L’Unione Europea e la Repubblica del Cile hanno recentemente raggiunto un nuovo Accordo commerciale interinale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE a dicembre 2024, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2025.
Le contromisure europee ai conflitti commerciali
Le contromisure europee ai conflitti commerciali
Come l’UE si difende dalle pratiche commerciali scorrette.
In vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione
12 novembre 2024 In vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che, nei suoi 122 articoli, disciplina procedure e violazioni doganali.
Nomenclatura Combinata: le novità dal 1° gennaio 2025
12 novembre 2024 Nomenclatura Combinata: le novità dal 1° gennaio 2025
Il 31 ottobre è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2522 della Commissione del 23/09/2024, che modifica la Nomenclatura Combinata.