Per tale ragioni risulta utile fornire un quadro giuridico e doganale, di primo orientamento, nel quale l’impresa intenzionata ad avviare relazioni commerciali in Russia si troverà ad operare.
A partire dall’autunno 2014 il Governo russo ha elaborato un piano strutturale per la riduzione delle importazioni di determinate tipologie di merci dai Paesi non appartenenti alla Unione Doganale. Le sanzioni introdotte a partire dal 2014 e in particolar modo la svalutazione del rublo hanno significato per le molte imprese italiane che esportavano in Russia congelamento degli acquisti, partner storici russi in attesa di vedere cosa stesse accadendo ma soprattutto raddoppio dei prezzi dei propri prodotti per il cliente finale.
Parallelamente, la Russia ha cercato di consolidare la pratica dell’import substitution e di rafforzare la produzione industriale locale, con l’obiettivo di ridurre le importazioni del 50% entro il 2020. Anzi ha proposto all’Italia la strategia del made in Russia with Italy per spingere le imprese ad andare a produrre in Russia. L’approccio con controparti russe dipende, quindi, oltre che dalle dimensioni dell’impresa italiana e dalla strategia commerciale praticata anche dai summenzionati piani introdotti dal Governo russo. Si va, infatti, dai contratti di compravendita, ai contratti di distribuzione commerciale, ai contratti di licenza sino ad arrivare alla costituzione di società e/o di Joint venture corporation direttamente in Russia. E’ inteso, quindi, che, a seconda della strategia commerciale posta in essere dagli investitori, si dovrà prestare specifica attenzione sia alla corretta redazione del contratto sia, in caso di norme inderogabili, al rispetto di quanto stabilito dall’ordinamento giuridico russo che appartiene alla famiglia romano-germanica (civil law) e pertanto presenta partizioni, categorie e istituti in gran parte assimilabili a quelli noti ad altri ordinamenti della medesima famiglia, ivi incluso l’ordinamento italiano.
Con riferimento alla legislazione societaria da prendere in considerazione nell’ipotesi in cui l’investitore intende costituire un nuovo soggetto giuridico in Russia si evidenzia che i due tipi più comuni di società del diritto societario russo sono la società per azioni, che può essere “pubblica” o “privata” (ZAO) e la società a responsabilità limitata (OOO). Solo le società per azioni sono in grado di emettere titoli, il che le assoggetta al diritto russo dei valori mobiliari e alle regole imposte dal Servizio federale per i mercati finanziari (FSFM). Nessuno degli azionisti di una S.p.a. o dei partecipanti a una S.r.l. sono responsabili per le obbligazioni della società, e sostengono il rischio di perdite solo nella misura del valore dei loro contributi.
Un aspetto tecnico operativo nelle operazioni di export di prodotti verso la Russia è la conoscenza da parte delle imprese esportatrici dei documenti richiesti alla dogana russa. Prima di iniziare l’operazione è fondamentale verificare se è possibile esportare tali beni e quali documenti sono necessari. Inoltre, esistono restrizioni sulle esportazioni dall’UE legate anche al sistema sanzionatorio in essere. Queste limitazioni riguardano soprattutto armi, tecnologie a duplice uso, tecnologie per il settore estrattivo, specie rare di animali e piante, come anche beni che possono essere utilizzati per produrre armi di distruzione di massa. Fermo restando quindi l’importanza di verificare preliminarmente alla stipula di contratti di compravendita con controparti Russe, se per i prodotti oggetto della transazione sussistono o meno limiti alla libera esportazione, con il presente articolo si vuole altresì evidenziare il nuovo sistema doganale russo.
Il 2013, con l’introduzione del Codice Doganale della Unione doganale Eurasiatica, ha segnato l’inizio di una nuova era nel settore delle certificazioni nell’Unione Doganale costituita da Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan. I certificati di conformità Gost R e RT sono stati sostituiti dal certificato e dichiarazione di conformità dell'Unione doganale EAC, valido su tutto il territorio dell’Unione e la gran parte dei prodotti è passato da regime certificativo a regime dichiarativo ed obbligando altresì gli esportatori ad avere un rappresentante nel territorio dell’Unione da esso debitamente autorizzato.
Da quanto su esposto si evince l’importanza per le imprese esportatrici verso l’Unione doganale eurasiatica di tenere monitorato lo sviluppo e l’implementazione della normativa che, allo stato dell’arte, risulta passibile di ulteriori evoluzioni e interpretazioni. In tal modo, si riduce il rischio del blocco delle merci in dogana nonché le possibili conseguenze in termini contrattuali, in quanto è responsabilità dell’esportatore fornire le certificazioni dei prodotti e produrre i documenti conformi.
Giuseppe De Marinis