6 luglio 2020

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR.

di lettura

Il 26 maggio 2020 è stata pubblicata la Nota Prot. 151838/RU del 22 maggio, con la quale l’Agenzia delle Dogane - allo scopo di contrastare i rallentamenti burocratici e logistici causati dall’emergenza COVID-19 - ha fornito chiarimenti sulle procedure di rilascio dei certificati di circolazione A.TR., in particolare circa la possibilità di utilizzo della procedura semplificata.

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR.

Differenza tra certificati EUR-1 e A.TR.

Nell’ambito della maggior parte degli Accordi commerciali di libero scambio siglati tra l’UE e Paesi terzi, il documento utilizzato come prova dell’origine preferenziale è il certificato EUR.1.

Tale certificato viene rilasciato dalla Dogana di esportazione, a richiesta dell’operatore, per attestare che la merce ivi descritta è di origine preferenziale UE sulla base dei protocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi Paesi o gruppi di Paesi, e che quindi può beneficiare, nel Paese di destino, delle esenzioni o riduzioni daziarie previste in quegli Accordi.

Nell’ambito dell’Accordo di Unione doganale siglato tra l’UE e la Turchia, vige invece un “doppio binario”.

I prodotti agricoli e quelli carbo – siderurgici (a suo tempo previsti nell’ambito del Trattato CECA), per poter beneficiare nel Paese di destino del trattamento preferenziale, devono essere scortati dal certificato EUR.1. Tutti gli altri prodotti, per poter godere del medesimo trattamento preferenziale, devono invece essere scortati dal certificato A.TR.

Per i prodotti agricoli e carbo-siderurgici  pertanto, la preferenzialità è basata sul carattere originario degli stessi e deve essere attestata tramite il rilascio del certificato EUR.1. Per tutti gli altri prodotti  la preferenzialità è basata sul fatto che la merce sia stata immessa in libera pratica in UE o in Turchia, circostanza attestata dal certificato A.TR.

L’accordo di Unione Doganale fra UE e Turchia, attualmente in vigore, prevede infatti che i prodotti immessi in libera pratica (in UE o in Turchia) e successivamente importati nel Paese di destinazione godano di abbattimento daziario, purché scortati dal certificato A.TR.

Pertanto l’EUR.1 è un certificato attestante l’origine preferenziale, mentre l’A.TR è un certificato di circolazione che attesta la posizione di "libera pratica" delle merci in esso descritte e che non documenta in alcun modo l'origine della merce.

Esso viene rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dall'Autorità doganale del Paese dove sono espletate le formalità doganali d'esportazione, ed attesta che la merce a cui si riferisce è in posizione di libera pratica. Attestazione necessaria al fine di ottenere un abbattimento daziario all’atto dell’importazione.

Semplificazioni previste per il rilascio dei certificati EUR 1 e A.TR.

A partire dal 20 luglio prossimo (termine iniziale originariamente previsto: 22 gennaio 2020, poi prorogato al 21 aprile 2020 e poi ulteriormente prorogato al 21 giugno 2020 e infine al 21 luglio; Cfr. Note n. 91956/RU del 26 luglio 2019 e n. 200901 del 3 dicembre 2019, n. 88470 del 12 marzo 2020 e n. 189095 del 17 giugno 2020) non sarà più possibile avvalersi della possibilità di ottenere certificati di origine EUR.1 e certificati di circolazione A.TR. “previdimati”.

Mediante la procedura oggi in vigore la dogana rilascia agli operatori doganali che ne fanno richiesta, i certificati EUR 1 in “bianco”; tali certificati vengono compilati dall’operatore stesso all’atto della spedizione.

La “nuova procedura” per la richiesta dei certificati EUR.1, EUR-MED, A.TR. prevede infatti un iter amministrativo che:

  • prende avvio con la presentazione in dogana del formulario di domanda del certificato, corredato di tutti gli elementi atti a comprovare l’origine preferenziale della merce oggetto di esportazione
  • prosegue con l’istruttoria da parte della dogana
  • si conclude, in caso di esito positivo, con il rilascio del certificato, entro un termine determinato dai singoli uffici doganali. Tale termine dovrà essere ridotto “al minimo” (Cfr. Nota n. 200901 del 3 dicembre 2019) e dovrà essere calibrato in base alle caratteristiche del richiedente (ad es. soggetto AEO) e dell’operazione (es. operazioni ripetute nel tempo).

Per evitare possibili rallentamenti nel rilascio, e di conseguenza, possibili ritardi nella partenza e consegna della merce, l’Agenzia delle Dogane indica, come alternativa all’utilizzo dei certificati di circolazione EUR 1, l’utilizzo della dichiarazione di origine, rilasciata dall’esportatore direttamente sulla fattura o su altro documento commerciale, secondo le modalità previste nei singoli Accordi sottoscritti dall’Unione europea.

Ricordiamo che la dichiarazione di origine può essere rilasciata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:

  • dall’esportatore autorizzato
  • dall’esportatore registrato al sistema REX (al momento prevista solo nell’accordo UE-Canada e UE-Giappone)
  • da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.

Per le spedizioni di valore superiore a 6.000 euro, pertanto, l’esportatore dovrà essere munito di un’apposita autorizzazione allo status di esportatore autorizzato.

L’invito a fare il più ampio uso possibile dello status di esportatore autorizzato - come riportato nella Nota n. 100433/RU del 26 marzo 2020 - arriva anche dalla Commissione europea, nonostante la temporanea concessione della possibilità di presentare i certificati FORM A, EUR.1, e/o EUR-MED e A.TR. in copia, salvo produzione dell’originale a cessazione dell’emergenza epidemiologica in corso, stante la difficoltà per gli esportatori di ottenerli in originale nell’attuale periodo emergenziale.

Semplificazioni rilascio certificato A.TR. (nota Prot. n. 151838/RU)

L’attestazione di origine su fattura può porsi quale valida alternativa solo al rilascio del certificato EUR.1, e non al certificato A.TR. non essendo infatti possibile certificare l’immissione in libera pratica sulla fattura o su altro documento commerciale in fase di esportazione.

L’Agenzia delle Dogane, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti ricevute dagli operatori, in difficoltà nel procurarsi presso gli Uffici doganali i certificati di circolazione, ha quindi chiarito che è possibile avvalersi della procedura semplificata prevista dalla Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia.

Procedura ordinaria di rilascio dell’A.TR.

La procedura “ordinaria” finalizzata al rilascio dei certificati A.TR., necessari per l’ottenimento dei benefici daziari negli scambi di merci tra UE e Turchia, è dettagliatamente indicata nella Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia (art. 7).

Tale procedura prevede che il certificato di circolazione A.TR., il cui modello è allegato alla citata Decisione, sia vistato dalle Autorità doganali al momento dell’esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso può essere vistato solo nel caso in cui possa costituire il titolo giustificativo per l’applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica.

L’esportatore che ne richiede il rilascio deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle Autorità doganali dello stato di esportazione in cui viene rilasciato l’A.TR., tutti i documenti atti a comprovare il carattere delle merci in questione e l’adempimento degli ulteriori obblighi previsti.

Le Autorità doganali che lo rilasciano, a loro volta, devono adottare tutte le misure necessarie per controllare il carattere delle merci e l’osservanza degli altri requisiti previsti dalla Decisione. Le stesse possono quindi richiedere qualsiasi prova e procedere a qualsiasi controllo e verifica ritengano opportuna, oltre a verificare che i certificati siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

Procedura di rilascio dell’A.TR. Semplificata

In deroga all'articolo 7, l’art. 11 della Decisione prevede che le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, denominato «esportatore autorizzato», a non presentare all'ufficio doganale dello Stato di esportazione, al momento dell'esportazione, né le merci né la relativa richiesta di emissione del certificato di circolazione A.TR., ma di utilizzare certificati preautenticati dalla Dogana stessa.

Tale autorizzazione, che consente quindi di evitare il ricorso ad un certificato cartaceo, da procurarsi presso gli Uffici delle Dogane in occasione di ogni spedizione verso la Turchia, ovvero di doversi recare in Dogana in occasione di ogni spedizione, per acquisire di volta in volta il corrispondente certificato, può essere rilasciata, su richiesta, agli esportatori che effettuano frequenti spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR e che offrono tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci alle autorità competenti.

In tale autorizzazione viene specificato, inoltre, l’ufficio responsabile della preautenticazione dei certificati, le modalità con cui l’esportatore autorizzato deve giustificare l’utilizzo dei certificati, l’Autorità responsabile dello svolgimento del successivo eventuale controllo a posteriori.

L’autorizzazione può inoltre stabilire, tra le altre cose, che sul certificato debba essere apposto, nel riquadro riservato al visto da parte della dogana:

  • l’impronta del timbro dell’Ufficio doganale competente dello Stato di esportazione e la firma manoscritta, o non, di un funzionario dell’ufficio
  • l’impronta, stampigliata dall'esportatore autorizzato, di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello stato di esportazione e conforme al modello che figura nell’allegato III della Decisione.

In tali casi alla casella 8 “osservazioni” del certificato è inserita la dicitura “Procedura semplificata”.

Il certificato compilato, recante la dicitura “procedura semplificata” e sottoscritta dall’esportatore autorizzato, vale quale documento attestante la ricorrenza delle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione.

Certificati di origine e dazi addizionali

Si ricorda che il governo turco, a partire dal 2015, ha via via introdotto un sistema di dazi addizionali sulle importazioni di alcune categorie merceologiche originarie di alcuni Paesi terzi tra cui:

  • prodotti siderurgici
  • dispositivi elettrici
  • prodotti di plastica e gomma
  • prodotti chimici
  • filati di cotone
  • strumenti misurazione
  • macchinari agricoli e da costruzione
  • altri prodotti elencati nel relativo decreto emesso dal governo turco.

In linea di principio, tali prodotti, se originari dell’UE o di Paesi che sono partner commerciali della Turchia, non sarebbero soggetti a tali dazi addizionali. Per tale ragione il governo turco richiede che, al momento dell’importazione, i prodotti di cui sopra siano accompagnati da un certificato di origine atto a comprovare la non applicabilità delle misure daziarie aggiuntive.

Il 24 maggio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Turchia, n. 30783, il regolamento relativo all'emendamento degli articoli 38, 41 e 205 del codice doganale turco. Attraverso tali modifiche, in forza a partire da tale data:

  • è possibile dimostrare, attraverso un certificato di origine, da allegare alla dichiarazione d’immissione in libera pratica, che i prodotti rientranti nel campo di applicazione dei dazi addizionali e degli obblighi finanziari aggiuntivi non sono soggetti a tali imposizioni
  • non è necessaria la presentazione del certificato di origine ai fini della determinazione dell'origine dei beni soggetti a obblighi finanziari aggiuntivi e che sono importati dall'UE con certificato di circolazione A.TR., a condizione che siano rispettati i casi determinati in base ai criteri di rischio identificati dal Ministero.

Il perimetro applicativo di tali disposizione tuttavia sembra non essere troppo chiaro nemmeno agli importatori turchi i quali, forse a ragione dell’incertezza normativa, a quanto risulta, richiedono sempre più spesso il certificato d’origine, anche quando questo non sarebbe necessario.

Per conoscere i casi in cui è necessaria la presentazione di un certificato di origine in allegato alla dichiarazione, chiarisce una nota ministeriale del governo turco, in relazione ai beni che sono soggetti a dazi addizionali (ACT) e ad altre misure addizionali, finanziarie (AFO) e commerciali, è possibile utilizzare il sistema informatico BILGE, accedendo al modulo “Tariff” e inserendovi, prima della registrazione della dichiarazione, le informazioni relative all’operazione di importazione che si intende porre in essere. Dovrebbero essere esenti dall'obbligo di presentazione del certificato di origine gli esportatori in possesso dello status di AEO.

Tale sistema è da utilizzarsi anche per le merci che saranno importate in Turchia accompagnate dal certificato A.TR. per le quali è altresì richiesta, nel caso in cui i beni siano stati dichiarati originari dell’UE in base alle norme sul cumulo diagonale, la presentazione della "dichiarazione del fornitore" o la "dichiarazione del fornitore a lungo termine", in allegato alla dichiarazione di importazione.

Come ricordato sopra, in base all’accordo tra la UE e la Turchia i prodotti esportati verso la Turchia, scortati dal certificato A.TR., godono dell’abbattimento daziario, a prescindere dalla loro origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e siderurgici (ex CECA) per i quali l’origine preferenziale viene attestata tramite l’EUR.1.

Enrico Calcagnile, Serena Pellegri

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