2 settembre 2021

Origine preferenziale: le regole transitorie dell’accordo Paneuromediterraneo (PEM)

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Nel 2012 sono iniziate le discussioni per modernizzare la Convenzione PEM (Paneuromediterraneo). La Convenzione riveduta deve essere approvata all'unanimità.

Origine preferenziale: le regole transitorie dell’accordo Paneuromediterraneo (PEM)

Alcuni dei Paesi aderenti alla Convenzione PEM hanno espresso ancora riserve sull'adozione della Convenzione riveduta. Altri Paesi hanno invece deciso di iniziare ad applicare in anticipo, dal primo settembre 2021, le nuove norme.

Questa soluzione temporanea consente alle imprese appartenenti ai Paesi che hanno anticipato l’entrata in vigore delle nuove regole, di beneficiare già di norme di origine modernizzate, semplificate e più flessibili.

A tal fine, i protocolli sull'origine contenuti in ciascun accordo commerciale bilaterale firmato dall'UE e dai diversi partner sono stati modificati inserendo le regole transitorie, ferma restando la validità delle attuali regole della Convenzione PEM.

Le informazioni sui Paesi che applicano le norme transitorie saranno rese pubbliche e aggiornate regolarmente sul sito della UE.

I due insiemi di norme di origine - le tradizionali regole PEM in vigore e le nuove regole transitorie - coesisteranno tra i Paesi contraenti.

Gli operatori economici potranno dunque scegliere tra le norme di origine applicabili nell'area paneuromediterranea:

  • le attuali norme della Convenzione PEM  
  • le norme di origine transitorie.

Prime perplessità sulla coesistenza di 2 regole

Il produttore/esportatore dovrà ottenere prove di origine preferenziale delle materie prime acquistate. A tal fine i fornitori dovranno rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale (fornitura per fornitura, o a lungo termine) evidenziando quale regola rispettano (PEM, regola transitoria o entrambe).

I sistemi informatici del calcolo dell’origine preferenziale delle aziende produttrici dovranno prevedere il rispetto di più regole (PEM, regola transitoria e/o entrambe). Adeguare i software comporterà costi e tempi tecnici non indifferenti.

Se i fornitori non saranno in grado di fornire dichiarazioni per entrambe le regole, è consigliabile che vengano rilasciate ancora dichiarazioni attestanti il rispetto delle tradizionali regole PEM.

Nuova dichiarazione rilasciata dai fornitori dei produttori/esportatori

Gli operatori che rilasciano dichiarazioni di origine preferenziale su richiesta dei produttori/esportatori dovranno indicare quanto segue:

I, the undersigned, declare that the goods listed on this document ………, originate in ……. and satisfy the rules of origin governing preferential trade with ……….. (indicare Paese/i di destino, PEM and/or regole transitorie)

Cumulation applied with …

No cumulation applied

I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require.

Place and date

Name and position in the company (Signature)

Principali novità presenti nelle regole transitorie

Introdotto il prezzo medio di acquisto e di vendita

E’ possibile chiedere un’autorizzazione doganale preventiva per determinare l’origine preferenziale delle proprie merci basandosi sul prezzo medio di vendita.L’autorizzazione consente di valutare la preferenzialità delle proprie merci basandosi sia sul prezzo medio di vendita, sia sul prezzo medio di acquisto delle materie prime

Il vantaggio innegabile è rappresentato dal non dover gestire fornitura per fornitura le oscillazioni dei prezzi e dei tassi di cambio. La semplificazione è applicabile a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, siano essi produttori/esportatori o fornitori di esportatori.

Tolleranze

La nuova disciplina transitoria eleva la tolleranza di componenti non preferenziali dal 10% al 15% per i prodotti agricoli (da conteggiare sul peso netto della merce) e per molti altri prodotti. La percentuale è da applicare al prezzo di vendita EXW.

Tale tolleranza NON si applica ai capitoli del Sistema Armonizzato da 50 a 63 (settore tessile) che seguono le regole fissate dalle note introduttive.

Cumulo dell’origine preferenziale

Viene confermato il cumulo diagonale per tutti i prodotti a condizione che siano applicate regole identiche per i Paesi partner coinvolti nel cumulo. Tuttavia le nuove regole transitorie prevedono un «cumulo completo generalizzato» per tutti i prodotti, ad eccezione dei tessili (50-63 SA)

Contabilità separata (segregazione contabile)

La contabilità separata consente ai produttori di immagazzinare fisicamente insieme nello stesso luogo materiali originari e non originari (fungibili ed intercambiabili). Fondamentale è che all’atto della produzione del bene l’esportatore disponga di quantità sufficienti di materiali originari, come da risultanza di magazzino, per produrre un bene originario. È necessario ottenere una preventiva autorizzazione doganale.

Nelle nuove regole transitorie, a differenza di quanto previsto nel tradizionale PEM, il produttore/esportatore non deve giustificare l’eventuale difficoltà operativa e i relativi maggiori costi a stoccare separatamente le merci originarie e non originarie

L’autorizzazione alla separazione contabile può essere rilasciata solo ai produttori che trasformano materiali in prodotti finiti (eccezione prevista per lo zucchero).

Principio della territorialità

Le nuove regole prevedono (tessili compresi) che se la lavorazione di un bene è effettuata fuori dalla zona del cumulo PEM il prodotto finito non perda il suo carattere originario al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • che le merci esportate per lavorazioni o trasformazioni fuori zona sono originarie della zona
  • deve essere dimostrato che le merci reimportate sono il risultato di lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese terzo sui materiali precedentemente esportati 
  • il valore aggiunto complessivo acquisito al di fuori della zona di cumulo paneuromediterraneo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto oggetto di preferenza
  • la lavorazione o la trasformazione effettuata al di fuori del paese partner esportatore avviene in regime di perfezionamento passivo, o in regime analogo.

Se una di queste condizioni non può essere rispettata, le merci reimportate saranno trattate come non originarie.

Non alterazione – trasporto diretto

L’art. 14 prevede maggiori clemenze per la circolazione dei prodotti originari tra le Parti contraenti. Dovrebbe evitare situazioni in cui i prodotti, per i quali non sussistono dubbi sul loro carattere originario, siano esclusi dal beneficio dell'aliquota preferenziale all'importazione perché non sono soddisfatti i requisiti formali della fornitura del trasporto diretto.

Le regole di origine transitorie PEM stanno passando dalla regola del trasporto diretto, alla regola più mite di «non alterazione». Il principio rimane lo stesso: le merci devono essere trasportate direttamente dal territorio di una Parte contraente all'altra. Lo scopo di questa norma è garantire che le merci in arrivo nel Paese di importazione siano le stesse che hanno lasciato il paese di esportazione.

Il frazionamento delle spedizioni può avvenire in un Paese terzo se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci restino sotto controllo doganale nel paese di transito.

Prove di origine preferenziale

Le norme transitorie introducono un unico tipo di prova dell'origine (EUR.1 o dichiarazione di origine), invece del doppio approccio EUR.1 ed EUR.MED, che semplifica sostanzialmente il sistema di documentazione.

Ciò dovrebbe migliorare la conformità da parte degli operatori economici evitando errori dovuti a norme complesse e facilitare la gestione da parte delle autorità doganali.

Nuove regole di origine preferenziale prodotti industriali

Ci sono molti cambiamenti per i prodotti industriali nelle regole di origine transitorie. Le regole dell'elenco transitorio sono più clementi e più semplici, il che significa che sarà più facile per gli operatori economici ottenere lo status preferenziale delle proprie merci. I cambiamenti possono essere considerati con tre criteri:

  • Valore percentuale, il valore dei materiali non originari non deve superare una certa percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
  • Cambio di voce, quando le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce tariffaria SA diversa dalla voce tariffaria SA del prodotto finito
  • Regole specifiche, laddove siano stabiliti criteri molto specifici si possono osservare cambiamenti - per una serie di prodotti l'attuale disciplina del capitolo contiene una doppia condizione cumulativa. Questo è portato ad un'unica condizione (SA capitoli 74, 75, 76, 78 e 79); - è stato soppresso un gran numero di norme specifiche in deroga alla norma del capitolo (capitoli 28, 35, 37, 38, 68 e 83 del SA). Questo approccio più orizzontale implica un panorama più semplice per operatori e dogane.

L'inclusione nell'attuale disciplina del capitolo di una norma alternativa che offra all'esportatore maggiori possibilità di scelta nel soddisfare il criterio dell'origine (capitoli 27, 40, 42, 44, 70 e 83, 84 e 85).

Inoltre, la summenzionata possibilità di utilizzare una base media su un periodo di tempo per calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari consentirà un'ulteriore semplificazione per gli esportatori.

In relazione ai tessili che rientrano nei capitoli da 50 a 63 del SA, sono stati introdotti nuovi processi di conferimento dell'origine nell'allegato II. Con le nuove opzioni introdotte come il cumulo bilaterale integrale, le tolleranze e il principio di territorialità, le regole dell'elenco sui tessili sono semplificate nella maggior parte dei Capitoli rispetto all'attuale PEM.

Simone Del Nevo

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