La conseguenze di tale disinteresse generalizzato da parte degli operatori ha comportato non pochi problemi pratici in quanto in molti casi, anche in perfetta buona fede, gli esportatori e gli importatori hanno commesso gravi errori nella gestione dell'origine delle proprie merci esponendosi così a conseguenze di carattere amministrativo ma soprattutto di carattere penale.
Definizione origine preferenziale
Il concetto di origine preferenziale, avente esclusivamente un risvolto doganale, deve essere ricondotto ai benefici, riconosciuti a talune merci che soddisfano talune condizioni, di usufruire di un trattamento di preferenza in dogana. Tale trattamento si materializza nel riconoscimento di sgravi daziari (riduzione o esenzione dei dazi).
Il ruolo dell’ufficio acquisti
A nostro avviso è necessario che la “cultura” dell’origine diventi una nozione di tutto il “sistema azienda”, senza che venga gestita da un singolo ufficio.
In questa nostra trattazione, pur ribadendo che la questione deve essere affrontata dall’azienda nella sua interezza, vogliamo soffermarci sul ruolo che riveste l’ufficio acquisti.
Individuazione dell’origine delle merci acquistate
Primo ruolo importante, normalmente delegato all’ufficio acquisti, è rappresentato dall’individuazione dell’origine preferenziale dei beni acquistati. A tal fine l’ufficio acquisti dovrà richiedere ai fornitori appartenenti alla UE, italiani compresi, di rilasciare apposita dichiarazione di origine preferenziale secondo il format previsto dal regolamento 1207/01 e successive modifiche (dichiarazione incorporata oggi nel nuovo codice doganale comunitario). Naturalmente tale dichiarazione non potrà essere richiesta ai fornitori extracomunitari in quanto non saranno in grado di rilasciarla. Segnaliamo che solamente la Turchia è in grado, in forza dell’accordo di unione doganale con la UE, di rilasciare la dichiarazione di origine preferenziale.
La dichiarazione potrà essere resa dal fornitore a lungo termine (validità massima 1 anno) oppure fornitura per fornitura. Segnaliamo inoltre che il fornitore non ha alcun obbligo normativo di rilasciare la dichiarazione sopra citata pertanto l’ufficio acquisti dovrà esercitare tutta la propria forza commerciale per ottenerla dai propri fornitori
Prodotti di commercializzazione
La dichiarazione rilasciata dal fornitore potrà consentire l’immediata attribuzione ai prodotti di pura commercializzazione della relativa origine preferenziale: si potrà pertanto stabilire se il prodotto, nella sua interezza è definibile preferenziale o meno.
Merce di produzione
La dichiarazione rilasciata dal fornitore potrà consentire di attribuire alle materie prime impiegate nel processo produttivo l’indicazione o meno di origine preferenziale in modo da poter stabilire, a livello di distinta base, se il prodotto finito soddisfi o meno le condizioni per essere definito preferenziale. In genere infatti le merci per poter essere definite preferenziale devono subire della “lavorazioni sufficienti”, che abbiamo l’effetto di rispettare una o più delle condizioni che elenchiamo a titolo esemplificativo di seguito:
a) cambio della “voce doganale”
La lavorazione che viene apportata all’interno della UE deve avere l’effetto di cambiare la nomenclatura combinata del prodotto: in altre parole il prodotto che risulta dal processo produttivo (prodotto finito oggetto dell’esportazione) deve essere classificato ad una voce doganale diversa, in almeno una delle prime 4 cifre, rispetto alle materie prime o semilavorati di origine extraUe impiegati.
b) criterio dell’incidenza delle materie prime extraUe impiegate
In questa ipotesi si rende necessario valutare l’incidenza del valore delle materie prime di origine extracomunitarie impiegate nel processo produttivo. In particolare deve essere valutata l’incidenza, in termini di valore, del costo di acquisto delle materie prime extracomunitarie sul prezzo di vendita franco fabbrica del prodotto finito esportato. Per ciascun prodotto viene evidenziata la percentuale massima dell’incidenza del costo di acquisto delle materie prime.
c) doppia condizione: cambio della nomenclatura combinata e criterio dell’incidenza delle materie prime
Per molti prodotti è prevista anche la doppia condizione: rispetto congiunto della regola del cambio di voce doganale (in una delle prime 4 cifre) e del rispetto dell’incidenza massima del costo di acquisto delle materie prime extraUe sul prezzo di vendita franco fabbrica del prodotto.
d) regole alternative
Scorrendo tutti gli accordi siglati dalla UE è possibile notare che per alcuni prodotti possono essere previste regole diverse rispetto a quelle sopra evidenziate per cui per ogni prodotto è indispensabile individuare la specifica regola.
e) regole del settore tessile
Le regole del settore tessile sono spesso più restrittive rispetto ai casi sopra citati. Di norma è imposto che la lavorazione riservata ai prodotti parta dal filato extracomunitario mentre le restanti attività di lavorazione avvengano interamente sulterritorio comunitario.
Merci di importazione – EUR 1 ed EUR-MED
L’ufficio acquisti, nel caso in cui abbia fatto propria la nozione di origine preferenziale, potrà selezionare i propri fornitori extracomunitari in funzione della loro appartenenza o meno a Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale con la UE, in modo da poter effettuare le proprie importazioni con aliquote daziarie ridotte (o azzerate)
In particolare, potrà quindi richiedere ai fornitori appartenenti ad uno dei numerosi Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale con la UE di accompagnare le merci con:
- Un certificato Eur1 (rilasciato dalle autorità doganali estere) attestante che i prodotti soddisfano le condizioni per essere definiti preferenziali del Paese del fornitore.
- Eur-Med attestante l’origine preferenziale del Paese fornitore, ma nell’ambito dei cumuli dell’origine preferenziale delle merci
- Equivalenti dichiarazioni apposte su fattura dai medesimi fornitori (sostitutive rispettivamente del certificato Eur1 o Eur-Med).
Il Form A per i paesi in via di sviluppo
Caso particolare è riservato alle importazioni dai cosiddetti “Paesi in via di sviluppo”: si tratta dei Paesi che abbiano ratificato le Convenzioni sui diritti dell’uomo, del lavoro e ambientali, che mira a favorire l’incentivazione e lo sviluppo di questi Paesi economicamente più deboli.
L’importazione di prodotti da detti Paesi è pertanto esente totalmente da dazi o dall’applicazione di dazi ridotti a seconda di quanto elevato sia lo sviluppo del Paese in questione. Minore è il grado di sviluppo raggiunto dal Paese del fornitore e maggiori saranno le riduzioni daziarie applicate all’atto dell’importazione nella UE. Attualmente il “sistema delle preferenze generalizzate (SPG)”, così denominato l’accordo unilaterale che concede gli sgravi daziari in import, suddivide i Paesi in:
- SPG: i Paesi più sviluppati tra i meno sviluppati
- SPG+: i Paesi che hanno raggiunto uno sviluppo intermedio tra i meno sviluppati
- EBA: i Paesi meno sviluppati in assoluto
Per ottenere lo sgravio daziario le merci devono essere scortate da un certificato “Form A” vistato dalle Autorità competenti del Paese di esportazione ed il trasporto delle merci deve avvenire in modo diretto.
La Turchia – ATR
Se da un lato la Ue ha siglato, come evidenziato sopra, degli accordi di origine preferenziale, con altri Paesi è stata costituita una vera e propria Unione doganale. Si tratta di Paesi a tutti gli effetti extracomunitari ma con i quali si è deciso di facilitare gli scambi. Rientrano in questo concetto la Turchia, Andorra e la Repubblica di San Marino.
In sostanza tale regime di Unione Doganale permette lo scambio delle merci di cui ai capitoli delle voci doganali da 25 a 97 (partendo dunque dal sale, zolfo, terre e pietre, passando per tutti i prodotti industriali sino agli oggetti d’arte e di antichità) che hanno origine in un Paese dell’Unione Doganale o che siano stati importati definitivamente da Paesi terzi (con pagamento dei dazi se dovuti) senza il pagamento del dazio se importati in un Paese dell’Unione Europea.
Nell’interscambio con la Turchia i prodotti industriali vengono accompagnati dal certificato ATR che permette ai prodotti di non essere assoggettati al pagamento dei dazi doganali sia nell’ipotesi di spedizione dalla Turchia alla UE sia nel caso di spedizioni dalla UE alla Turchia. E’ opportuno sottolineare come il certificato ATR non attesti però l’origine preferenziale delle merci quanto attesta semplicemente che si tratta di prodotti già immessi in libera pratica o nella UE o in Turchia.
L’impatto nella distinta base
Certamente tutte le merci importate direttamente da extraue, siano esse scortate da Eur1, ATR, o Form A, dovranno essere considerate a tutti gli effetti merci extracomunitarie quando verranno inserite nelle distinte base di produzione: tali materie prime costituiranno elementi a sfavore nel calcolo del rispetto delle regole di origine preferenziale per il prodotto finito.
L’importanza della scelta del fornitore
A nostro avviso gli uffici acquisti dovranno iniziare a selezionare i fornitori in base anche all’origine preferenziale delle materie prime in quanto:
- Se la materia viene importata direttamente da Paesi extraue, godranno di un beneficio diretto dato dalla riduzione/esenzione del dazio, ma per poter riesportare il prodotto finito come preferenziale UE dovranno sottoporlo ad un processo di lavorazione sufficiente all’interno del territorio della UE (con evidenti ripercussioni lato vendite)
- Se l’acquisto è fatto da fornitore italiano o comunitario, dovranno verificare se tale prodotto è definibile preferenziale comunitario o meno (sulla base dell’apposita dichiarazione ottenuta dal fornitore), in quanto nel secondo caso si richiederà che la stessa subisca una lavorazione sufficiente nella UE per poter essere riesportata come preferenziale comunitaria
Il falso risparmio
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’ufficio acquisti, a parità di altre condizioni, dovrebbe sempre privilegiare le merci di origine preferenziale UE per consentire all’azienda di riesportare eventualmente la merce definendola sempre preferenziale (così da consentire al cliente finale di non pagare i dazi in fase di import a destino).
Anche l’eventuale cambio di un fornitore che garantisce l’origine preferenziale UE con uno che, sia pur più economico, non è in grado di definire la merce come preferenziale potrebbe apparire in prima battuta come un evidente risparmio aziendale ma, se tale variazione non permetterà al prodotto finito dell’azienda di essere definito preferenziale, potrebbe rivelarsi un vero e proprio boomerang: a fronte del risparmio in fase di acquisto l’azienda non riuscirà più a vendere all’estero il prodotto finito (divenuto non più preferenziale) in quanto i clienti pagheranno dazio in ingresso a destino.
Riteniamo quindi che l’ufficio acquisti, alla luce delle considerazioni sopra esposte, debba necessariamente fare scelte “consapevoli” nell’individuazione dei propri fornitori, soprattutto in relazione all’impatto che tali scelte possono avere sul prodotto finito eventualmente esportato dall’azienda versi i mercati firmatari di accordi di origine preferenziale UE
Simone Del Nevo