4 giugno 2021

Origine non preferenziale: linee guida della Commissione

di lettura

Pubblichiamo un riassunto delle linee guida fornite dalla Commissione Europea in materia di origine non preferenziale (Made in).

Origine non preferenziale: linee guida della Commissione

Le regole di origine non preferenziale sono utilizzate per l’applicazione di tutti i tipi di misura di politica commerciale non preferenziali, come ad esempio, dazi anti-dumping e dazi compensativi, embarghi commerciali, misure di salvaguardia, requisiti dei marchi d’origine, restrizioni quantitative o contingenti tariffari, appalti pubblici e statistiche commerciali.

Conferimento origine

L’origine non preferenziale viene conferita alle merci interamente ottenute in un determinato Paese o, se 2 o più Paesi intervengono nella fabbricazione di un prodotto, l’origine viene ottenuta dove le merci hanno subito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale economicamente giustificata ed effettuata in un’azienda attrezzata a tale scopo che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo, o che rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione

Un solo paese coinvolto nel processo di fabbricazione

Il Regolamento delegato (Reg. 2015/2446) al Codice Doganale Unionale elenca all’articolo 31 i casi riconducibili alle merci interamente ottenute: di fatto riconducibili al regno animale, vegetale ed estrattivo

Due o più paesi coinvolti nel processo di fabbricazione

L’articolo 60, comma 2 del Reg. 95272013 (Codice doganale Unionale) detta la definizione dalla quale si evincono i seguenti punti chiave:

  1. Ultima lavorazione sostanziale: deve essere una lavorazione che comporti la fabbricazione di un prodotto nuovo. Quest’ultimo deve possedere proprietà specifiche che non possedeva prima del processo di lavorazione. In particolare, devono essere individuati i materiali che nascono non originari affinché sugli stessi venga applicata la trasformazione sostanziale che permetta di definire il prodotto finito nel suo complesso come originario. In particolare le regole primarie per comprendere se la trasformazione è sostanziale o meno devono essere ricercate nell’allegato 22-01 del regolamento delegato al codice doganale.
  2. Giustificazione economica: l’attività di lavorazione non deve essere finalizzata a evitare le misure dell’articolo 59 del Codice doganale con particolare riferimento ai dazi antidumping.
  3. L’impianto di trasformazione: la lavorazione deve essere effettuata presso un impianto che sia attrezzato allo scopo di effettuare quel genere di lavorazioni
  4. Il risultato della trasformazione: deve essere ottenuto un prodotto nuovo, con proprietà specifiche che non possedeva prima della lavorazione.
  5. Operazioni minime: l’articolo 34 del regolamento delegato indica le lavorazioni che non possono essere mai considerate sostanziali (cambio di estetica, di imballaggio, conservazione prodotto, cambio di marchi ed etichette, semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo).
  6. Pezzi di ricambio: se sono inclusi nel prezzo di vendita delle merci e non sono fatturati separatamente sono considerati parti di una merce. Se venduti separatamente con un prezzo unitario dovranno assumere una propria autonomia di origine.
  7. Elementi neutri: non devono essere presi in considerazioni per il conferimento dell’origine della merce: energia e combustibile, impianti ed attrezzature, macchine e utensili, materiali che non entrano nella composizione finale del prodotto.
  8. Imballaggio: non sono presi in considerazione per la determinazione dell’origine tranne nel caso in cui la regola sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

Regole per la trasformazione sostanziale allegato 22-01

L’allegato 22-01 si applica solo alle merci in esso specificatamente elencate (voci doganali espressamente indicate al suo interno). E’ necessario applicare le regole primarie previste per ognuna delle voci doganali indicate all’interno dell’allegato. Nel caso in cui tali regole non siano soddisfatte si deve applicare la regola residuale prevista per i capitoli contemplati nell’allegato in questione.

Prodotti inclusi nell’allegato 22-01

La prima colonna indica la voce doganale del prodotto in questione, la seconda colonna la descrizione del prodotto e la terza la regola primaria che dovrà essere soddisfatta. Tuttavia per alcuni prodotti le regole primarie possono essere riportate all’inizio del capitolo interessato e devono essere considerate alternative (libera scelta da parte dell’operatore) alla regola primaria individuata a livello di riga dettaglio (evidenziata in prossimità della voce doganale oggetto dell’analisi)

Se una regola primaria non ha permesso di determinare l’origine non preferenziale si applicano le regole residuali del capitolo

Prodotti non inclusi nell’allegato 22-01

La Commissione precisa per questi prodotti non esistono norme giuridicamente vincolanti per cui è opportuno fare riferimento alle norme pubblicate sul sito web della Commissione stessa. Si tratta di pareri che hanno lo scopo di fornire una interpretazione armonizzata all’interno della UE a cui possono fare riferimento anche i tribunali e le autorità doganali dei singoli Stati membri (pur ribadendo che non hanno effetto giuridico).

Anche in questo caso le regole devono essere individuate partendo dalla voce doganale del prodotto finito ottenuto al termine della lavorazione. Per ciascuna voce doganale a 4 cifre è indicata sempre una colonna con la regola primaria della trasformazione sostanziale

Esportazioni

Per l’esportazione delle merci non è obbligatorio utilizzare le norme di origine non preferenziale della UE e non è neppure obbligatorio indicare l’origine nelle dichiarazioni di esportazione.

Qualora le esigenza del commercio richiedano un documento comprovante l’origine può essere rilasciato nell’Unione sulla base delle norme di origine in vigore nel Paese di destinazione, o applicando qualsiasi altro metodo che identifichi il Paese in cui le merci hanno subito l’ultima sostanziale trasformazione.

Simone Del Nevo

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