22 giugno 2017

Obbligo della dichiarazione nutrizionale nell’etichetta dei prodotti alimentari

di lettura

Il 13 dicembre 2016 è entrato in vigore l'obbligo di inserire la dichiarazione nutrizionale sulle etichette della quasi totalità dei prodotti alimentari, con le modalità disciplinate dal Regolamento UE n. 1169/2011. Nell’articolo alcuni chiarimenti sull’’ambito di applicazione del Reg. 1169/2011 e sulle esenzioni per le micro imprese e per le imprese artigiane.

Obbligo della dichiarazione nutrizionale nell’etichetta dei prodotti alimentari

Quali alimenti sono soggetti alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria?

L’obbligo si applica solo ai prodotti alimentari preimballati destinati alla vendita al consumatore finale. Sono perciò esclusi i prodotti cd. “preincartati per la vendita diretta” (es. formaggi esposti in banco-frigo, avvolti nel cellophane con etichetta adesiva del supermercato), gli alimenti venduti sfusi (es. legumi esposti nel sacco per la pesatura fai-da-te) e i cibi somministrati dalle collettività.

Dove recuperare i valori nutrizionali da inserire nella tabella nutrizionale?

I valori medi da dichiarare possono venire ricavati, sotto la libera e responsabile scelta dell’operatore, da tre fonti:

  • analisi di laboratorio condotte dal produttore
  • calcolo effettuato a partire da valori medi relativi agli ingredienti utilizzati
  • computo sulla base di dati generalmente stabiliti e accettati.

Vale la pena, tuttavia, annotare come il calcolo sulla base degli ingredienti possa risultare falsato dai processi di lavorazione (es. lievitazione, cottura, stagionatura) e come il ricorso alle banche dati a sua volta risulti poco attendibile su alimenti soggetti a variazione di ricetta (es. pasta ripiena, prodotti da forno, margarine, snack e merendine, gelati).

Come compilare la tabella?

La dichiarazione nutrizionale deve seguire un lessico e un ordine tassativo:

  • energia (kJ, kcal)
  • grassi (di cui acidi grassi saturi)
  • carboidrati (di cui zuccheri)
  • fibre (su base volontaria)
  • proteine
  • sale (inteso come sodio, di qualsiasi fonte, per 2,5).

La dichiarazione va sempre riferita ai 100 grammi o millilitri di prodotto, con facoltà di aggiungere i dati per porzione, purché essa sia chiaramente espressa e si riporti altresì il numero di porzioni contenute nell’unità di vendita. 

Per gli arrotondamenti e le tolleranze, ci si riferisce alle linee guida della Commissione europea, riprese dal Ministero della Salute con nota del 16.6.2016. 

Quali deroghe

Il punto di partenza è senza dubbio l'Allegato V del Regolamento UE n. 1169/2011, rubricato “Alimenti ai quali non si applica l'obbligo della tabella nutrizionale”. 

Le esenzioni riguardano:

  • prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (es. insalata in busta)
  • prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (es. pomodori pelati)
  • acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi
  • piante aromatiche, spezie o loro miscele
  • sale e i succedanei del sale 
  • edulcoranti da tavola
  • prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati
  • infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè
  • aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi
  • aromi
  • additivi alimentari
  • coadiuvanti tecnologici
  • genzimi alimentari
  • gelatina
  • composti di gelificazione per marmellate
  • lieviti
  • gomme da masticare
  • alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2
  • galimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

Si noti che ad esempio l’olio extra vergine d’oliva non è esente dall’obbligo di inserire in etichetta la dichiarazione nutrizionale in quanto risulta trasformato mediante estrazione a freddo. Così come il riso precotto o parboiled, non esente in quanto trasformato dal processo di bollitura, mentre il riso non precotto risulta esente. 

Tutti i prodotti alimentari etichettati prima del 13 dicembre 2016, e quindi privi di etichettatura nutrizionale, possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte. 

Le esenzioni alle micro imprese e alle imprese artigiane

Come si è visto poco sopra, l’allegato V del Reg. 1169/2011, al punto 19, indica come esenti “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che le forniscono direttamente al consumatore finale”.

La circolare ministeriale accoglie dunque una deroga all’obbligo di inserire in etichetta la dichiarazione nutrizionale, deroga che si applica alle micro-imprese, vale a dire quelle con meno di dieci dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro, a condizione che “la fornitura di prodotti sia diretta ai consumatori, anche mediante spacci aziendali, mercati locali e bancarelle, sagre e ogni forma di somministrazione, senza intermediazione di operatori diversi dal produttore.”
Qualora, invece, la fornitura di prodotti sia affidata a strutture locali di vendita al dettaglio, occorre che:

  • il livello locale venga ad essere identificato nel territorio della Provincia dove si trova l'azienda e nel territorio delle province confinanti, escludendo il trasporto sulle lunghe distanze, e quindi non può in alcun modo essere inteso come intero ambito nazionale.

Convenzionalmente, l'Italia viene divisa in quattro aree geografiche e di mercato:

  • Area 1: Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia;
  • Area 2: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
  • Area 3: Toscana, Umbria, marche, Lazio, Sardegna;
  • Area 4: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Il livello locale di cui parla la circolare potrebbe venire ragionevolmente inteso coincidere con le suddette aree.

La vendita al dettaglio sia riferita sia all'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, sia alle cd. Collettività, cioè qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile) come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.

Viene inoltre precisato che gli alimenti di imprese artigiane sono esclusi dalla tabella nutrizionale obbligatoria, quand'anche non siano pre-imballati.

L'obiettivo del legislatore europeo sembrerebbe dunque quello di contemperare l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni sugli alimenti acquistati con l’interesse delle PMI a sopravvivere alla già gravosa mole di oneri burocratici che spesso le affliggono. 

Riassumendo, si può pertanto sostenere che:

  • il criterio guida per applicare la deroga come disciplinata dalla circolare è costituito dalle dimensioni dell'operatore del settore alimentare (OSA). Si è detto che la circolare applica la deroga all’obbligo di inserire in etichetta la dichiarazione nutrizionale alle micro imprese, cioè imprese con meno di dieci dipendenti e fatturato o bilancio inferiore a 2 milioni di euro, a condizione che la vendita venga effettuata direttamente al consumatore finale da parte del produttore. 
  • L'esenzione può venire applicata anche ai prodotti commercializzati per il tramite di piattaforme distributive, ma a condizione che l'estensione territoriale della vendita al dettaglio avvenga a livello locale e sia ragionevolmente contenuta all'interno delle quattro aree geografiche di cui sopra. 
  • Le imprese artigiane sono sempre esentate.

Obbligo di dichiarazione nutrizionale e mancanza di sanzioni

Si evidenzia che l'obbligo della dichiarazione nutrizionale è, ad oggi, sprovvisto di specifiche sanzioni. Il Ministero dello sviluppo economico aveva iniziato a lavorare allo schema di decreto legislativo per ridefinire il quadro sanzionatorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L. 96/2013, e allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) per l'adeguamento della normativa nazionale, come disposto dall'art. 29 del d.lgs 109/1992. Nel corso dell'iter di approvazione, tuttavia, i provvedimenti hanno risentito di ostacoli che hanno causato forti rallentamenti nei lavori e che sono alla base dell'attuale vuoto normativo. 

Per fronteggiare tale situazione, in attesa del quadro sanzionatorio definitivo, il Ministero dello sviluppo economico ha diffuso la cosiddetta "circolare ponte", datata 6 marzo 2015, in cui viene illustrata l'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs 109/1992, in materia di sanzioni, alle violazioni delle disposizioni del Reg. 1169/2011. 

L'articolo 18 del d.lgs 109/92, infatti, resterà in vigore fino a quando non verrà abrogato da parte del Regolamento. Nel frattempo, al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni, trattando il d.lgs 109/92 e il Regolamento la stessa materia, la circolare chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell'Unione e quelle del D.Lgs 109/1992 sulla base dell'allegata tabella di concordanza. Il Ministero, nella stessa circolare, fa notare che le sanzioni devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento. In molti casi, infatti, i precetti sono nuovi o modificati e, di conseguenza, perché le sanzioni in vigore siano realmente applicabili le disposizioni devono essere identiche tra loro. Secondo il principio di legalità di cui all'articolo 1 della Legge 689/1981, infatti, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. Di fatto, quindi, la violazione di molte delle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011 potrà essere sanzionata solo sulla base di una disciplina predisposta ad hoc e tramite un atto normativo che abbia forza di legge, per il quale al momento non siamo in grado di dare una tempistica attendibile. 

Per ciò che riguarda le materie non espressamente armonizzate dal Regolamento, quali il lotto o i prodotti non preconfezionati, le disposizioni dell'art. 18, d.lgs 109/92 restano applicabili alle violazioni delle disposizioni dello stesso decreto legislativo.

Avv. Stefano Meani
Dott.ssa Beatrice Maria Terrenghi

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