Con la circolare 1 del 2020, i Direttori Regionali di Lombardia ed Emilia Romagna hanno disposto il differimento, al 31 luglio 2020, dell’obbligo di compilazione del campo 2 del DAU.
Questo adempimento, solo apparentemente formale, può invece rivelarsi particolarmente gravoso per le imprese che utilizzano depositi doganali, regimi speciali di perfezionamento, oppure che operano su commesse aventi ad oggetti merci varie e movimentate in modalità groupage. In questi casi, infatti, si può registrare un incremento delle bolle da gestire che è esponenziale rispetto a quello attuale, con aumento di costi e controlli.
Nell’ultimo periodo, varie Associazioni di categoria hanno lamentato, in relazione al nuovo obbligo, gli impatti operativi molto rilevanti di cui di seguito si dirà; per questo, nonostante la precedente posizione della Direzione Generale dell’Agenzia Dogane Monopoli, e di concerto con la stessa, le Direzioni Regionali in questione, “con particolare riferimento al nodo logistico lombardo-emiliano, in un’ottica di gradualità della conformazione da parte degli operatori allocati nelle zone più colpite”, con la circolare in commento n. 1 del 2020 hanno (in maniera piuttosto irrituale) prorogato al 31 luglio prossimo la decorrenza dell’obbligo. Peraltro, è precisato che “la proroga in argomento non ha efficacia relativamente alle operazioni doganali riconducibili all’emergenza Covid-19”.
Il tema nasce dalla recentissima pubblicazione della nota 121851.20, con cui la Dogana ha confermato l’obbligatorietà, dal 5 maggio 2020, della compilazione della casella 2 della dichiarazione DAU destinata all’indicazione del soggetto speditore/esportatore, già introdotta con la nota 32879/20. In sostanza, l’Agenzia Dogane Monopoli ha scelto di rendere obbligatoria la compilazione del campo 2 del DAU di importazione, così da individuare sempre, per ogni esportazione, il soggetto fornitore o speditore della merce, migliorando così l’analisi del rischio e riducendo l’incidenza dei controlli all’atto dello sdoganamento.
In realtà, la misura in commento, di cui si intende chiaramente la ratio e che a regime potrà essere sicuramente un ottimo strumento di esecuzione dei controlli, rischia in molti casi di rivelarsi un aggravio per gli operatori, di fatto costretti a produrre un numero dei DAU di importazione enormemente superiore a quello attuale, con evidente incremento dei costi di sdoganamento, sia diretti, che indiretti, come quelli di adattamento dei sistemi informatici.
Il tema è particolarmente sentito dai depositi doganali e, in generale, dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali (di perfezionamento in particolare), oltre che dagli operatori che, più comunemente, si occupano di spedizioni piccole, frazionate o in groupage, ad alto rischio perché l’autorità doganale ha disposto che, in assenza dei dati dello Speditore/Esportatore, le dichiarazioni di importazione non saranno accettate/acquisite a sistema.
Tecnica di compilazione
Quanto alla tecnica di compilazione, il box 2 del DAU dovrà essere integralmente compilato:
- nel sottocampo 2.1, va indicato il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione indicato nel successivo campo 2.2
- nel sottocampo 2.2 va indicato il codice EORI eventualmente attribuito all’esportatore terzo. Se l’esportatore non è registrato in EORI, invece, occorre indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN), in caso contrario il codice “0”
- nel sottocampo 2.3, il nome/ragione sociale da indicare è quello del cedente estero che ha emesso la fattura allegata al DAU.
Viceversa, la circolare n. 1.2020, solo per le operazioni svolte in Lombardia ed Emilia Romagna, ha disposto che la casella 2 del DAU sarà compilata come segue:
- Paese del CF/Piva del cedente estero: indicare un codice paese diverso da “IT” (e.g.: il codice del paese di provenienza)
- Codice fiscale/Partita IVA del cedente estero o Nome/Ragione sociale: “31072020”
- Indirizzo: “31072020”; CAP: “00000”; Città: “31072020”; Paese: “IT”.
In ogni caso, la nota generale 121851.20 dell’Agenzia Dogane Monopoli insiste dunque nel rivendicare la legittimità, qui non in discussione, della scelta dell’amministrazione, sottolineando l’importanza della stessa ai fini dei controlli e, al contempo, l’obbligatorietà normativa, per gli operatori, di avere comunque tutti i documenti del caso, utili alla compilazione del DAU, in importazione diretta, oppure a scarico di un regime temporaneo come il deposito.
Criticità operative
Le osservazioni dell’amministrazione sono sicuramente corrette, ma resta il tema operativo e l’aggravio gestionale (soprattutto in un periodo di assoluto stress operativo come quello dell’attuale emergenza sanitaria), perché le operazioni di import da deposito, ad esempio, non sono fatte one to one rispetto alle introduzioni nel deposito stesso; più comunemente, esse scaricano, invece, partite massive introdotte in regime e provenienti da numerosi fornitori.
Per comprendere la portata della disposizione, occorre ragionare in riferimento, soprattutto, alle operazioni poste in essere da operatori che commercializzano o comunque importano merci in forma massiva, spesso identiche o simili e provenienti da decine di fornitori diversi, che oggi sono sdoganate con un’unica dichiarazione e, dal 5 maggio, saranno oggetto di una dichiarazione per ciascun fornitore.
Per il caso specifico del deposito, e con riguardo alle partite di merce precedentemente introdotte, resta il fatto che, dunque, molti operatori saranno - nel breve e medio periodo - tenuti a reperire tutta la documentazione utilizzata in fase di introduzione precedente (e ancora giacente presso deposito doganale) e riguardante i dati del fornitore o esportatore, inserendola manualmente in fase di estrazione.
In secondo luogo, si rileva il necessario adeguamento dei sistemi informatici, spesso integrati a livello aziendale e connessi tra imprese ed operatori logistici; è evidente che questa è un’operazione che, oggettivamente, ha un costo diretto, se è vero che la gestione di un deposito doganale moderno, sofisticato e al servizio di imprese multinazionali, funziona solo se supportato da sistemi IT customizzati per singolo cliente.
Infine, si deve comunque rilevare la futura, esponenziale moltiplicazione delle bolle di importazione, che in molti casi realizzerà una impennata di documentazione da gestire e che, oggi, è accorpata in un unico documento. Appare chiaro come anche questo potrà generare costi considerevoli per i clienti degli operatori logistici, nazionali e multinazionali, e forse un incremento della quota di controlli, almeno per ragioni statistiche.
Effettivamente, la novità adottata in un periodo così complesso potrebbe essere mitigata, nei suoi effetti, se fosse almeno permessa l’applicazione della modifica in commento in forma non obbligatoria e con effetto generalizzato, non certo riservato a due sole Regioni, dove potrebbe aversi una operatività differenziata da parte di operatori che hanno hub operativi nei territori in questione e in quelli dove l’obbligo è operativo. Questo permetterebbe, almeno, di settare i sistemi informatici e testare i flussi, prorogando ancora l’entra in vigore della novità.
Inoltre, anche riservando il beneficio a soli soggetti qualificati (es. AEO), per situazioni particolari e ben definite, poi, potrebbe essere consentita la compilazione del campo 2 del DAU in forma ridotta, con indicazione di un numero convenzionale che permetta alla bolla doganale di essere comunque accettata, eventualmente anche allegando alo stesso DAU le distinte riepilogative dei fornitori.
Ettore Sbandi