18 gen 2022 17:23 18 gennaio 2022

Nuovo sistema dell’origine delle merci in ambito doganale e intrastat

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L’origine non preferenziale entra nei modelli Intrastat cessione, obbligando le imprese impegnate sul mercato unionale a indicare l’elemento dell’origine doganale delle merci nei modelli dichiarativi periodici.

Nuovo sistema dell’origine delle merci in ambito doganale e intrastat

Questo adempimento, che si aggiunge a quello relativo all’indicazione della provincia di produzione del bene, si pone come estremamente gravoso e innovativo per le imprese, specialmente per quelle aventi, tradizionalmente, vocazione interna. Il tema origine, peraltro, è uno dei punti centrali dell’amministrazione finanziaria e in particolare della Guardia di Finanza in ordine agli elementi di attenzione e verifica doganale.

Origine delle merci e estensione del dato all’Intrastat Cessioni

Le regole doganali in materia di origine vivono dal 2022 un ulteriore momento di sviluppo, divenendo centrali negli scambi intra UE. Si rilancia dunque il tema della marcatura e della certificazione dei prodotti, in particolare per le operazioni di esportazione, in considerazione del fatto che la questione dell’origine delle merci si presenta sempre particolarmente complessa, con riflessi sanzionatori, soprattutto di tipo penale, che impongono una necessaria attenzione al tema e una accorta gestione dei flussi informativi interni alle imprese.

L’origine non preferenziale, infatti, investe la totalità dei prodotti e si presenta, sostanzialmente, come una necessità commerciale e un obbligo sempre presente nella vita dell’azienda. Ogni prodotto, in fase doganale o in fase di commercializzazione, reca infatti una indicazione di origine che, sostanzialmente, soprattutto per il quadro normativo nazionale, si identifica con il concetto di “made in”.

Per attestare l’origine un prodotto, questo deve rispondere alle regole doganali vigenti in materia di origine non preferenziale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice doganale UE e dei suoi regolamenti delegati ed esecutivi, per cui un bene si definisce originario del Paese dove è stato interamente ottenuto, ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata.

La questione si presenta spesso complessa, almeno direttamente, prima relegata solo sul piano doganale; ora invece il tema investe, per la prima volta, anche gli scambi intra UE. Per gli operatori, infatti, è ora obbligatoria l’indicazione d’origine dei beni nei modelli Intrastat cessioni, così imponendosi dunque una riflessione sui processi di tracciabilità ed eventuale lavorazione posta in essere per correttamente attribuire il giusto “made in” ai beni in acquisto e vendita nell’UE.

E l’impatto non è da poco. Anzitutto, si pone il tema dell’etichettatura, necessariamente da apporre in coerenza con la realtà fattuale e dichiarativa; vi è poi una questione contrattuale, impegnandosi l’impresa in un dato informativo che, se non è obbligatorio sul piano commerciale, di fatto lo diventa su quello fiscale.

Inoltre, l’informazione di origine, anche per gli scambi UE, sarà ora nota anche all’amministrazione finanziaria, per ogni verifica del caso. Esiste poi un tema di tipo gestionale, perché la mappatura delle informazioni di origine dovrà necessariamente entrare nei sistemi informativi interni delle imprese, come interfaccia con clienti e fornitori.

Aspetti dichiarativi

Per la determinazione dell’origine il nuovo modello Intra 1 bis e le relative istruzioni (cfr. DD ADM ed AdE prot. 493869/21) impongono, solo ai fini statistici, di rilevare sia la provincia di provenienza o produzione che il Paese, compresa l’Italia, in cui, sulla base delle regole doganali, si identifica lo Stato di origine non preferenziale dei beni ceduti.

Per quanto riguarda la provincia di origine (Intra 1 bis - col 14) l’operatore che redige il modello ai fini fiscali e statistici o solo ai fini statistici deve indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota oppure non è italiana, deve indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

Per quanto riguarda, invece, il Paese d’origine (Intra-1bis – col 15) l’operatore deve indicare il codice ISO del paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:

  • le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio
  • le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.

Quindi nel caso in cui l’applicazione delle predette regole portano ad individuare i beni come originari dell’Italia nella colonna 15, come specificano le istruzioni andrà indicato il codice ISO IT; nel caso in cui il Paese d’origine sia un altro Stato membro bisognerà indicare il codice ISO dello Stato membro d’origine; infine, se i beni sono d’origine di un paese terzo bisognerà indicare il codice ISO del Paese terzo. 

Prime linee guida di controllo della Guardia di Finanza

In attesa delle linee guida di azione programmatiche dell’attività annuale di controllo, la Guardia di Finanza si prepara ai controlli doganali per l’anno 2022 anche sulla scorta di precedenti documenti di prassi. È in caso, in particolare, della circolare 282023.216 dello scorso 6 ottobre 2021, dove il Comando Generale ha già inteso istruire le strutture di vertice e quelle locali circa la futura attività di verifica doganale.

Gli argomenti sensibili, sul piano doganale, sono in effetti molti, tutti passati in rassegna dal documento in questione sulla base di una premessa maggiore che è rappresentata dalla digitalizzazione delle attività di controllo. A tal fine, si sollecitano le unità operative all’utilizzo ed all’analisi delle bolle doganali, dei manifesti, delle banche dati, del data base Cognos e, novità, della piattaforma “Analisi dei rischi GDF” creata proprio come specifico tool in materia.

Quanto ai temi di controllo, si segnalano:

  • Sotto fatturazione: si tratta di beni presentati in dogana con una fattura recante un importo diverso da quello reale, oppure dell’omessa dichiarazione di taluni componenti del valore doganale delle merci (es. royalty, trasporti, stampi, ecc..)
  • Origine preferenziale e non preferenziale: sia per le operazioni di export, sia per quelle di import
  • Classificazione delle merci: il riferimento è alla tariffa doganale dei beni, da applicarsi in conformità con le nuove regole attive proprio dal 2022
  • Regimi speciali: connessi ai regimi e al loro corretto utilizzo.

Ettore Sbandi

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