22 set 2021 17:48 22 settembre 2021

Nuovo Regolamento UE sui beni a duplice uso

di lettura

Dal 9 settembre 2021 è in vigore il Regolamento UE 2021/821 sui beni a duplice uso. Estesi i controlli a beni e tecnologie e particolare attenzione agli aspetti di Cybersecurity.

Dual use

Il “Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 206 dell’11 giugno 2021.

Come dal titolo del provvedimento, si tratta di una “rifusione”, ovvero dell’adozione di un atto legislativo che ha inteso “fondere” il testo della norma originaria - Reg. (CE) n. 428/2009 - con tutte le successive modifiche intervenute negli anni.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore lo scorso 9 settembre 2021. La lettura dei “considerando” riportati nella premessa consente di capire le ragioni che hanno indotto il legislatore unionale ad adottare il nuovo testo normativo.

Una delle esigenze che è stato necessario ribadire è quella di consentire ai Paesi membri dell’Unione di rispettare “gli obblighi e gli impegni internazionali, gli obblighi nell’ambito delle pertinenti sanzioni, le considerazioni di politica estera e sicurezza nazionale, comprese quelle contenute nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, tra cui i diritti umani, e le considerazioni relative all’uso finale previsto e al rischio di diversione”.

Altro tema su cui già la premessa pone l’accento attiene ai prodotti di sorveglianza informatica, per i quali le autorità dovrebbero tenere in debita e attenta considerazione il rischio che possano essere “utilizzati in relazione alla repressione interna o per commettere gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

A questa particolare categoria di beni, inseriti all’Allegato I, appartengono i prodotti duali specificamente progettati per consentire la sorveglianza di persone tramite monitoraggio, estrazione, raccolta o analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione.

Inoltre, il Regolamento li inserisce esplicitamente nella c.d. clausola catch all, già presente nella disciplina previgente, che consente a ogni Paese membro di sottoporre ad autorizzazione beni non inclusi nelle liste di controllo, ma non di meno utilizzabili per determinati scopi, come il terrorismo o la violazione dei diritti umani.

Le tecnologie di cyber surveillance, ancorché non incluse in Allegato I, per essere esportate devono ottenere una specifica autorizzazione nel caso possano essere potenzialmente utilizzate per scopi di repressione interna, violazione dei diritti umani, o delle libertà civili.

Una ulteriore innovazione apportata dal recast della norma unionale è l’attenzione ai servizi di assistenza tecnica, prima controllati ma in modo per lo più indiretto. Se tali servizi riguardano infatti beni inclusi nelle liste di controllo vengono anch’essi assoggettai ad autorizzazione, che dovrà preventivamente essere richiesta e ottenuta per i soggetti che intendono rendere questa particolare tipologia di assistenza.

Si precisa infatti che “il fornitore di assistenza tecnica” è qualunque soggetto che intende fornire servizi di intermediazione dal territorio doganale UE a beneficio di soggetti di Paesi terzi o di soggetti anche solo temporaneamente presente nell’Unione europea. Restano comunque esentati dalla necessità di autorizzazione quei servizi resi a soggetti ed entità che risiedano in alcuni Paesi ben precisi (gli stessi Paesi per i quali si può ottenere la licenza generale AGEU001), cioè Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Stati Uniti o Regno Unito.

È stata finalmente adeguata la definizione di “esportatore”, riconducendola opportunamente a quella prevista dalla normativa Codice Doganale dell’Unione, reg. (UE) n. 952/2013, in vigore dal 1°maggio 2016. Con il nuovo regolamento l’esportatore anche in relazione ai beni potenzialmente duali è quello contemplato dalla normativa doganale, ovvero:

a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

b) negli altri casi, quando a) non si applica:

  • i) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale
  • ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.

Modalità operative

Si segnala l’introduzione di nuove tipologie di autorizzazioni. Vengono infatti previste nuove autorizzazioni generali per i trasferimenti infragruppo, come pure per quelli di prodotti di crittografia informatica, e si prevedono nuove autorizzazioni specifiche rivolte agli operatori che operino nell’ambito dei cosiddetti “grandi progetti”.

Ulteriore rilevante modifica è quella che obbliga alla conservazione dei documenti riguardanti operazioni che ricadono nella disciplina in discorso, cioè esportazione, servizi di assistenza tecnica e intermediazione, elevato da tre a 5 anni.

Conformemente agli indirizzi internazionali, si è poi voluto porre l’accento sulla necessità, oltre che sull’opportunità, per le imprese di ogni dimensione, di dotarsi di un Programma Interno di Conformità – ICP Internal Compliance Programme. Questi programmi, definibili come procedure interne di indirizzo, monitoraggio e controllo dell’attività riguardante le operazioni sottoposte alla normativa di cui trattasi, dovrebbero essere implementate per garantire il rispetto della normativa e non incorrere nelle pesanti sanzioni, peraltro anche di natura penale, previste in caso di violazioni.

L’adozione di tali programmi diverrà requisito indispensabile per poter ottenere le licenze generali, che molto semplificano l’operatività ai soggetti che intrattengano rapporti commerciali con operatori economici dei Paesi per i quali si prevede questa agevolazione.

L’ultimo aspetto degno di nota attiene all’auspicabile sempre maggiore collaborazione tra i Paesi membri, cui è fatto obbligo di segnalare agli altri Paesi UE e alla Commissione l’applicazione di autorizzazioni per beni non listati, come pure sull’eventuale adozione di specifici provvedimenti nazionali, prevedendo altresì la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione di tutti i provvedimenti che impongano obblighi di richiesta di autorizzazione nazionale.

Con queste misure non solo si tende alla più ampia e auspicabile armonizzazione delle procedure autorizzative e di gestione dei rischi connessi ai beni a duplice uso, ma anche a tenerne sempre aggiornati i relativi elenchi e a condividere i problemi rilevati e le conseguenti soluzioni adottate dai Paesi membri. Per contro, questo sistema potrebbe potenzialmente far crescere sensibilmente il numero dei cosiddetti “dinieghi”, previsti nell’ambito dell’applicazione della clausola catch all.

Come in passato, resta auspicabile ogni chiarimento ufficiale che, in ordine all’applicazione pratica della nuova normativa, anche l’autorità nazionale italiana vorrà fornire a beneficio degli operatori interessati.

Massimiliano Mercurio

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