21 giugno 2021

Nuovo Regolamento dual use 2021/821

di lettura

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue dell’11 giugno 2021 il Regolamento (Ue) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo dei prodotti a duplice uso.

Nuovo Regolamento dual use 2021/821

Il nuovo Regolamento Dual Use abrogherà e sostituirà l’attuale Reg. (CE) 428/2009, aggiornando il sistema UE di export control – intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento dei prodotti a duplice uso.

Il nuovo Regolamento all’art. 2, comma 2 stabilisce che prodotti a duplice uso sono “i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo, sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari”. Tali prodotti sono dettagliatamente elencati nell’allegato I del Regolamento.

Obiettivi del Regolamento

  • Consentire all’Unione di adeguarsi prontamente al mutare delle circostanze concernenti la valutazione della sensibilità delle esportazioni nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione, oltre che agli sviluppi tecnologici e commerciali
  • rafforzare i controlli su un maggior numero di tecnologie dual use
  • migliorare il coordinamento tra Stati UE e Commissione europea, per rendere più efficienti i controlli in tutta l’UE, e tra UE e Paesi partner, per rafforzare la sicurezza internazionale.

Principali elementi di novità

L’aggiornamento delle definizioni di esportatore e di esportazione (che includeranno, tra l’altro, il trasporto di merci o dati contenuti nei bagagli personali di persone fisiche). In particolare, l’Art.2 comma 2 definisce «esportazione»:

  • un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del codice doganale dell'Unione
  • una riesportazione ai sensi dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione; si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell'Unione (…), deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata
  • un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 259 del codice doganale dell'Unione
  • la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale.

Il comma 3 definisce l’esportatore come segue:

  • a) Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita; e, qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione.
  • b) Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione.
  • c) Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

Se la lettera a) o b) non sono applicabili, qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso nel bagaglio personale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 19, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (13).

Prodotti di sorveglianza informatica

Definiti come “prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione”.

L’art. 5, in particolare stabilisce che: “L'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.

Se un esportatore è a conoscenza, stando ai risultati della dovuta diligenza, che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare, non presenti nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre l'esportazione interessata ad autorizzazione. La Commissione ed il Consiglio mettono a disposizione degli esportatori gli orientamenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1.”

Attività di assistenza tecnica

Con il termine assistenza tecnica il legislatore unionale indica qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e può assumere la forma, tra l’altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, anche con mezzi elettronici, telefonici o qualsiasi altra forma di assistenza verbale.

Il fornitore di assistenza tecnica è, invece, qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che:

  • fornisce servizi di intermediazione dal territorio doganale dell’UE al territorio di un paese terzo
  • residente o stabilita in uno Stato membro e che fornisce assistenza tecnica all’interno del territorio di un paese terzo
  • residente o stabilita in uno Stato membro che fornisce assistenza tecnica a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione.

La fornitura di assistenza tecnica sarà sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità competente, laddove il fornitore sia stato informato da quest’ultima che i beni dual use oggetto di assistenza – elencati nell’Allegato I del Regolamento – sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a specifici usi individuati nell’art. 4 del nuovo Regolamento (es. uso in connessione con lo sviluppo, la produzione o la diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari; uso militare in Paesi soggetti ad embargo sulle armi, ecc.; cfr. art. 8, par. 1, nuovo Regolamento).

Diversamente, laddove il fornitore di assistenza tecnica sia a conoscenza che i beni di cui all’Allegato I, per i quali intende fornire assistenza, siano destinati in tutto o in parte a uno degli usi specifici predetti, ne informa l’Autorità competente, la quale deciderà se subordinare tale assistenza tecnica ad autorizzazione (cfr. art. 8, par. 2, nuovo Regolamento).

L’autorizzazione deve indentificare, in particolare, il destinatario finale del servizio di assistenza tecnica, l’esatto luogo in cui lo stesso si trova, la descrizione dei beni e della loro quantità, nonché l’eventuale coinvolgimento di terze parti nella transazione (cfr. art. 13, nuovo Regolamento).

Autorizzazioni generali aggiuntive e la nuova “autorizzazione per grandi progetti”

Oltre alla semplificazione/armonizzazione delle procedure di autorizzazione e al miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali, il nuovo regolamento prevede due nuove autorizzazioni generali dell’Unione (cd. AGEU): una relativa ai trasferimenti di tecnologia infragruppo - definizione in cui rientra anche il concetto di assistenza tecnica e di software (AGEU 007); e una alla crittografia (AGEU 008).

L’apposita «autorizzazione per grandi progetti» ha l’obiettivo di adattare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle particolari esigenze dei settori industriali. Nello specifico, si tratta di un'autorizzazione di esportazione individuale o globale concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o Paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala. Tale tipo di autorizzazione potrà essere valida per una durata che sarà determinata dall’Autorità competente, in ogni caso non superiore a quattro anni, salvo che ricorrano circostanze debitamente giustificate (cfr. art. 12, par. 3).

Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione di esportazione individuale o globale, le autorità competenti dovranno d'ora in poi tenere conto del rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale, nonché del rispetto del diritto internazionale umanitario, la situazione interna del paese, il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale, considerazioni di carattere nazionale politica estera e di sicurezza, compresa la sicurezza degli Stati membri, considerazioni sull'uso finale previsto e sul rischio di deviazione.

Nuova rilevanza dei Programmi Interni di Conformità (PIC)

Per "programma interno di conformità"(PIC) si intendono le politiche e le procedure efficaci, appropriate e proporzionate adottate dagli esportatori per facilitare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni delle autorizzazioni, comprese, tra l'altro, le misure di due diligence per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti verso gli utilizzatori finali e gli usi finali.

Il considerando (7) del nuovo regolamento specifica che «Il contributo degli esportatori, degli intermediari, dei fornitori di assistenza tecnica o di altre parti interessate all'obiettivo generale dei controlli sugli scambi è fondamentale. Affinché essi possano agire in conformità del presente regolamento, la valutazione dei rischi connessi alle operazioni oggetto del presente regolamento deve essere eseguita mediante misure di controllo delle operazioni, note anche come principio della dovuta diligenza, nell'ambito di un programma interno di conformità (Internal Compliance ProgrammeICP). A tale riguardo, devono essere prese in considerazione in particolare le dimensioni e la struttura organizzativa degli esportatori nell'elaborazione e nell'attuazione degli ICP».

I Programmi Interni di Conformità (PIC) nel nuovo regolamento acquisiscono una forte importanza.

Infatti, l’adozione di un PIC potrà essere imposta a tutti gli operatori economici che vorranno avvalersi di un’autorizzazione globale di esportazione (cfr. art. 12, par. 4, nuovo Regolamento). Inoltre, come specificato nell’Allegato II, lettera G, il nuovo Regolamento prevede l’obbligatorietà della predisposizione dei PIC per gli esportatori che intendano esportare beni assoggettati alla Union general export authorisation No EU007 (si tratta, in linea generale, di tutte le tecnologie e i software specificati nell’Allegato I).

L’adozione di un PIC permette di:

  • ridurre le eventuali incertezze circa le policy e procedure aziendali da adottare
  • rendere possibile un controllo sistematico e accurato delle proprie esportazioni
  • eliminare o ridurre il rischio di sanzioni da parte delle Autorità competenti.

Sul tema è intervenuta anche la Raccomandazione (UE) n. 2019/1318 della Commissione europea del 30 luglio 2019, con la quale sono stati resi noti gli Orientamenti dell'UE sui programmi interni di conformità (PIC) relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice usoai sensi del Regolamento dual use. Tali Orientamenti, che non hanno carattere vincolante, sono volti a fornire un quadro di riferimento per:

  • Gli esportatori, al fine di “individuare, gestire ed attenuare i rischi associati al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso”
  • Le autorità competenti degli Stati membri, “nella valutazione dei rischi, nell'esercizio della loro responsabilità decisionale in merito alle autorizzazioni da rilasciare per l'esportazione, per i servizi di intermediazione, per il transito dei prodotti a duplice uso non comunitari o per il trasferimento, all'interno dell'Unione, dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV del Reg. n. 428/2009”.

Infine, “avendo le autorità doganali effettuato i controlli sulle pratiche e procedure doganali dell'impresa, la qualifica di AEO potrebbe essere un vantaggio per definire o rivedere le procedure relative agli elementi fondamentali del PIC, quali la tenuta dei registri e la sicurezza fisica”.

Gli orientamenti comprendono sette elementi fondamentali che rappresentano degli strumenti di base nella riflessione sulle procedure interne da seguire.

  1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità. Un PIC efficace è il risultato di un processo dall'alto verso il basso, in cui l'alta dirigenza garantisce rilievo, legittimità e risorse organizzative, umane e tecniche agli impegni in materia di conformità aziendale e alla cultura della conformità.
  2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse. Senza una chiara struttura organizzativa e responsabilità ben definite, un PIC rischia di risentire della mancanza di supervisione e dell'indefinitezza dei ruoli. Disporre di una struttura solida aiuta le organizzazioni a risolvere i problemi sul nascere ed evitare che siano effettuate transazioni non autorizzate.
  3. Formazione e sensibilizzazione. La formazione e la sensibilizzazione in materia di controllo del commercio dei prodotti a duplice uso è essenziale affinché il personale svolga correttamente i propri compiti e prenda sul serio gli obblighi di conformità.
  4. Processi e procedure di verifica delle transazioni. Le misure interne dell'impresa volte a garantire che non siano effettuate transazioni senza la licenza richiesta o in violazione di qualsiasi restrizione o divieto commerciale rilevante. Le procedure di verifica raccolgono e analizzano informazioni pertinenti che riguardano la classificazione dei prodotti, la valutazione del rischio della transazione, la determinazione della licenza e la relativa domanda nonché i controlli successivi al rilascio della licenza.
  5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive. Le valutazioni delle prestazioni e gli audit effettuati da terzi verificano se l’PIC è attuato in modo da soddisfare le esigenze operative e se è coerente con i requisiti in materia di controllo delle esportazioni applicabili a livello nazionale e dell’UE.
  6. Tenuta dei registri e documentazione. La tenuta dei registri rappresenta l'insieme delle procedure e degli orientamenti in materia di conservazione della documentazione giuridica, gestione dei registri e tracciabilità delle attività relative al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso.
  7. Sicurezza fisica e delle informazioni. La sicurezza fisica e delle informazioni si riferisce all'insieme di procedure interne volte a prevenire l'accesso non autorizzato a prodotti a duplice uso, oppure la loro rimozione, da parte di dipendenti, contraenti, fornitori o visitatori. Tali procedure promuovono una cultura della sicurezza all'interno dell'impresa e garantiscono che i prodotti a duplice uso, compresi i software e la tecnologia, non vadano persi, non siano facilmente rubati né siano esportati senza una licenza valida.

Il nuovo regolamento individua quali sono i prodotti dual use tra quelli appartenenti alle seguenti categorie:

  • Parte II - Categoria 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
  • Parte III - Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
  • Parte IV - Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
  • Parte V - Categoria 3 Materiali elettronici
  • Parte VI - Categoria 4 Calcolatori
  • Parte VII - Categoria 5 Telecomunicazioni e «sicurezza dell'informazione»
  • Parte VIII - Categoria 6 Sensori e laser
  • Parte IX - Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
  • Parte X - Categoria 8 Materiale navale
  • Parte XI - Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione

La classificazione dei prodotti a duplice uso, fondata sul ECCN- Export Control Classification Number è standardizzata ed utilizzata in EU e USA. Si basa sulla natura dei beni stessi (es. tipologia di prodotto, software, o technology) e i rispettivi parametri tecnici. Comporta la necessità di licenze, obblighi di reporting e di tenuta di registri nonché requisiti per il trasporto.

Le competenze in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso in Italia sono in capo all’Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) che, tra le altre cose, presiede il Comitato consultivo interministeriale che fornisce pareri su operazioni di esportazione di beni a duplice uso, rilascia autorizzazioni e vigila sul rispetto da parte delle imprese del nuovo Regolamento UE.

Export control

Questa complessa normativa, in costante evoluzione, richiede un’attenta analisi da parte delle imprese e una procedura adeguata di Export control.Le imprese, infatti, hanno precise responsabilità in merito al controllo dei prodotti venduti, esportati e riesportati, dei Paesi di destinazione finale dei prodotti nonché delle controparti e dei destinatari coinvolti.

Attività di verifica interne all’azienda risultano fondamentali per evitare di incorrere in rilevanti sanzioni che, nell’ipotesi più grave, può comportare la detenzione (artt. 18, 19 e 20 del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221).

I prodotti oggetto della fornitura devono pertanto essere attentamente analizzati alla luce delle normative nazionali e internazionali ad essi applicabili, per poter individuare potenziali criticità nell’esecuzione e nella conclusione del contratto. Inoltre, la compliance in materia di Dual use ed embarghi, va fatta alla luce della legislazione italiana ed europea che è integrata, nonché sul piano multilaterale (Direttiva 43/2009/CE; Wassenaar Arrangement (on Export Controls for Conventional Arms and Dual- Use Goods and Technologies), Arms Trade Treaty (ATT), il Trattato internazionale sul commercio delle armi, degli specifici regolamenti in materia di embarghi.

Procedura operativa

  • Verifica della documentazione sui prodotti acquistati
  • corretta Classificazione doganale dei prodotti acquistati e di quelli esportati
  • verifica tecnica: normativa dual use, normativa U.S.A
  • verifica della normativa in materia di embarghi verso specifici Paesi (es. Iran, Federazione Russa, ecc.) e/o verso specifiche persone fisiche e/o giuridiche.

Giuseppe De Marinis

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