Dal 2 dicembre 2016 è disponibile una nuova versione del modello di lettere di intenti che dovrà essere utilizzato dagli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni senza applicazione dell’Iva. Il nuovo modello può essere utilizzato a partire dal 1 marzo 2017.
Con un provvedimento direttoriale (decreto direttoriale 213221 del 2 dicembre 2016) è stato modificato il precedente modello e sono stati approvati il nuovo modello, con le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
La vera novità riguarda la cancellazione dei campi 3 e 4 che consentivano all’esportatore abituale di dichiarare che la dichiarazione di intenti si riferiva alle operazioni comprese in un determinato periodo di tempo senza però specificare l’importo del plafond.
Obiettivo delle modifiche apportate al modello è quello di consentire al fisco un più puntuale monitoraggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni effettuate dagli esportatori abituali, anche al fine di contrastare fenomeni elusivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio del regime agevolativo.
Le nuove regole
A decorrere dal 1 marzo 2017 con le nuove regole:
- l’esportatore abituale dovrà dichiarare l’anno di riferimento e la tipologia del servizio o del prodotto che si intende acquistare senza applicazione dell’iva
- se la dichiarazione d’intento si riferisce a una sola operazione dovrà indicare il relativo importo (in particolare se si riferisce ad un importazione andrà indicato nel campo 1 un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini Iva riferito alla singola operazione doganale)
- se la dichiarazione d’intento si riferisce a più operazioni dovrà indicare fino a quale importo sarà possibile per il fornitore emettere fatture senza iva.
Non è più possibile inviare lettere a tutti i fornitori senza indicare per ciascuno l’importo di plafond fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere fatture senza applicazione dell’iva.