Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione per raggiungere una soluzione di lungo termine alla questione nucleare iraniana.
L'accordo semestrale
L’accordo prevede l'adozione, ad opera di entrambe le parti per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.
Nel quadro di tale prima fase, l'Iran adotterà una serie di misure volontarie specificate nel piano d'azione congiunto. In cambio, l'Unione sospende le misure restrittive relative al divieto di:
- prestare servizi di assicurazione e riassicurazione nonché trasporto per il petrolio greggio iraniano
- importare, acquistare o trasportare prodotti petrolchimici iraniani
- prestare servizi connessi e al divieto di commerciare in oro e metalli preziosi con il governo iraniano, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell'Iran o le persone ed entità che agiscono per loro conto.
La sospensione di tali misure restrittive deve avere una durata di sei mesi durante i quali i pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti.
Decisione 2014/21/PESC del Consiglio del 20 gennaio 2014
"Comunicazione agli operatori Iran 2013"
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Dipartimento del Tesoro (CSF) aveva reso noto con la “Comunicazione agli operatori Iran 2013", alcune indicazioni operative sulla propria prassi in merito alle misure restrittive nei confronti dell’Iran. Il documento illustra le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 267/2012, con riferimento agli articoli 23, 30, 30 bis e 38. In particolare, viene focalizzata l'attenzione sui seguenti temi.
Trasferimento di fondi
Fermo restando il richiamo agli obblighi di verifica e di vigilanza rafforzata imposti agli operatori nell’applicazione degli articoli 30 e 30bis, si ricorda che devono essere autorizzate tutte le transazioni finanziarie indirettamente collegate a soggetti iraniani non designati. Con riferimento alle compensazioni realizzate in via extra-bancaria, si rammenta che l’onere di presentazione delle notifiche e delle istanze di autorizzazione ricade direttamente sulle imprese UE coinvolte nella compensazione.
Messa a disposizione di fondi e risorse economiche
In materia di messa a disposizione di fondi e risorse economiche a vantaggio di soggetti designati, il CSF rimanda alla definizione del concetto di “controllo” nonché ai criteri per l’individuazione dell’ipotesi di “possesso” sviluppati recentemente dal Consiglio dell’UE.
Proroga delle garanzie
In tema di protezione degli esportatori UE dalle pretese avanzate dalle controparti iraniane a seguito di inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto del regime sanzionatorio vigente, il CSF chiarisce che:
- da un lato, la parte rimasta inadempiente per le motivazioni sopra menzionate può far valere la copertura prevista dall’art. 38 per evitare l’escussione della garanzia, senza necessità alcuna di mediazione da parte dell’autorità statale
- dall’altro, laddove l’inadempimento o il ritardo derivino da causa imputabile all’esportatore UE e non alle sanzioni in atto, l’escussione sarà possibile, ma l’importo della garanzia, se è coinvolta nell’operazione una banca listata, dovrà essere congelato.
Infine, per quanto concerne la proroga delle garanzie emesse anteriormente all’introduzione delle sanzioni, la stessa dovrà essere richiesta con apposita istanza al CSF, avendo cura di verificare le condizioni di non ammissibilità.
Giuseppe De Marinis