Il soggetto che intende avvalersi del trattamento preferenziale deve presentare specifica documentazione a titolo di prova dell’origine, che consiste in: certificati EUR-1, EUR-MED e FORM-A. Tali certificati vengono rilasciati dai competenti Uffici territoriali delle Dogane, su apposita richiesta formulata dal soggetto esportatore, o da un suo rappresentante.
La nota 6305 del 30 maggio 2003 dell’allora Centrale Area Gestione e Tributi Rapporti con gli utenti consentiva ai titolari di procedure di domiciliazione (art. 76, §.1, lett. c, del Reg. CEE 2913/92 e artt. 253 e segg. del Reg. CEE 2454/93) la previdimazione, da parte degli Uffici di esportazione dei certificati di origine preferenziale Eur1, EurMed e Form A.
Detto in altri termini i rappresentanti doganali degli esportatori, non avendo certezza del numero puntuale di spedizioni che avrebbero effettuato, si recavano in dogana per richiedere il rilascio dei suddetti certificati “in bianco” che venivano quindi previdimati dall’Ufficio.
Tali certificati venivano poi corredati dalla relativa documentazione in caso di utilizzo o, in caso contrario, riconsegnati per l’annullamento.
La ratio di tale agevolazione risiedeva nel fatto che tali soggetti, per il fatto di essere già stati sottoposti ad attività di audit in sede di rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo della procedura domiciliata, erano ritenuti affidabili da parte dell’amministrazione. L’obiettivo era quello di agevolare gli operatori aventi la propria sede distante da quella degli uffici doganali e, contestualmente, ridurre i tempi di sdoganamento ed evitare distorsioni dei traffici commerciali aumentandone la speditezza.
La Circolare n.11/D del 28 aprile 2010: la procedura di rilascio dei certificati di circolazione
Con la Circolare n. 11/D del 28 aprile 2010 (confermata dalla nota prot. n. 65142 dell’11 maggio 2010), preso atto del riscontro di un numero sempre maggiore di certificati “irregolari”, e della necessaria revisione del loro processo di rilascio, si è poi precisato che, fuori dai casi di procedure di domiciliazione, “la presentazione della domanda di rilascio, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti”, deve avvenire “entro il limite dei dieci giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale”.
Ai fini di accelerare l’iter di rilascio del certificato l’istruttoria può essere “calibrata” in funzione della conoscenza degli operatori economici e dei loro rappresentanti in dogana, nonché delle caratteristiche/ricorrenza delle loro operazioni di esportazione e, se del caso, all’esito della stessa, il termine di dieci giorni può essere ridotto (a discrezione degli Uffici periferici) nel più breve termine tale da consentire comunque all’Ufficio di espletare le necessarie attività istruttorie (in tal senso si veda anche la Nota prot. 125912/RU/2018).
Tra gli elementi conoscitivi utili a modulare l’attività istruttoria l’ottenimento dello status di AEO da parte dell’esportatore.
Soltanto al momento dell’esportazione dei prodotti ai quali si riferisce, il certificato di circolazione è rilasciato dall’Ufficio doganale, mentre l’iter di previdimazione dei certificati rimane possibile soltanto per i soggetti titolari di autorizzazione all’uso della procedura domiciliata e agli esportatori autorizzati in quanto unici soggetti in grado di assicurare la sussistenza di “sufficienti garanzie in merito al preliminare accertamento del carattere originario dei prodotti”.
La Nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019: fine della previdimazione
All’interno di tale perimetro normativo e di prassi l’Agenzia delle Dogane è stata chiamata a chiarire “se, nell’ambito di autorizzazioni alla presentazione delle merci presso un luogo diverso dalla dogana (c.d. “procedura ordinaria presso luogo approvato) o presso la stessa dogana, sia possibile applicare la pre-vidimazione dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR prevista per le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione”.
La Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019 ha riscontrato al quesito escludendo tale possibilità, in quanto non più attuale alla luce delle novità normative e delle semplificazioni previste dal Codice Doganale dell’Unione (Reg. (UE) n. 952/2013 in ordine al rilascio delle prove di origine preferenziale.
Come evidenziato nella Nota, infatti, è proprio in ragione dell’ “esigenza di celerità, essenziale per l’economia dei traffici commerciali”, che il legislatore unionale ha optato, negli ultimi anni, per un “sistema di prove dell’origine fondato sull’autodichiarazione resa dall’esportatore”, di fatto sostituendo, a partire dall’accordo UE-Corea del Sud, il certificato EUR 1 con la dichiarazione di origine (o dalla conoscenza dell’importatore nel caso dell’accordo col Giappone) resa su fattura o su altro idoneo documento commerciale.
Tale possibilità rappresenta una concreta agevolazione per gli esportatori ai fini dell’attestazione del carattere originario di un determinato prodotto, in quanto evita il ricorso alla onerosa procedura di richiesta dei certificati in occasione di ogni spedizione.
In aggiunta a tali considerazioni la nota rileva che l’autorizzazione a presentare le merci presso un luogo diverso dalla dogana costituisce una modalità ordinaria di presentazione della merce, non rientrante nel novero delle procedure semplificate, la cui autorizzazione non è subordinata alla sussistenza di quei requisiti soggettivi che, nella vigenza della procedura di domiciliazione, giustificavano l’utilizzo della pre-vidimazione e ne costituivano il presupposto.
Pertanto, considerata la veste che assume oggi l’autorizzazione a presentare le merci in luoghi diversi dalla dogana e l’estensione della platea dei soggetti che possono acquisire lo status di esportatore autorizzato, con l’inserimento anche degli intermediari, deve ritenersi non più attuale la semplificazione procedurale consistente nella pre-vidimazione dei certificati.
La dichiarazione di origine su fattura, l’esportatore autorizzato e registrato
La dichiarazione di origine può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:
- dall’esportatore autorizzato;
- dall’esportatore registrato al sistema REX (al momento prevista solo nell’accordo UE-Canada ed UE-Giappone);
- da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
Conclusioni
A partire dal 22 gennaio 2020 gli operatori privi dello status di Esportatore Autorizzato o Registrato dovranno sempre richiedere il rilascio dei certificati di origine secondo le istruzioni e modalità procedurali indicate nella Circolare n. 11/D/2010, ovvero solo dopo apposita istruttoria effettuata delle autorità doganali sulla documentazione comprovante l’origine delle merci.
Ciò potrà causare un rallentamento dei tempi di rilascio (variabile da 1 a 9 gg posto che non viene indicato un limite temporale entro cui l’Autorità doganale sia tenuta a terminare l’istruttoria di sua competenza) e, di conseguenza, dei tempi operativi di consegna e partenza della merce.
Tale modalità sarà incompatibile con la resa incoterms ex works laddove il vettore nominato dal cliente procede al ritiro della merce e a richiedere il certificato di origine Eur 1 all’atto della presentazione della dichiarazione doganale. Infatti in tale caso si rischia che, in attesa del certificato Eur 1, la merce non possa essere spedita per un lasso di tempo che va da 1 a 9 giorni.
È di tutta evidenza dunque l’importanza dell’acquisizione dello status di esportatore autorizzato o registrato, acquisizione resa ancora più agevole dall’eventuale possesso dello status di AEOC o AEOC+S e che, contrariamente a quanto si era espresso in precedenza, non è più preclusa ai rappresentanti doganali, quali le case di spedizione e gli spedizionieri doganali laddove siano essi stessi gli esportatori della merce originaria, ai sensi dall’articolo 1, paragrafo 19, del Regolamento Delegato 2015/2446.
Tale estensione rappresenta inoltre un’opportunità per tutti quegli operatori che, non esportando regolarmente verso i Paesi Accordisti, non soddisferebbero il requisito dell’effettuazione di frequenti esportazioni e quindi non sarebbero nelle condizioni di poter ottenere l’autorizzazione.
I rappresentanti doganali che vorranno ricorrere all’esportatore autorizzato, in sede di verifica, dovranno essi stessi essere in grado di provare il rispetto delle regole di origine e quindi il carattere originario dei prodotti delle merci esportate non potendo fare semplice riferimento al proprio cliente/venditore delle suddette merci.
La Nota n. 200901
A seguito della descritta modifica procedurale, gli Uffici territoriali hanno visto aumentare notevolmente le richieste di rilascio dello status di esportatore autorizzato e hanno manifestato alla Direzione Centrale la difficoltà ad evaderle tutte entro la scadenza del prossimo 22 gennaio.
Con la nota in commento della Direzione Centrale, pertanto, viene concessa la facoltà agli stessi Uffici territoriali di prorogare il termine stabilito nella nota n. 91956 di ulteriori 90 giorni, decorrenti dalla richiamata scadenza del 22 gennaio 2020.
Ciò significa che ciascun Ufficio territoriale è legittimato a prorogare il rilascio dei certificati di circolazione previdimati per ulteriori 90 giorni.
Enrico Calcagnile