UAMA, tra le altre cose, presiede il Comitato consultivo interministeriale che fornisce pareri su operazioni di esportazione di beni a duplice uso.
Per prodotti a duplice uso s’intendono i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare di cui all’articolo 2, numero 1) del regolamento (CE) 428/2009. Tale regolamento è stato recentemente modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2020/1749 della Commissione del 7 ottobre 2020 che ha operato una sostituzione dell’allegato I del regolamento 428/2009 che riporta l’elenco dei prodotti suscettibili.
L’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e il transito dei prodotti a duplice uso è soggetta al controllo dello Stato e necessita di autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente, che è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, succeduto al Ministero dello sviluppo economico per effetto dell’art. 2 del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 (convertito dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132).
Il 2 febbraio 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2018, che reca norme di attuazione volte ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni europee in tema di sanzioni economiche internazionali relative alle operazioni di esportazione di materiali proliferanti, agli embarghi commerciali e al commercio di strumenti di tortura e a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso.
Tra le principali novità introdotte dal decreto si possono citare:
- l’introduzione della cosiddetta “licenza zero”, ovvero della dichiarazione di libera esportabilità di una determinata merce che potrebbe presentare profili di dualità (tale norma necessita ancora dei decreti attuativi e pertanto non è ad oggi applicabile)
- l’inserimento di norme nazionali di dettaglio che vanno a completare la normativa in materia di transito di prodotti sottoposti a controllo contenuta nel Reg. (CE) 428/2009
- l’estensione ai servizi d’intermediazione della “clausola onnicomprensiva mirata”, c.d. “catch all”
- l’adeguamento e l’armonizzazione del quadro sanzionatorio ai sensi degli arti 18,19 e 20 (a seconda dei casi, amministrativa pecuniaria e/o penale) per le violazioni in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni contro paesi terzi.
Il decreto 221/2017 riunisce in un unico testo le disposizioni nazionali, anche con riferimento ai regolamenti dell’Unione adottati ai sensi dell’art. 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi Terzi assoggettati a embargo commerciale.
La normativa attualmente vigente individua quali sono i prodotti dual use appartenenti alle seguenti categorie:
- materiali nucleari, impianti e apparecchiature
- materiali speciali e relative apparecchiature
- trattamento e lavorazione dei materiali
- materiali elettronici
- calcolatori
- telecomunicazioni e “sicurezza dell’informazione”
- sensori e laser
- materiale avionico e di navigazione
- materiale navale
- materiale aerospaziale e propulsione.
La classificazione dei prodotti a duplice uso, fondata sul ECCN- Export Control Classification Number è standardizzata ed utilizzata in EU e USA.
Si basa sulla natura dei beni stessi (es. tipologia di prodotto, software, o technology) e i rispettivi parametri tecnici. Comporta la necessità di licenze, obblighi di reporting e di tenuta di registri, nonché requisiti per il trasporto.
Autorizzazioni
Per quanto riguarda l’Italia e l’UE le autorizzazioni ministeriali sono state di recente oggetto di riordino e devono essere richieste sulla base della tipologia del prodotto dual use e del paese di destinazione.
Autorizzazioni specifiche individuali
Rilasciate su parere di un Comitato consultivo interministeriale, messo di volta in volta, riguardano singole operazioni di export, che non possano fruire di altre procedure comunque agevolate.
Autorizzazioni globali individuali
Rilasciate su parere di un Comitato consultivo interministeriale, emesso di volta in volta, a un singolo esportatore non occasionale, sulla base di una preliminare valutazione dell’affidabilità del medesimo, per tutti i tipi o categorie di prodotti a duplice uso e per uno o più paesi di destinazioni specifici (Cfr. Art. 11 del D. Lgs. 221/2017).
Autorizzazioni generali dell'Unione europea (AGEU, da EU001 a EU006)
Valide per determinati paesi di destinazione, alle condizioni e requisiti d’uso elencati negli allegati da II bis a II septies, come stabilito dall’art. 1, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1232/2011, che modifica l’art. 9, par. 1 del Reg. (CE) 428/2009, e per i prodotti seguenti: tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato II, da bis a septies, del Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione di quanto previsto nell’Allegato II octies dello stesso Reg. (UE) 1232/2011.
Per avvalersi di tale tipologia autorizzativa, è necessaria una previa notifica all’Autorità competente (entro i 30 giorni precedenti alla prima esportazione da effettuare), che rilascia lettera di ricezione di avvenuta notifica (come da circolare 79931/12), dopo aver iscritto l’esportatore nell’apposito Registro, previsto dall’art. 12, par. 2, del D. Lgs. 221/2017. È obbligatorio inviare, anche se negativo, un report semestrale - entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre - per comunicare tutte le esportazioni effettuate con ogni tipo di AGEU.
Autorizzazioni generali nazionali (AGN)
Valide limitatamente ai paesi di destinazione indicati nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4 agosto 2003 (Antartide-Base Italiana, Argentina, Corea del Sud e Turchia), per tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009, ad eccezione:
- di quanto previsto nell’Allegato II octies dello stesso Reg. (UE) 1232/2011
- dei prodotti/paesi compresi nelle AGEU (vedi All. II, da bis a septies, Reg. (UE) 1232/11).
Anche per avvalersi di tale tipologia autorizzativa, è necessaria previa notifica all’Autorità competente. È necessario inviare, anche se negativo, un report semestrale - entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre - per comunicare tutte le esportazioni effettuate con AGN.
La sicurezza dei prodotti esportati passa attraverso una corretta gestione dell’esportazione in ogni sua fase e in particolar modo nella sua fase preliminare. Attività di verifica organizzata internamente all’azienda risulta pertanto fondamentale per evitare di incorrere in rilevanti sanzioni (multe fino a 250.000 euro e reclusione, nei casi più gravi, fino a 6 anni).
I prodotti oggetto della fornitura devono pertanto essere attentamente analizzati alla luce delle normative nazionali e internazionali ad essi applicabili, per poter individuare potenziali criticità nell’esecuzione e nella conclusione del contratto.
Export control system
Ogni impresa, per tutti i prodotti oggetto di esportazione dovrebbe verificare e attivare una procedura e relativa compliance che includa:
- la Verifica della documentazione sui prodotti acquistati
- la corretta Classificazione doganale dei prodotti acquistati e di quelli esportati
- la Verifica tecnica: normativa dual use, normativa U.S.A
- la verifica della normativa in materia di embarghi verso specifici paesi (es. Iran, Federazione Russa) e/o verso specifiche persone fisiche e/o giuridiche.
Tale analisi interna va fatta alla luce della legislazione italiana ed europea che è integrata, nonché sul piano multilaterale (Direttiva 43/2009/CE; Wassenaar Arrangement (on Export Controls for Conventional Arms and Dual- Use Goods and Technologies), Arms Trade Treaty (ATT), il Trattato internazionale sul commercio delle armi.
Nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), l’UE, (come anche gli Stati Uniti), applica misure restrittive al fine di perseguire gli obiettivi specifici della PESC stabiliti nel Trattato sull'Unione Europea. Negli ultimi anni l'UE ha fatto spesso ricorso all'imposizione di sanzioni o misure restrittive sia in modo autonomo, sia in attuazione di risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Le misure restrittive imposte dall'UE possono essere dirette contro governi di Paesi terzi, nonché contro entità non statali e persone fisiche o giuridiche (come gruppi terroristici e singoli terroristi). Esse possono comprendere embarghi sulle armi, altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieti di importazione e di esportazione), restrizioni finanziarie, restrizioni all'ammissione (divieti di visto o di viaggio) o altre misure.
Cosa attendersi dalla presidenza Biden?
Trump ha imposto controlli in materia di Dual use e embarghi economici più aggressivi, ha ridotto gli scambi diplomatici e adottato una politica dell’immigrazione severa. Le conseguenze di una presidenza basata sul nazionalismo, ha avuto e avrà importanti ripercussioni e non sarà facile per Washington reinserirsi velocemente nei consessi della politica internazionale.
Il nuovo presidente Biden ha di fronte la sfida di ristabilire la normalità diplomatica con Cuba, l'America Latina, l’Iran, la Russia, la Cina.
Molti analisti ritengono che, con l'elezione di Biden, le relazioni commerciali UE-USA dovrebbe ripartire. L’auspicio è del Commissario al commercio Dombrovski: “Il presidente eletto Biden ha detto pubblicamente di essere un forte sostenitore delle alleanze internazionali e del multilateralismo, così come ha detto di voler migliorare i rapporti con l’Unione europea”.
Le prime nomine (o intenzioni) di Biden sembrano andare nella direzione di rottura con i 4 anni dell’amministrazione Trump. Ad esempio, Wiliam J. Burns dovrebbe essere nominato alla direzione della Central Intelligence Agency. Burns, diplomatico di lungo corso è stato negoziatore nelle trattative con l’Iran, ha importanti e positive relazioni con la Russia (ex ambasciatore USA). Si spera quindi, in una mutata politica internazionale.
Dal Trumpismo a una linea di politica estera di dialogo e scambi economici in modo da far crescere la domanda di democrazia perché la linea dello scontro non ha portato alcun esito. Questo potrebbe apportare importanti riaperture commerciali per le imprese UE e Statunitensi.
Giuseppe De Marinis