16 luglio 2009

ECS fase 2: esportazione e transito

di lettura

Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio presentare in dogana per via telematica le dichiarazioni di esportazione, di esportazione abbinata al transito, di transito e del carnet TIR, in procedura ordinaria e di domiciliazione. Anche la fase 2 dell'Export Control System è quindi completata.

Oltre all’obbligo dell’invio di tali dichiarazioni in formato elettronico, l’altra novità consiste nella loro compilazione con i dati/sicurezza, indicati nell’Allegato 30 bis al Reg. (CEE) n. 2454/1993, che vanno riportati anche nelle dichiarazioni di transito in uscita.
In questo modo è completata:

  • la seconda fase dell’ECS (esportazione)
  • la quarta fase dell’NTCS (transito).

Resta facoltativa, fino al 31 dicembre 2010, soltanto la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita.

Nell’ambito delle attività previste dal progetto MASP e ai fini della creazione in dogana di un ambiente paper less (Direttiva 70/2008/CE) hanno trovato applicazione anche le procedure informatizzate relative alla presentazione in dogana delle spedizioni in regime TIR (carnet TIR).

Per rendere operative le nuove procedure occorre: 

  1. inviare il messaggio ET (che sostituisce i messaggi B3 e UX)
  2. compilare i formulari dei documenti di accompagnamento, introdotti dal Reg. (CE) n. 414/2009 al fine di sottoporre a controlli mirati le dichiarazioni doganali mediante l’analisi dei rischi, che viene svolta a livello centrale in via automatica, fermo restando che può essere integrata a livello locale.

All’atto della presentazione in dogana delle dichiarazioni e dopo il controllo generale automatizzato, permessa la loro ammissibilità, il sistema attribuisce il numero progressivo di registrazione e l’MRN, entrambi notificati all’interessato.

I controlli: automatizzato, scanner, documentale e visita merci

Successivamente all’accettazione, il sistema seleziona in via automatica uno dei seguenti tipi di controllo:

  • CA (controllo automatizzato), in forza del quale le merci non sono sottoposte a ulteriori controlli e vengono immediatamente svincolate da parte della dogana di esportazione
  • CS (controllo scanner), che opera solo in caso di presentazione in procedura ordinaria della dichiarazione alla dogana, purché sia dotata della necessaria apparecchiatura. In caso di procedura di domiciliazione è l’ufficio di uscita nazionale delle merci che procederà al relativo controllo su segnalazione telematica da parte della dogana di esportazione
  • CD (controllo documentale) o VM (visita merci), in base ai quali le merci vengono svincolate soltanto dopo l’esito dei controlli.

In caso di procedura ordinaria, i controlli sono eseguiti con merce presente in dogana. In caso di procedura di domiciliazione, la dogana notifica all’operatore l’esito del controllo mediante il messaggio “non svincolabile”, con l’avvertenza di attendere ulteriori disposizioni.

Messaggio ET e codice EORI

Poiché il sistema è suscettibile di variazioni, sarebbe opportuno che gli operatori si attivassero per adeguare nel più breve tempo possibile i propri sistemi alle nuove necessità tecnico-operative. A questo fine l’Agenzia delle Dogane:

  1. ha approntato una versione aggiornata del Manuale per l’Utente, nel quale sono riportati i tracciati in ambiente di addestramento del messaggio ET (che sostituisce i messaggi B3 e UX) e consente l’invio delle dichiarazioni complete dei dati sulla sicurezza di cui all’Allegato 30 bis DAC
  2. ha concesso (tenuto conto che i dati sulla sicurezza non sono allo stato obbligatori nel dominio comunitario) una proroga per un limitato periodo della data di entrata in vigore delle procedure, per cui è ancora possibile utilizzare nella terza suddivisione della casella 1 del DAU (tipo di spedizione) i messaggi B3 e UX
  3. ha avviato una verifica per la corretta attribuzione del codice EORI, in vigore dal 1° luglio, ai soggetti nazionali, a cominciare da coloro che risultano iscritti in albi professionali.

Attestazioni di uscita da parte dell’ufficio di esportazione

L’ufficio di esportazione, che autorizza lo svincolo delle merci, consegna all’interessato il documento di accompagnamento dell’esportazione (DAE) e trasmette mediante il messaggio di esportazione, integrato con i dati sulla sicurezza, all’ufficio doganale di uscita indicato nella casella 29 del DAU, gli estremi dell’operazione.

Questo ufficio, previsto o effettivo, se l’itinerario ha subito dei cambiamenti, dopo aver verificato la corrispondenza delle merci alla dichiarazione, accerta l’uscita fisica delle merci dal territorio doganale della Comunità e, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo, trasmette il messaggio “risultati di uscita” all’ufficio doganale di esportazione, il quale procede ad annotare conformemente la bolletta, rendendola in tal modo valida sia ai fini doganali che fiscali, e considera appurata l’operazione.

Presentazione telematica delle dichiarazioni

In procedura ordinaria, la presentazione delle dichiarazioni di esportazione, di esportazione abbinata al transito, di transito e del carnet TIR avviene, come accennato, mediante l’invio del messaggio ET, munito di firma digitale e redatto secondo le istruzioni del Manuale per l’Utente.

L’accettazione delle dichiarazioni presentate in via telematica è notificata al dichiarante mediante l’invio di un unico messaggio contenente il numero progressivo di registrazione meccanografica e l’MRN (Movement Reference Number), i cui estremi vanno riportati, nella casella in alto a destra, sui seguenti formulari disposti dal Reg. (CE) n. 414/2009 e allegati alle DAC:

  • per l’esportazione/sicurezza e, se ricorre il caso, l’elenco articoli, sui rispettivi DAU, i cui tracciati sono indicati rispettivamente negli allegati 45 duodecies (DES) e 45 terdecies (EADES)
  • per le operazioni di transito/sicurezza e, se ricorre il caso, l’elenco articoli, sui rispettivi DAU, i cui tracciati sono indicati rispettivamente negli allegati 45 decies (DS) e 45 undecies (EAS)
  • per le operazioni di transito senza i dati/sicurezza sul DAU.

E’ cura dell’operatore presentare tali formulari, debitamente compilati, all’ufficio di esportazione/di partenza con la documentazione necessaria, da produrre a sostegno dell’operazione.

Per le procedure di domiciliazione/semplificate la presentazione delle dichiarazioni avviene in modo analogo con l’invio del messaggio ET. Sono stati aboliti il preavviso della spedizione e la copia cartacea della dichiarazione complementare.

L’accettazione della dichiarazione è notificata dalla dogana al dichiarante con l’invio del numero di registrazione e l’MRN, oppure mediante l’invio di due esiti: 

  • il primo col numero di registrazione e l’MRN
  • il secondo con l’esito del controllo determinato automaticamente dal sistema per l’analisi dei rischi.

Restano comunque immutate le modalità di stampa degli esemplari 3a e 3b del DAU nei casi in cui sono richiesti.

Operazioni di esportazione e di transito in ambito ECS e NTCS L

e dichiarazioni doganali di esportazione presentate in forma elettronica con i dati sulla sicurezza debbono essere trasmesse, a seconda del mezzo di trasporto, entro il tempo stabilito dall’art. 592 ter DAC allo scopo di consentire l’analisi dei rischi e porre in essere, di conseguenza, i controlli appropriati.

Operazioni in procedura ordinaria

  • Il sistema a fronte di ogni operazione fornisce gli estremi della presa in carico nel relativo registro meccanografico e l’MRN
  • L'ufficio doganale di partenza attraverso la funzione “richiesta esito C.D.C.” in corrispondenza dell’MRN, riceve l’esito del controllo che, se risulta CA (controllo automatizzato), è notificato all’operatore e l’ufficio procede immediatamente allo svincolo delle merci e alla stampa del DAE/Sicurezza, che munito di timbro e firma del funzionario, è consegnato al dichiarante. In caso di controllo di tipo diverso lo svincolo rimane sospeso fino alla conclusione del controllo.

Operazioni in procedura di domiciliazione/semplificata

Gli adempimenti connessi all’esemplare 3 del DAU vanno riferiti al DAE o al DAT, la cui stampa è fatta dallo stesso operatore se la risposta dell’esito del controllo è stato “svincolabile”.

Se l’esito del controllo è “non svincolabile”, il sistema trasmette all’operatore i documenti di accompagnamento previsti soltanto dopo che il funzionario addetto al controllo ha proceduto:

  • alla registrazione dell’esito del controllo
  • alla rettifica della dichiarazione
  • al rilascio dell’operazione con il messaggio “STRADA” per quelle di transito e “AES” per quelle di esportazione.

Per le dichiarazioni di transito è necessario che tra la dogana e l’obbligato principale si svolga uno scambio di informazioni sia per appurare l’operazione sia per attivare le procedura di ricerca, come allo stesso modo avviene tra gli uffici interessati: dogana di partenza, dogana di destinazione e dogana di passaggio.
Sostanzialmente le modalità di appuramento delle procedure di transito non si discostano, mutatis mutandis, da quelle dell’esportazione.

Operazioni le cui quantità sono determinate solo dopo il carico

Il criterio utilizzato per le esportazioni dei prodotti agricoli, beneficiari di restituzione, è esteso anche alle esportazioni di merci alla rinfusa o in unità non standardizzate, la cui massa netta può essere determinata solo dopo il carico del mezzo di trasporto.
Per l’espletamento delle operazioni occorre che l’interessato avverta la dogana addetta al controllo almeno due ore prima dell’inizio del carico e presenti una dichiarazione provvisoria con l’indicazione della massa netta stimata, impegnandosi a presentare, in via informatica, la dichiarazione completa dei dati della massa netta effettivamente caricata.

Procedura di soccorso (malfunzionamento sistemi informatici)

In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici della dogana o dell’operatore o di entrambi, va fatto ricorso alla procedura cartacea per la presentazione delle dichiarazioni, sulle cui copie deve essere fatto esplicito riferimento mediante un apposito timbro di fall-back.

Se il malfunzionamento riguarda soltanto il sistema dell’operatore, questi può presentare la dichiarazione in forma cartacea con i dati preventivamente registrati su supporto informatico nel rispetto del tracciato ET.

Se l’interruzione dell’applicazione “STRADA” (Sistema Transito Doganale Automatizzato) o “AES” impedisce, rispettivamente, l’invio dei messaggi ”notifica di arrivo” o “esito del controllo” per le operazioni di transito, ovvero dei messaggi “risultati di uscita” per le operazioni di esportazione, gli uffici di destinazione o di uscita annotano il risultato del controllo sul DAT oppure il risultato di uscita sul DAE. Alla ripresa del sistema saranno attivate le funzionalità di “STRADA” e di “AES” per registrare a sistema le informazioni riportate in precedenza sul DAT o sul DAE.

Procedura di chiusura dei movimenti scaduti e non appurati

E’ stata di recente avviata la procedura, concordata in sede comunitaria, di chiusura dei movimenti gestiti in ambito ECS non ancora definiti, la cui conclusione era prevista per il 30 giugno 2009 con esclusione dei movimenti per i quali non erano ancora trascorsi i 90 giorni dalla data del loro inizio, concessi per l’attività di ricerca e di appuramento. Per tali movimenti la data della conclusione è slittata a dicembre 2009.

Per i movimenti scaduti e non definiti gli operatori debbono fornire alla dogana di esportazione le notizie di uscita eventualmente in loro possesso e attivarsi a produrre le prove alternative:

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, precisando la data, la dogana di uscita effettiva ed altre informazioni idonee allo scopo
  • la fotocopia del documento di trasporto e della bolla di consegna, sottoscritta dal destinatario
  • il documento bancario dell’avvenuto pagamento oppure la fattura di vendita menzionata sul DAU
  • copia della bolletta di importazione nel paese terzo, in particolare, per i prodotti agricoli con restituzione.

Alessandro Lomaglio

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