La normativa prevede innanzitutto che il valore in dogana delle merci importate sia il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. Pertanto è ininfluente a che titolo vengano cedute le merci poiché, anche per le merci cedute a titolo gratuito, occorre indicare il valore reale per calcolare le imposte di confine.
Qualora non sia possibile individuare il valore delle merci mediante il valore di transazione, la normativa prevede alcune modalità alternative per il calcolo del valore come, ad esempio:
- il valore di transazione di merci identiche
- il valore di transazione di merci similari, oggetto di cessione verso l’Unione Europea.
Il Codice Doganale prevede altresì che, oltre al valore individuato in una delle modalità sopra descritte, vadano indicate alcune spese purché siano a carico dell’importatore e non siano incluse nella fattura di acquisto. Tra le suddette spese si possono citare:
- spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate fino al luogo d'introduzione delle merci nella Comunità
- commissioni e spese di mediazione
- utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate
- royalties pagate dall’importatore qualora siano relative alle merci importate e siano condizione della vendita.
Oltre alle spese sopra descritte, vi sono altri elementi che possono essere detratti dal valore di transazione, qualora sussistano determinati requisiti. Ad esempio le spese di trasporto delle merci, dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, devono essere escluse dal valore in dogana purché siano distinte dal prezzo pagato.
In base all’impianto normativo descritto, per effettuare una importazione definitiva occorre, in primis, presentare un documento che attesti il valore della merce. Nella pratica del commercio internazionale, tale documento è rappresentato dalla fattura di acquisto delle merci relativa all’ultima transazione effettuata.
Tuttavia alla suddetta norma vi è una deroga; infatti l’importatore, quando vi siano determinate condizioni, può dichiarare quale valore delle merci, quello relativo ad una transazione antecedente all’ultima effettuata.
Tale regola, definita First Sale Price Rule, è contenuta nell’articolo 147 del regolamento Cee n. 2454/93, del 2 giugno 1993, recante le disposizioni di applicazione del citato codice doganale comunitario. Tale norma, che esplica quanto già previsto dall’art. 29 del Codice doganale Comunitario, prevede la possibilità di dichiarare, a fini daziari, il “prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità”.
Per l’applicazione della suddetta regola devono essere rispettati tre requisiti:
- devono essere avvenute più transazioni prima della importazione definitiva
- le merci, sin dall’origine, devono essere destinate all’importazione nell’Unione Europea
- l’importatore deve poter dimostrare il valore della prima vendita.
In seno alla dottrina ed alla Giurisprudenza, sin dall’emanazione della norma, si è dibattuto su quali fossero gli elementi e le prove che devono essere consegnati all’atto dell’importazione per poter fruire del suddetto beneficio.
Innanzitutto occorre che le merci siano state oggetto di una o più vendite prima di essere introdotte nel territorio doganale della Comunità, oppure siano state oggetto di una o più vendite all'interno del territorio doganale della Comunità, ma anteriormente alla loro immissione in libera pratica.
Pertanto è ininfluente il luogo dove sia avvenuta la cessione, ma occorre che sia avvenuta prima della dichiarazione di importazione. Infatti, quale ulteriore misura di agevolazione, per "ultima vendita" si può intendere anche la vendita conclusa quando le merci si trovano già nella Comunità europea (ad esempio in deposito doganale).
Per quanto riguarda il secondo requisito, occorre altresì dimostrare che, sin dalla prima transazione, tali merci erano destinate ad essere importate nell’Unione Europea. Al riguardo, nel commento n. 7 (punto 3.2.2) del documento TAXUD/800/2002-IT, il Comitato del Codice ha chiarito che: “qualora sia stata effettuata una vendita anteriore riguardante le merci in questione, il dichiarante può chiedere all’autorità doganale di accettarle come base per la determinazione del valore in dogana, ma esclusivamente se può dimostrare che, rispetto alla vendita in questione, vi sono circostanze specifiche e pertinenti che hanno indotto ad esportare le merci nel territorio doganale della Comunità”.
Inoltre, circa i criteri pertinenti alla prova che deve fornire il dichiarante, è stato precisato (punto 4) che, “ai fini dell’applicazione della terza frase dell’art. 147, la dimostrazione che le merci sono state vendute per l’esportazione nel territorio doganale della Comunità può includere i seguenti elementi di prova:
- le merci sono fabbricate in conformità delle specifiche CE o risulta evidente (in base ai loro marchi ecc.) che non hanno altro impiego o destinazione
- le merci in questione sono state fabbricate o prodotte specificamente per un compratore nella Comunità europea
- merci specifiche sono ordinate da un intermediario che le ottiene da un fabbricante il quale le spedisce direttamente nella Comunità europea”.
Il terzo requisito è il materiale possesso della fattura di prima vendita da parte dell’importatore. Tale requisito, all’apparenza il più semplice, in virtù di quanto avviene nella prassi del commercio internazionale, può risultare il più difficile da soddisfare. Infatti spesso l’operatore “intermediario” non vuole consegnare la suddetta fattura di prima vendita, per non mettere in contatto il proprio fornitore ed il destinatario della merce.
Sentenze della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel corso del 2013, è stata chiamata più volte a decidere su vertenze che avevano, come oggetto, la regola del first sale price.
- In una sentenza , la stessa Corte ha ravvisato un contrasto giurisprudenziale sull’argomento in questione e, pur confermando la pretesa della Dogana, ha provveduto all’annullamento delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa.
- In un secondo caso, la Suprema Corte ha invece ritenuto non applicabile la regola del “first sale price”, ai fini della determinazione del valore in dogana della merce importata, in quanto l’importatore non ha sufficientemente dimostrato che le merci erano, sin dall’origine, destinate ad essere importate nell’Unione Europea.
Da quanto sopra esposto risulta evidente che la regola del “first sale price” consente agli operatori di dichiarare un valore più basso all’atto dell’importazione rispetto a quello di acquisto, consentendo pertanto di assolvere un dazio inferiore a quello normalmente previsto.
Tuttavia, prima di utilizzare tale istituto occorre verificare di aver rispettato i dettami della norma, perché, in difetto, l’Amministrazione procederà al recupero dell’imposta non versata comminando le sanzioni che, dopo la riforma del 2012, possono essere anche di notevole entità
Andrea Toscano e Enrico Calcagnile