01 lug 2013 00:00 1 luglio 2013

Marcatura CE per i prodotti da costruzione

di lettura

Dal 1° luglio 2013 il Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011 manda in pensione la Direttiva Europea n. 89/106/CEE sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. Il provvedimento fissa, ai fini dell’utilizzo, le condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei prodotti edili garantendo che il fabbricante abbia eseguito i controlli standard, sia durante le fasi di progettazione che di fabbricazione, sulle materie prime, sui macchinari e sui requisiti del prodotto finito.

Marcatura CE per i prodotti da costruzione

Il Regolamento n. 305/2011 (composto da 68 articoli e 5 allegati) non ha bisogno di essere recepito in quanto normativa comunitaria e pertanto, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea (4/4/2011), è entrato in vigore dal 24 aprile del 2011 in tutti gli Stati membri. Tuttavia è stata prevista un’entrata in vigore parziale per consentire agli operatori un adeguamento graduale:

  • gli art. 1 e 2, 29-35, 39-55, 64, 67, 68 e l’Allegato IV sono operativi, appunto, dal 24 aprile 2011
  • i rimanenti articoli 3-28, 36-38, 56-63 e gli articoli 65 e 66, nonché gli Allegati I, II, III e V, sono vigenti dal 1° luglio 2013.

In base alla nuova normativa, la dichiarazione di conformità viene sostituita dalla dichiarazione di prestazione (Dop), che deve essere redatta dal fabbricante secondo uno schema tipologico e deve contenere informazioni su sostanze pericolose ai sensi del Regolamento Reach (articoli 31 e 33 del regolamento).

Inoltre, i requisiti di base delle opere civili e d’ingegneria passano da 6 a 7 e viene introdotto il requisito che riguarda l’uso sostenibile delle risorse naturali (tutela dell’ambiente) secondo cui le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

  • a)   il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
  • b)    la durabilità delle opere di costruzione;
  • c)    l’uso, nelle opere di costruzione, di “materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Dichiarazione di prestazione (art. 4)

Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, “il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (Dop) all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato”.

Nella Direttiva n° 89/106/CEE il fabbricante era tenuto alla redazione della dichiarazione di conformità CE.

Procedure semplificate (art. 37)

Il Regolamento prevede inoltre l’uso di procedure semplificate da parte delle microimprese, ma solo per prodotti da costruzione rientranti in alcuni dei Sistemi di Attestazione da esso regolamentati al fine di salvaguardare il livello di sicurezza e sorveglianza sul mercato.

Sostanze pericolose (artt. 31 e 33)

La dichiarazione di prestazione dovrà riportare informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose nel prodotto da costruzione, al fine di migliorare la possibilità di realizzare costruzioni ecosostenibili e lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente.

Marcatura CE

Il marchio CE sarà seguito dall'anno in cui è stata apposto per la prima volta. Il nome e l'indirizzo del produttore dovranno essere indicati in maniera chiara e certa. In particolare, prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma e la dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Essi assicurano altresì che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 4 e 5.

Norme armonizzate

Dovrà essere elaborato un metodo uniforme europeo per l'attestazione di conformità ai requisiti fondamentali.

Documento europeo di valutazione

Il documento deve contenere una descrizione generale del prodotto da costruzione, la lista delle caratteristiche legate all'utilizzo previsto e concordate fra il produttore e gli organismi di valutazione tecnica (TAB), i metodi e i criteri per valutare le qualità del prodotto in relazione a caratteristiche essenziali.

Product Contact Point

Gli Stati membri devono inoltre designare un Product Contact Point per fornire informazioni sui prodotti da costruzione e il loro uso a titolo gratuito e dovranno mostrarsi imparziali per quanto riguarda il processo di ottenimento della marcatura CE.

Fabbricazione tradizionale

I prodotti da costruzione fabbricati in modo tradizionale o in modo adeguato alla conservazione del patrimonio, in un processo non industriale possono essere esenti dalla regola della dichiarazione di prestazione.

Regolamento 305 / 2011.

Giuseppe De Marinis 

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