La disciplina riguardante la certificazione sulla conformità dei prodotti esportati nel territorio della Federazione ha infatti subito varie modifiche legislative negli anni più recenti, in conseguenza dell’entrata in vigore il 01/01/2010 del Trattato sull’istituzione del Territorio doganale comune tra Bielorussia, Kazakistan e Russia.
In particolare due documenti, il Certificato di conformità e la Dichiarazione di conformità, stanno sostituendo, il precedente sistema di certificazione su base nazionale GOST R nella protezione della sicurezza, dell’ambiente e della salute dei consumatori e degli utilizzatori finali dei beni esportati in Russia (il 15 marzo 2015, ad esempio, é scaduto il periodo transitorio relativo alla esportazione dei macchinari e, durante il 2016, il nuovo sistema avrà effetto anche in relazione all'esportazione di altre categorie di prodotti).
Quali i riflessi concreti sull’attività delle aziende italiane che esportano i loro prodotti in Russia?
Sebbene numerose siano state le novità introdotte dai nuovi Regolamenti Tecnici recepenti le Decisioni della Commissione dell’Unione Doganale - in tema di procedure per la valutazione di conformità dei prodotti (si pensi alle nuove disposizioni sull’obbligo di certificazione o sulla marchiatura dei beni) – la più rilevante differenza riguarda l’introduzione della figura del rappresentante del fabbricante nelle questioni inerenti la conformità e la marcatura del prodotto importato nel territorio dell’Unione.
Se il certificato GOST R poteva essere in precedenza richiesto direttamente dal fabbricante/esportatore del prodotto introdotto nella Federazione, nel nuovo sistema il fabbricante/esportatore deve nominare un soggetto rappresentante affinché questi chieda per suo conto il rilascio del Certificato e la registrazione della Dichiarazione di conformità.
Il mandatario dell’esportatore
Il referente locale dell’esportatore deve essere una persona fisica o giuridica che agisca come soggetto di diritto dell’Unione Doganale.
Il fabbricante italiano che voglia esportare in Russia dovrà dunque:
- costituire una società "controllata" nel territorio della Federazione; o
- nominare quale mandatario il proprio importatore oppure il cliente di una singola spedizione; egli dovrà peraltro stipulare con questi un vero e proprio contratto di mandato.
Mediante il predetto accordo l’esportatore incarica il mandatario di svolgere ogni attività necessaria ai fini della certificazione della conformità dei prodotti contrattuali ai nuovi Regolamenti Tecnici dell’Unione Doganale ed agli standard nazionali russi. Il contratto deve naturalmente contenere precisi riferimenti alle obbligazioni di entrambe le parti.
Dunque, l’accordo dovrà espressamente prevedere la responsabilità del mandatario in caso di violazione dei Regolamenti Tecnici:
- sia sul piano penale (disciplinata dall’art. 238 del Codice Penale russo, che – a seconda della gravità della violazione - prevede la pena della reclusione fino a dieci anni)
- sia sotto il profilo civile ed amministrativo (artt. 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47 del Codice degli Illeciti Amministrativi della Federazione Russa)
In caso di danni a cose, persone, ambiente ed animali causati dalla predetta violazione, l’obbligo di risarcire i danni graverà proprio sul mandatario. Quest’ultimo, infatti, deve compiere tutte le azioni necessarie al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti danni (in primis, naturalmente, comunicare al mandante la non conformità dei prodotti non appena ne abbia notizia).
A titolo meramente esemplificativo, egli dovrà assicurare la sospensione della circolazione nel mercato russo dei prodotti per i quali i Certificati o la Dichiarazione di Conformità sono scadute, sospendere l’importazione nel territorio della Federazione dei prodotti non conformi, comunicare eventuali modifiche alla documentazione tecnica o al processo produttivo di beni già importati nel territorio della Federazione agli enti di certificazione.
Dal canto suo, il fabbricante/esportatore dovrà collaborare con il mandatario nell’elaborazione dei piani che riguardino la prevenzione del verificarsi dei danni (o di ulteriori danni) derivanti dalla circolazione dei prodotti non conformi.
Conclusione
L’introduzione della figura del mandatario per l’esportazione di prodotti nel territorio della Federazione ha limitato l’indipendenza e l’autonomia dei fabbricanti/esportatori che abbiano deciso di espandere il mercato dei propri beni anche in Russia.
Tuttavia, tra gli aspetti positivi della riforma, vi è indubbiamente la possibilità di costruire una presenza “stabile” nel territorio della Federazione, ovvero di ottenere un canale diretto e costante di comunicazione con le autorità russe preposte ai controlli sulla conformità dei prodotti importati, con la possibilità – peraltro - di estendere il proprio raggio di azione commerciale anche in altre aree dell’Unione Doganale Euroasiatica.
Avv. Silvia Bortolotti
Avv. Arianna Ruggieri
Dott.ssa Giulia Levi