Il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU), e le relative disposizioni (DCU), che hanno sostituito il vecchio Codice Doganale Comunitario (CDC). Tra le novità introdotte, si vuole sottolineare la sostanziale differenza nella trattazione dell'origine non preferenziale (c.d. made-in) dei pezzi di ricambio, ovvero, nello specifico, di quelle parti di macchine, veicoli o apparecchi spedite o consegnate successivamente al prodotto del quale costituiscono parte integrante.
Prima di addentrarci nella trattazione del tema, si riporta uno schema riepilogativo dei regolamenti che hanno attuato queste modificazioni, individuando quelli che saranno i vari riferimenti normativi analizzati di seguito.
Normativa doganale in vigore fino al 30/4/2016 | Normativa doganale in vigore dal 1/5/2016 |
Normativa | Regolamento | Normativa | Regolamento |
Codice Doganale Comunitario (CDC) | Reg. CEE n. 2913/1992 | Codice Doganale dell'Unione (CDU) | Regolamento UE 952/2013 |
Disposizioni di Applicazione del Codice (DAC) | Reg. CEE n. 2454/1993 | Disposizioni del Codice Doganale dell'Unione (DCU) | Reg.Delegato UE 2446/2015 (RD) - Reg.di Esecuzione UE 2447/2015 (RE) - Reg.Delegato UE 341/2016 (RTD)* *recante misure transitorie per sistemi informatici |
E' altresì collegato al concetto di origine il cosiddetto marchio di origine o "Made in del prodotto". E' evidente che tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un effetto sensibile nella fase di commercializzazione, poiché, agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori. Si vedrà nella guida, nel capitolo relativo agli strumenti di difesa del made in, che la marcatura di origine, attualmente non obbligatoria nel mercato comunitario, è oggetto di una serie di previsioni normative volte a prevenire e sanzionare l'apposizione di marcature di origine false o ingannevoli sui prodotti.
Va infine sottolineato come il concetto di origine, assimilabile al concetto di nazionalità economica del bene, sia associato al luogo di fabbricazione di un bene e non deve essere per nessuna ragione confuso con il concetto di provenienza. La provenienza di un bene individua infatti, non il luogo in cui il bene è stato fabbricato, ma il luogo da cui il bene viene spedito; è pertanto possibile che l'origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidano. Per quanto sopra è utile evidenziare come sia da evitare il comune errore di ritenere che un bene acquistato sul territorio italiano sia necessariamente di origine italiana, è infatti possibile che un fornitore nazionale abbia acquistato quello stesso bene da un sub-fornitore estero, ovvero che abbia trasformato quel bene a partire da materie prime/componenti di origine estera in maniera non sufficiente a conferire l'origine italiana al prodotto finito.
Scarica la guida sul "Made in Italy"
Versione revisionata maggio 2016 realizzata da Unioncamere Lombardia