Luogo Approvato e Digitalizzazione della procedurale doganale

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Intraprendere la procedura finalizzata all’ottenimento della qualifica di “Luogo Approvato”, significa evitare l’incombenza di svolgere le “pratiche doganali export” presso l’Ufficio doganale di riferimento, sdoganando la merce direttamente presso i locali dell’azienda e dando vita ad un processo di digitalizzazione delle procedure doganali.

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L’iter procedurale necessario al conferimento di tale status, consiste nella compilazione documentale di sdoganamento della merce, da inoltrare all’Agenzia delle Dogane competente per territorio in formato digitale; la documentazione può essere redatta dall’azienda o tramite un Centro di Assistenza Doganale (CAD) di riferimento (casistica esaminata in questo articolo).

I vantaggi collegati a tale procedura, risultano essere a oggi agevolati dalla circolare n. 49 del 17/12/2020 dell’ADM, che ha snellito il conferimento evitandone, data l’emergenza pandemica, il sopralluogo fisico da parte dell’ente adibito al rilascio.

Esaminiamo i vantaggi fra l’utilizzo del termine di resa EXW Incoterms® 2020 e il termine di resa FCA Incoterms® 2020 tramite Luogo Approvato.

Si ricorda che:

  • con il termine di resa “EXW Incoterms® 2020” il cedente mette a disposizione la merce, non caricata, presso un punto concordato con il cessionario (es. magazzino del cedente) e quest’ultimo si assume tutti i costi e i rischi del trasporto, oltre a occuparsi delle formalità doganali di esportazione
  • con il termine di resa “FCA Inoterms® 2020”, invece, il cedente avrà l’incarico di effettuare la caricazione della merce (sul mezzo messo a disposizione dal cessionario) e di produrne la documentazione doganale atta allo sdoganamento della stessa (restano invariati i costi ed i rischi del trasporto in capo al cessionario).

Il predetto onere documentale, sebbene comporti un impegno ulteriore per il cedente, gli permetterebbe di mantenere la gestione relativa all’emissione dei DAU (le bollette doganali) nel territorio dello Stato e, di conseguenza, di beneficiare di un agevole appuramento del codice MRN (Movement Reference Number), il tutto in modalità digitale. Si ricorda che l’appuramento del codice menzionato risulta necessario per testimoniare la corretta applicazione della non imponibilità IVA, art. 8 DPR 633/72, in fase di cessione all’esportazione

Una delle problematiche maggiori dell’Incoterms® EXW, è la facoltà del vettore incaricato dal cessionario di espletare le formalità doganali di export in un qualsiasi ufficio doganale comunitario, impedendo così un facile appuramento del codice MRN da parte del cedente.

La digitalizzazione tramite il Luogo Approvato, può quindi evitare di far transitare la merce fisicamente in dogana decongestionando il settore logistico dell’azienda, e di condividere, tra i soggetti coinvolti, la relativa documentazione necessaria allo sdoganamento della merce, senza il bisogno di doverla far transitare fisicamente presso l’ufficio doganale.

Oltre a ciò, sarà possibile fare affidamento su una documentazione di esportazione sempre corretta e puntuale poiché redatta da un Centro di Assistenza Doganale di fiducia.

Mattia Carbognani, Anna Miglioli

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