E’ il neo articolo 25-sexiesdecies a prevederlo, in risposta alla richiesta dell’Unione europea di aumentare le tutele a favore degli interessi finanziari della UE.
Il percorso legislativo nazionale, dettato dal d.lgs n. 75/20, nasce, infatti, dalla Direttiva PIF, n. (UE) 1371/2017, e ha in primo luogo ribaltato la depenalizzazione del contrabbando intervenuta nel 2016 e acuito la tutela inserendo le sanzioni amministrative del decreto 231 in capo alle imprese anche per tali fattispecie criminose.
Principali novità
Alla base dell’intervento normativo vi è la connotazione dei dazi come risorse proprie dell’Unione europea, e dunque da salvaguardare ai sensi della Direttiva PIF. Pertanto, tra le principali novità normative ricordiamo:
- la ricriminalizzazione del contrabbando semplice quando i diritti di confine evasi superano la soglia di € 10.000
- le sanzioni in capo all’impresa, sia pecuniarie sia interdittive, del decreto 231 per i reati di contrabbando.
Tra le sanzioni interdittive che possono essere applicate a carico dell’impresa vi sono divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione, perdita di sussidi, finanziamenti, agevolazioni e divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Quando sussiste la responsabilità dell’impresa nel caso del contrabbando?
L’impresa è responsabile per i reati di contrabbando commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono tra l’altro funzioni amministrative, di rappresentanza, di direzione e di esercizio anche di fatto della gestione, oltre che dalle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.
Il contrabbando è descritto dagli articoli da 282 a 292 del TULD (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale), dpr n. 43/73. Il reato si determina nei casi di sottrazione o tentata sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine.
Vi sono ipotesi analiticamente descritte che riguardano le condotte di contrabbando extraispettivo, cioè volte a evitare i controlli doganali. Vi è poi una norma di chiusura che punisce qualsiasi attività di sottrazione o tentata sottrazione merce al pagamento dei diritti di confine, in cui ricade la tipologia del contrabbando intraispettivo.
Quest’ultima fattispecie si integra quando vi è la presentazione della merce in dogana per i controlli, ma l’accertamento doganale è deviato con artifizi negli elementi cardine che definiscono l’impatto erariale, determinando una liquidazione dei diritti di confine minore del dovuto.
Peraltro, il contrabbando intraispettivo è usualmente sempre di natura penale, a prescindere dalla neo recriminilizzazione legata all’importo di € 10.000 di diritti di confine evasi; esso si associa, infatti, sempre a una falsa indicazione nell’accertamento doganale generando così il reato di falso in atto pubblico e dunque la circostanza aggravante di cui all’art.295 TULD.
Attenzione particolare in questo caso deve essere rivolta anche all’elemento soggettivo del contrabbando, e cioè il dolo. Non rientrano nella casistica penale tutti quegli errori che si commettono in sede di accertamento doganale e che determinano un importo daziario minore del dovuto; si tratti di casi di negligenza, ignoranza che provocano solo una responsabilità amministrativa sanzionata nelle più frequenti ipotesi dall’art.303 TULD. Nella condotta penale non vi è un errore, ma vi è una volontà a evadere il pagamento sostenuta da espedienti, artifici, disegno criminoso.
Come evitare la responsabilità 231
Tra gli elementi principali che consentono all’impresa di evitare la responsabilità di cui al decreto 231/01 vi è la prova di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati. Si tratta del Modello 231. Attivato da molte imprese con riferimento ad altri reati, attualmente quindi deve includere un’ulteriore parte speciale dedicata ai reati di contrabbando.
Al fine di poter impostare dei protocolli interni all’azienda che possano prevenire i reati di contrabbando appaiono fondamentali due elementi.
- Conoscere le fattispecie ipotetiche di contrabbando. Oltre che seguire ovviamente quanto delineato dalle previsioni normative del TULD più analitiche, quelle inerenti al contrabbando extraispettivo, è necessario avere contezza di tutti quei casi rintracciabili nella realtà economica attuale e capaci di eludere i diritti di confine che ricadono nella fattispecie di contrabbando, rientrando nella generale norma di chiusura dell’art.292 TULD, di cui alla forma intraispettiva.
- Conoscere le attività dell’azienda e rilevare quelle che presentano un’esposizione al rischio potenziale di contrabbando.
Il primo elemento è certo collegato alle conoscenze in materia di accertamento doganale del professionista che assiste l’azienda: è presupposto essenziale individuare quali ipotesi criminose sono rilevanti per consentirne la prevenzione tramite corrispondenti procedure di garanzia.
Il secondo elemento nasce da un’attenta analisi dell’attività economica dell’azienda e dei rapporti in specie inerenti a una supply chain extra-UE.
Sono esaminate particolarmente le operazioni di importazione o comunque di entrata merci da Paesi terzi per determinare queste operazioni l’oggetto tutelato dalla norma e cioè il dazio, risorsa di bilancio UE.
In quest’area sono quindi valutate le modalità di definizione da parte dell’azienda degli elementi determinanti il corretto importo daziario e costruiti protocolli interni incidenti nell’operatività doganale aziendale e nell’attuazione di verifiche interne, tesi ad assicurare al meglio il rispetto delle regole doganali che garantiscono l’esatta individuazione del dazio, limitando lo spazio per quegli artefici in violazione delle norme doganali di accertamento e determinanti evasione daziaria.
Un’azienda certificata AEO (Authorized Economic Operator) dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possiede già procedure interne e garanzie per un’affidabilità nell’indicazione dei criteri doganali alla base di un’esatta definizione daziaria. Il suo percorso, ai sensi della prevenzione alla responsabilità 231, sarà quindi facilitato.
Altri aspetti di rilevanza sono il rapporto con i partner extra-UE, l’organizzazione della spedizione internazionale, l’attività logistica.
Alla luce della neo-introdotta responsabilità amministrativa delle società per reati di contrabbando, diventa sempre più necessaria per l’impresa che opera con mercati esterni all’Unione europea avere, dunque, consapevolezza delle regole doganali che disciplinano i propri scambi internazionali e disporre all’interno del Modello 231 quelle procedure capaci di prevenire condotte interne che possano configurare il reato di contrabbando.
Elena Bozza