9 marzo 2012

Informazione tariffaria vincolante (ITV)

di lettura

La corretta classificazione delle merci importate assume importanza rilevante per l’operatore economico, poiché dall’esatta attribuzione della nomenclatura combinata deriva la corretta applicazione delle imposte, dei regimi doganali e la procedura per l’attestazione dell’origine del prodotto.

Qualora l’operatore abbia dei dubbi sulla corretta classificazione di un prodotto, il Codice Doganale Comunitario (Reg. Ce 2913/92 di seguito CDC) e le relative Disposizioni di Applicazione del Codice (Reg. CE 2454/93, di seguito DAC) offrono all’importatore la possibilità di richiedere all’Autorità Doganale la classificazione di prodotto: l’informazione tariffaria vincolante (di seguito ITV).

Tale strumento risponde alla necessità di garantire un certo grado di certezza del diritto agli operatori economici nell'esercizio della loro attività, di agevolare il lavoro dei servizi doganali e di ottenere maggior uniformità nell'applicazione della legislazione doganale comunitaria.

Con nota prot. RU n.140112 del 30 novembre 2011, l’Agenzia delle Dogane – Ufficio per la tariffa doganale per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli – ha modificato la procedura per l’ottenimento delle ITV da parte degli operatori economici aventi sede in Italia.

Il combinato normativo previsto dagli artt. 11 e 12 del CDC e dagli articoli 5-15 delle DAC stabilisce, in via generale, i requisiti e le modalità per ottenere l’ITV.

L’art. 11 del CDC prevede che:

  • chiunque può presentare un’istanza all’autorità doganale per ottenere un’informazione sulla normativa doganale (l’istanza deve essere relativa a un’operazione realmente prevista pertanto non può essere avanzata un’istanza soltanto qualora si tratti di un’operazione meramente ipotetica)
  • il rilascio dell’ITV è gratuito salvo che l’autorità doganale, per poter effettuare la classificazione, debba sostenere spese relative ad analisi o perizie sulle merci; in tal caso le spese potranno essere addebitate al richiedente.

L’art. 12 del CDC stabilisce i requisiti per il rilascio dell’informazione tariffaria vincolante e le caratteristiche dello stesso. La validità dell’ITV è di sei anni e inizia a decorrere dalla data della sua comunicazione all’operatore commerciale.

Assume un’importanza rilevante il comma 5 che stabilisce tre casi in cui l’informazione tariffaria vincolante non è più valida.

I primi due motivi sono di carattere oggettivo: infatti l’ITV cessa di essere valida quando “in seguito all'adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva” oppure quando la stessa non sia compatibile con l’interpretazione della nomenclatura effettuata sia dalle autorità comunitarie sia dalla Corte di Giustizia. In questi casi l'informazione vincolante cessa di essere valida dalla data di pubblicazione delle misure; tuttavia, l’operatore economico che, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, fosse obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate nell’ITV, può continuare ad utilizzarla per sei mesi dalla data della revoca.

Il terzo motivo per il quale può essere revocata l’informazione tariffaria vincolante ricorre quando, all’atto della sua emissione, non ricorrevano o, successivamente, non dovessero ricorrere più, uno o più presupposti per la sua adozione.

Tale ultima situazione si verifica allorquando l’autorità doganale, che ha emesso l’informazione, ritenga di non aver valutato correttamente la normativa. In tale situazione la Corte di Giustizia, chiamata a decidere chi fosse competente ad annullare l’ITV, ha stabilito che è la stessa autorità doganale a dover annullare l’informazione, notificando la propria decisione all’operatore interessato.

In tal caso l’ITV cessa la propria validità dalla data di notifica del provvedimento di annullamento all’operatore economico richiedente.

I requisiti formali per ottenere l’informazione tariffaria vincolante sono previsti dal Reg. Cee 2454/1993 mentre le modalità operative per l’inoltro dell’istanza sono stabilite con la nota, sopra menzionata, prot. 140112 RU del 30/11/2011.

Contenuti dell’istanza

La richiesta di informazione vincolante dev’essere formulata per iscritto  e presentata all’autorità doganale competente, utilizzando un formulario conforme a quello presente nell’allegato 1 ter delle DAC.

L’ITV deve contenere i seguenti elementi d’informazione:

  • nome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del titolare e del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare
  • eventuali indicazioni se trattasi di un rinnovo di una ITV precedentemente rilasciata
  • nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione (NC, Taric, SA..)
  • indicazione se si tratta o meno di una operazione realmente prospettata
  • classificazione individuata dal titolare/richiedente
  • descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale
  • eventuali indicazioni di informazioni di carattere commerciale/riservate (denominazione commerciale del prodotto, composizione dei prodotti chimici, analisi di laboratorio ecc.)
  • indicazione di eventuali documentazioni/campioni/foto allegate alla richiesta per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale
  • indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile
  • accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione e che i dettagli delle informazioni tariffarie vincolanti, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., siano divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni che il richiedente ha classificato confidenziali; si applicano le disposizioni in vigore in materia di protezione delle informazioni.

La notifica dell’istanza deve essere effettuata mediante raccomandata A/R direttamente all’Ufficio per la tariffa doganale, trasmettendone una copia all’ufficio delle dogane competente per territorio, individuato in base alla sede legale del richiedente. Ricevuta l’istanza, l’Agenzia delle Dogane, qualora ritenga che la stessa sia incompleta, richiede all’operatore di fornirle gli elementi mancanti.

Una volta che l’autorità doganale è in possesso di tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare, la stessa deve notificare l’ITV all’operatore il più rapidamente possibile e, qualora non sia comunicata nel termine di 3 mesi, deve notiziare il richiedente sui motivi del ritardo e il termine entro il quale ritiene di poter notificare l’informazione. Nella nota prot. 140112 del 30/11/2011 della Direzione Centrale Gestione Tributi dell’Agenzia delle Dogane, l’Amministrazione si impegna a notificare all’operatore commerciale l’ITV entro 60 giorni.

Una volta rilasciata l’ITV dall’Ufficio centrale preposto, la stessa sarà notificata al richiedente mediante raccomandata AR. Come già sopra enunciato, l’ITV acquista efficacia dal ricevimento della raccomandata e, da tale data decorrono altresì i termini per l’eventuale impugnazione dell’informazione innanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

L’elemento innovativo introdotto dalla suddetta nota è, pertanto, costituito dal fatto che l’istanza per il rilascio dell’ITV deve essere presentata direttamente agli uffici centrali dell’Agenzia delle Dogane e non più all’ufficio periferico. In tal modo l’Agenzia, oltre ad aver garantito maggior snellezza alla procedura, si impegna a garantire tempi di risposta più rapidi.

Andrea Toscano, Pier Paolo Ghetti e Enrico Calcagnile

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