Quando si fanno esportazioni in groupage tramite corrieri espressi, questi operatori raccolgono merce di diversi caricatori e poi emettono un documento di trasporto cumulativo e fanno un’unica bolletta doganale di esportazione, nella quale sono compresi anche i vs prodotti.
La Lettera di vettura aerea (MAWB), o via terra, o via nave è emessa da uno spedizioniere che ha consolidato in un'unica spedizione più partite aventi la medesima destinazione. La Master AWB ha allegate le AWB delle singole spedizioni consolidate, dette House AWB o talora anche sotto polizze. Questo ad esempio in caso di trasporto aereo.
A rigore sarebbe opportuno avere la dichiarazione di esportazione e l’MRN da parte della dogana di export e relativo visto uscire dall’UE. Ma trattandosi di trasporto aereo, lo spedizioniere ha ovviamente la Bolletta doganale cumulativa con relativo visto uscire ed è prassi operare in tale modo.
Le cessioni di beni spediti o trasportati in extra-Ue conservano la non imponibilità, a condizione che l’operatore nazionale acquisisca una valida prova dell’uscita dei beni dal territorio della Ue, da esibire agli organi di controllo in caso di verifica.
Il tema è delicato: nell’ipotesi in cui la prova dell’esportazione sia assente, ovvero ne sia contestata la validità , l’Agenzia delle Entrate ha diritto di pretendere il pagamento dell’IVA relativa e delle connesse sanzioni (dal 90% al 180% dell’IVA non esposta in fattura), per un importo rilevante rispetto al valore fatturato.
Nella pratica commerciale, non sempre è possibile avere una bolletta doganale di esportazione che riporta univocamente il numero MRN e i dati della fattura di vendita e, quindi, ci si domanda quali documenti siano necessari e sufficienti a comprovare l’uscita dei beni dal territorio doganale e giustificare così il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8 del decreto IVA.
Esempio
Un soggetto residente (società IT) cede dei beni a un cliente soggetto passivo extra-Ue, il quale ne cura la consegna ai propri clienti privati consumatori in extra-Ue che ordinano i beni tramite un portale web (e-commerce indiretto).
L’intero processo si articola nelle seguenti fasi:
- la società extra-Ue riceve l’ordine dal cliente e attribuisce uno specifico codice univoco all’ordine e trasmette il medesimo alla società fornitrice IT
- il fornitore IT consegna i beni allo spedizioniere incaricato dalla società extra-Ue
- i beni sono accompagnati con un documento di trasporto (DDT) emesso dal fornitore IT: il DDT contiene i riferimenti del cliente extra-Ue e dell’indirizzo dei clienti finali privati presso il quale sono destinati i beni
- sullo stesso è riportato il riferimento univoco attribuito all’ordine ricevuto
- la merce è spedita al cliente finale con corriere espresso, che emette una lettera di vettura (c.d. AWB o Airwaybill) compilata per ogni spedizione, che contiene il riferimento del numero dell’ordine iniziale
- sulla fattura emessa dalla società IT alla società extra-Ue è riportato il numero del singolo ordine.
Si noti che l’operazione descritta si qualifica come una cessione all’esportazione indiretta, perché il trasporto dei beni fuori dal territorio doganale Ue avviene a cura o per conto del cessionario non residente, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del decreto IVA.
La lettera b) dell’art. 8, ai fini della prova di uscita dei beni, richiede che l’esportazione risulti da una vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura. Tuttavia questa previsione richiede di essere conciliata con le attuali procedure: con l’avvento del processo di telematizzazione delle procedure doganali previste in ambito ECS (Export Control System), la prova dell’uscita delle merci è costituita dal risultato di uscita, ossia dall’appuramento del numero MRN che attesta luogo e data in cui la merce ha abbandonato il territorio Ue (Nota Agenzia Dogane n. 3945/2007).
Con particolare riferimento alle esportazioni tramite corriere espresso, l’Agenzia delle Dogane (circ.n. 16/2011) ha affermato che essendo le dichiarazioni di esportazione intestate normalmente al corriere espresso (con allegata la distinta degli eventuali diversi soggetti intervenuti nonché altri elementi identificativi della spedizione), la prova dell’avvenuta esportazione è costituita dall’invio da parte dei corrieri ai soggetti intervenuti, di una comunicazione recante oltre agli estremi della fattura presentata per l’esportazione, il riferimento al numero MRN associato.
Questo in ragione del fatto che nella casella 2 (esportatore/speditore) della bolletta doganale compare il nominativo del corriere incaricato e che esiste una documentazione di supporto che permette di collegare la bolletta doganale cumulativa alle singole cessioni (Nota delle Dogane n. 31544/2008).
Le Dogane, nella circolare n. 16/2011, affermano che è valida prova di esportazione per i soggetti esportatori la verifica dell’appuramento dell’uscita dei beni sul proprio sito con l’interrogazione del numero di MRN fornito dal corriere, abbinato alla fattura, in tal modo esonerando l’operatore dall’onere di ottenere e conservare la bolletta doganale.
Sulla base di tali principi si ritiene di poter affermare che possiate assolvere l’onere di prova dell’uscita dei beni, conservando agli atti la documentazione che consente di stabilire un collegamento certo tra la singola spedizione e il numero MRN associato alla correlata bolletta doganale. Per cui a mio parere può andare bene, ma solo se vi è in qualche altro documento evidenza che in quella spedizione è presente e/o riguarda anche la vostra fattura/spedizione.
Se avete MRN con relativo visto uscire, compreso documento di presa in consegna del bene (DDT o altro e relativa fattura) potrebbe essere sufficiente.
Fonte: Infoexport