L’intento di questo nuovo regolamento è quello di mettere in luce la veridicità delle informazioni inserite sugli alimenti al fine di rendere maggiormente chiara e intellegibile ai consumatori la reale provenienza dei prodotti e proteggere, quindi, la loro scelta in modo consapevole.
È stato riscontrato, infatti, che 1 prodotto alimentare su 4 sugli scaffali richiama (per esempio) all’italianità senza però avere spesso un legame con la produzione agricola nazionale, dalle coltivazioni agli allevamenti. Ciò succede in larga misura con le carni che spesso vengono dichiarate di origine italiana, pur avendo tutt’altra provenienza.
La normativa prevede, infatti che quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, sia indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione.
Quindi si evidenzia che l’obbligo di indicazione varrà solo se l’origine dell’ingrediente primario di un prodotto (di carne) differisce dal Paese di origine o di ultima trasformazione del prodotto stesso.
Si considera ingrediente primario quell’ingrediente che rappresenta più del 50% di tale alimento o che è abitualmente associato dal consumatore alla denominazione di tale alimento.
Non saranno invece considerate indicazioni di origine/provenienza le denominazioni usuali e generiche che, pure indicando letteralmente l'origine, non sono comunemente interpretate come un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza (es. insalata russa, zuppa inglese, etc.).
A titolo esemplificativo, pertanto i produttori dovranno indicare in maniera leggibile sulle etichette, qualora si tratti del prodotto “carni” le informazioni relative a: paese di nascita (nome del paese di nascita degli animali); paese di allevamento (nome del paese di allevamento degli animali); ‘paese di macellazione (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali).
Tali presupposti indicano quindi la necessità di adeguamento del packaging e dell’etichettatura da parte di tutte le imprese operanti nel settore.
In particolare, si evidenzia che, l’art. 3 del regolamento 775/2018 con riferimento alla presentazione delle informazioni stabilisce che:
- “Le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
- Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.
- Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.”
Infine, si evidenzia che dall’entrata in vigore è necessario adeguarsi alla nuova normativa. Tuttavia alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento (20 aprile 2020) possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Stante quanto esposto con riferimento al settore carni, indipendentemente dalle regole di origine doganali che determinano il made in.., con tale regolamento, sarà necessario indicare altresì l’origine dell’ingrediente primario.
Decreto 6 agosto 2020
Particolare attenzione va prestata con riferimento alle carni suine. Infatti, in aggiunta a quanto esposto si rende noto che in G.U. del 16 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto 6 agosto 2020 recante "Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’'etichetta delle carni suine trasformate."
In sintesi, il decreto sui salumi prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le informazioni relative a:
- Paese di nascita (nome del paese di nascita degli animali)
- Paese di allevamento (nome del paese di allevamento degli animali)
- Paese di macellazione (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali) (cfr art. 4 comma 1)
Al comma 2, invece, è stabilito che:
- quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: (nome del paese)
- la dicitura "100% italiano" è utilizzabile solo quando ricorrano le predette condizioni e la carne sia proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
I successivi commi 3, 4 e 5 regolano, rispettivamente, i casi in cui, a seconda della provenienza della carne suina, l'indicazione possa apparire nella forma:
- Origine UE": quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea
- Origine extra UE": quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione europea
- Origine "UE", "extra UE" o "UE o extra UE", a seconda dei casi: qualora l'indicazione dell'origine si riferisca a più di uno Stato.
Giuseppe De Marinis