L’articolo 1, paragrafo 12) del regolamento (UE) 2023/1214 modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive contro la Russia, introducendo il divieto di: importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'Allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.
Prodotti Allegato XVII
Il divieto di importazione di prodotti siderurgici di cui all’Allegato XVII si applica a partire dal 30 settembre 2023, a condizione che tali prodotti siano stati fabbricati dopo il 23 giugno 2023.
- Ferro, fili e barre di ferro
- prodotti laminati, tubi e accessori per tubi
- costruzioni e parti di costruzioni
- serbatoi o recipienti
- ancore, catene, chiodi, viti e bulloni
- stufe e radiatori
- oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio
- qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.
Prova attestante il paese di origine
L’articolo 3 octies richiede che, all'atto dell'importazione, l'importatore sia in grado di fornire la prova attestante il paese di origine, diverso dalla Russia, dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.
In caso di controllo doganale, gli operatori potrebbero essere chiamati a fornire la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.
Al riguardo, la Commissione Europea ha pubblicato delle FAQ riguardanti l’applicazione del regolamento 833/2014. Al numero 11 (indicazioni sul tipo di prova possibile) la FAQ indica in particolare il mill test certificate (MTC) sia per i prodotti semilavorati che per i prodotti finiti.
Premesso che si tratta di mera indicazione operativa che ha una valenza orientativa, il MTC deve considerarsi come una delle possibili prove di non incorporazione di prodotti siderurgici originari della Russia nei prodotti da importare. Possono essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei, anche “le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni di produzione...”.
Precisazioni dell’Agenzia delle dogane - 6 ottobre 2023
Facendo seguito a richieste di chiarimenti riguardanti l’efficacia del divieto di importazione nel tempo e l’individuazione delle possibili prove di origine dei fattori produttivi, l’Agenzia delle dogane il 6 ottobre ha fornito alcune precisazioni.
Al fine di circoscrivere l’efficacia del divieto nel tempo occorre distinguere le seguenti ipotesi.
- Ipotesi 1 - Merci svincolate anteriormente al 30 settembre 2023. La misura restrittiva in discorso non può ritenersi applicabile a merci immesse in libera pratica nel territorio dell'Unione anteriormente a tale data.
- Ipotesi 2 - Merci presentate in dogana anteriormente al 30 settembre 2023 e non ancora svincolate. Sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 12 sexies del Reg. (UE) n. 833/2014 in cui è previsto che le autorità doganali possono svincolare le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 1342 del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU) prima di tale data.
Come precisato nel precedente avviso, l’Agenzia ribadisce che il mill test certificate (MTC) è uno dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e precisa che non è disponibile un modello standardizzato di MTC, potendo questo presentare caratteristiche, informazioni o elementi differenti a seconda della tipologia di prodotto.
L'origine dei fattori produttivi può essere stabilita anche con altri mezzi di prova:
- dichiarazione dell’esportatore o del produttore che, dopo aver attestato di aver svolto adeguate verifiche, dichiari che il prodotto da importare non contiene acciaio o ferro originari della Russia
- ulteriori mezzi di prova ovvero a una combinazione di essi quali, ad esempio, fatture, bolle di consegna, dichiarazioni del fornitore, ivi incluse le dichiarazioni del fornitore relative a più spedizioni (dichiarazioni del fornitore a lungo termine), corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione, certificati di qualità e clausole negli ordini di acquisto o nei contratti eseguiti, a condizione che includano informazioni sull'origine dei fattori produttivi impiegati.
In caso di ragionevole dubbio, le Autorità doganali possono chiedere mezzi di prova supplementari relativi alle diverse fasi di trasformazione cui il prodotto è stato sottoposto.
Gli operatori economici devono indicare l’esistenza di documentazione da utilizzare come prova dell’origine inserendo il codice Y824 all’interno della casella n. 44 della dichiarazione doganale (par. B, punto 10 delle FAQ).
Fonte: Agenzia delle Dogane e Monopoli