19 giugno 2018

Importazioni di alluminio: vigilanza unionale preventiva

di lettura

Il 25 aprile 2018 la Commissione Europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/640 che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi (regolamento sulla vigilanza nel settore dell’alluminio).

Importazioni di alluminio: introduzione della vigilanza unionale preventiva

Vigilanza unionale: quando viene introdotta e perché 

Una vigilanza unionale preventiva può essere introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di provocare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e dove gli interessi dell'Unione lo esigano. Già con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 del 28 aprile 2016 la Commissione europea aveva introdotto una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi e con il regolamento 640 del 2018 la vigilanza unionale è stata estesa anche ad alcuni prodotti di alluminio.

La finalità della vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di alluminio è quella di avere una più chiara tracciabilità e un maggiore controllo sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio, senza ostacolare o limitare i flussi commerciali, in considerazione della presente vulnerabilità del mercato dell’alluminio europeo di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati dell'alluminio mondiali soprattutto in ragione della possibile diversione degli scambi, che potrebbe essere causata dalle misure adottate dagli Stati Uniti d’America.
Infatti, come annunciato dal presidente degli Stati Uniti d’America il 1° marzo 2018, sono stati introdotti ulteriori tasse all’importazione del 10 % su un'ampia gamma di prodotti di alluminio a seguito di un’inchiesta aperta nell'aprile 2017, relativa agli effetti delle importazioni di alluminio sulla sicurezza nazionale statunitense. Le misure sono entrate in vigore il 23 marzo 2018 e avranno un ulteriore effetto dissuasivo sulle esportazioni di prodotti di alluminio negli Stati Uniti d’America.

Vigilanza unionale: campi di applicazione

Il regolamento sulla vigilanza nel settore dell’alluminio, in vigore dal giorno seguente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GU L 106 del 26 aprile 2018) e valido sino al 15 maggio 200, predispone l'istituzione della vigilanza unionale preventiva per l'inserimento in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti di alluminio originari di paesi terzi, per comprendere meglio le intenzioni dei soggetti economici coinvolti in questo genere di scambi e prevederne così le possibili azioni  future.

La vigilanza preventiva si applica solo a singoli codici TARIC con peso netto superiore a 2500 Kg, fatta eccezione per quelli originari di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, come previsto dall'art. 1 del sopraddetto regolamento

I prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva sono quelli rientranti nelle seguenti voci doganali:

  • 7601
  • 7604
  • 7605
  • 7606
  • 7607
  • 7608
  • 7609
  • 7616.99

Le importazioni il cui peso netto non supera 2.500 kg sono escluse dall'applicazione del presente regolamento al fine di minimizzare le restrizioni inutili e di non turbare eccessivamente le attività delle imprese vicine alle frontiere.

Documento di vigilanza: cos’è e come richiederlo

A partire dal quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento n. 640 del 2018, i prodotti soggetti a vigilanza saranno introdotti in libera pratica preceduta dalla presentazione di un documento di vigilanza.

Il documento di vigilanza, valido in tutta l'Unione per quattro mesi, va richiesto alle autorità competenti, che per l'Italia è il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per la Politica Commerciale) e viene rilasciato gratuitamente ed automaticamente entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, a prescindere dai quantitativi adottati. 

E’ previsto un margine di tolleranza, entro cui non è esclusa l’ammissione in libera pratica:

  • sul prezzo indicato dal documento di vigilanza che si può discostare in eccesso o in difetto di una percentuale inferiore al 5 % 
  • oppure sul quantitativo che può superare il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %. 

Qualora la differenza di prezzo o di quantitativo superi la soglia del 5 % sarà necessario un nuovo documento di vigilanza.

L’importatore può chiedere un documento di vigilanza direttamente o attraverso un rappresentante.

La domanda dell’importatore deve contenere:

  • Le generalità del richiedente (all’occorrenza anche il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente), partita IVA inclusa qualora sia soggetto all’IVA;
  • Una descrizione della merce che specifichi la denominazione commerciale, il codice TARIC, l'origine e la provenienza;
  • I quantitativi dichiarati espressi in kg o qualsiasi altra unità supplementare pertinente;
  • Il valore del costo, dell’assicurazione e del nolo (CIF) delle merci alla frontiera dell'Unione, in euro;
  •  A chiusura, data e firma del richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole devono seguire la seguente formula: “Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito sul territorio dell'Unione”.

La Commissione Europea, in una comunicazione interpretativa, ha specificato che:

  • Deve essere richiesto un documento di vigilanza per ogni codice TARIC. Se sullo stesso ordine/sulla stessa fattura figurano diversi codici TARIC, deve essere richiesto un documento di vigilanza per ogni codice TARIC.
  • Un documento di vigilanza può riguardare più spedizioni, purché i quantitativi menzionati nel documento di vigilanza non siano interamente utilizzati in una spedizione.
  • Un documento di vigilanza può essere utilizzato per vari ordini di acquisto riguardanti una spedizione con lo stesso codice TARIC e relativa allo stesso richiedente.
  • Sulla richiesta di documenti di vigilanza dovrebbe comparire il codice TARIC nel quale rientra il prodotto interessato.

Le prove dell’intenzione di importare sono costituite da qualsiasi prova commerciale quali, ad esempio, una copia del contratto di vendita o di acquisto, ma anche gli scambi di corrispondenza (compresi gli scambi di e-mail) che confermano l’ordine delle merci in questione.

Tutti i documenti rimasti inutilizzati o non completamente sfruttati possono essere rinnovati per un periodo equivalente. Inoltre, considerate le finalità statistiche e di controllo di tale vigilanza, oltre alla versione cartacea della dichiarazione è possibile che le autorità competenti ne generino una elettronica per la condivisione e la circolazione delle informazioni.

La vigilanza unionale preventiva non sostituisce né aggiunge materia normativa a quella già vigente, né esclude alcuna interpretazione da parte della Corte di Giustizia, bensì svolge un ruolo ad esse complementare. Il documento di vigilanza dovrà quindi affiancare la dichiarazione doganale per l'inserimento in libera pratica del prodotto importato. 

Avv. Dagoberto Pierluca Esposito

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