Il 22 agosto 2024 la Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso, di sicuro interesse per tutte le imprese impegnate in pratiche che comportano la determinazione del valore in dogana delle merci.
È proprio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a specificare, e ricordarci, sul suo sito, che il valore è uno degli elementi dell’accertamento doganale. La base primaria per determinare il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di questo ultimo, per le merci importate, e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona, per soddisfare un obbligo del venditore. La normativa specifica poi un metodo primario e dei metodi secondari, applicabili in modo gerarchico, per la corretta determinazione del valore.
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che ha introdotto il codice doganale dell’Unione (CDU), le autorità competenti pubblicano e/o rendono disponibile, sul proprio sito Internet, il tasso di cambio applicabile per la determinazione del valore in dogana nel caso in cui il valore delle merci sia stato espresso in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui lo stesso deve essere determinato ai fini doganali.
Premesso questo, segnaliamo che l’avviso pubblicato nella seconda metà dello scorso agosto riguarda, nello specifico, il tasso di cambio euro-rublo.
La Banca Centrale Europea (BCE) ha comunicato di non essere in grado di fissare un tasso di riferimento rappresentativo delle condizioni di mercato prevalenti. La BCE ha quindi deciso di sospendere la pubblicazione del tasso di cambio euro-rublo (EUR/RUB) fino a nuovo avviso.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvisa gli operatori economici che, a decorrere dal 1° settembre 2024, le dichiarazioni andranno compilate omettendo il valore denominato in rubli ed inserendo, al suo posto, il solo valore delle merci già convertito in euro.
Al fine di effettuare la conversione, si informa che i competenti servizi della Commissione Europea hanno previsto che – in assenza di pubblicazione del tasso di cambio EUR/RUB da parte della BCE - il valore delle merci in euro potrà essere determinato facendo ricorso al tasso di cambio pubblicato dalle Banche Nazionali degli Stati Membri la cui valuta è l’euro. Alla pubblicazione dell’Avviso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli segnala che il tasso di cambio in oggetto viene pubblicato dalla sola Banca Centrale della Repubblica di Croazia.
Nel solo caso in cui tale tasso di cambio non risultasse, in futuro, più disponibile, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha specificato che si potrà ricorrere ai tassi di cambio resi disponibili da una Banca Nazionale di uno degli Stati Membri UE la cui valuta non sia l’euro, operando quindi una doppia conversione di valuta (dal rublo alla valuta di riferimento dello Stato Membro non euro, e da quest’ultima all'euro).
Fonti: