Obbligo di indicazione della voce doganale su fattura
Suggeriamo a tutte le aziende che operano con l’estero di indicare sempre sulle fatture sia di cessione in ambito UE sia di cessione verso Paesi extraue (fatture di export) l’esatta voce doganale delle proprie merci. Per onestà di cronaca dobbiamo segnalare che tale indicazione sulla fattura in realtà non è obbligatoria in quanto non prevista da alcuna normativa anche se dal nostro punto di vista estremamente utile.
Utilità per le esportazioni verso paese extraUe
Per esportare verso Paesi extracomunitari è sempre necessario presentare in dogana una dichiarazione doganale di export: tale documento richiede sempre, nella casella 33, la puntuale indicazione, per ogni tipologia di merce, della relativa voce doganale. Anche la bolletta doganale di esportazione, normalmente compilata per conto dell’esportatore, da un dichiarante doganale (doganalista, centro di assistenza doganale, spedizioniere), trae le principali informazioni proprio dalla fattura di vendita emessa dal cedente nazionale.
Dichiarazioni di libera esportazione
La maggior parte dei prodotti oggetto di esportazione sono considerati di libera esportazione nel senso che possono essere esportati senza che debba essere richiesta una specifica autorizzazione al Ministero per la loro vendita. Tuttavia alcuni prodotti, rientranti in specifici regolamenti comunitari, non risultano essere di libera esportazione in quanto necessitano di preventive autorizzazioni rilasciate dal Ministero. La corretta individuazione della voce doganale potrà permettere all’esportatore di comprendere con estrema facilità (direttamente sul sito della dogana italiana) se il proprio prodotto necessiti o meno di un’autorizzazione per essere esportato.
Come si individua correttamente una voce doganale
La maggior parte delle aziende conosce, quale unico strumento di individuazione delle voci doganali il sito dell’Agenzia delle Dogane: www.adm.gov.it
e si limita a navigare nella sezione “consultazione tariffa doganale” usando gli strumenti “ricerca per parole” (con poca soddisfazione) oppure “visualizza” (ma in questo caso vuol dire che l’azienda è già in possesso del codice doganale)
Tariffa doganale
Ricordiamo a beneficio dei lettori che la “tariffa doganale” è frutto di un Regolamento UE che viene pubblicato tutti gli anni a fine di ottobre con le “voci doganali” che saranno in uso nella UE nell’anno successivo. Questa procedura permette alle aziende di poter verificare nel corso dei mesi di novembre e dicembre se le nomenclature combinate tradizionalmente in uso saranno ancora valide l’anno successivo. Essendo le “voci doganali” frutto di un regolamento UE, suo naturale corollario è rappresentato dal fatto che sono di immediata ed identica attuazione in tutti i Paesi della UE.
In un panorama mondo, invece, le nomenclature combinate non trovano la medesima identica attuazione in quanto è possibile affermare che grazie al lavoro del WTO (World Trade Organization) le prime 4 cifre di ogni voce doganale saranno certamente identiche e spesso e volentieri anche le prime 6 ma non le 8/10 cifre che contraddistinguono una voce doganale nella sua intera formulazione
I principi introduttivi alla tariffa doganale
Il Regolamento sopracitato che ogni anno interviene per modificare le voci doganale nella sua prefazione contiene la descrizione dei principi generali che gli operatori devono seguire per attribuire le voci doganali. Tra gli altri citiamo principi non noti alla maggior parte dei non addetti ai lavori tra cui: la voce doganale più specifica prevarica sempre quella più generica. Per esperienza maturata sul campo le aziende italiane tendono invece ad applicare il concetto opposto, convinte che in una voce doganale generica possano rientrare agevolmente una moltitudine di prodotti
I principi antistanti i capitoli
Dopo aver consultato le regole antistanti alla tariffa doganale è necessario sempre leggere i principi introduttivi di ogni singolo capitolo della gazzetta ufficiale sopra citata. Per ogni capitolo della tariffa (corrispondente alle prime 2 cifre della voce doganale) vengono sempre indicati alcuni spunti di riflessione per inquadrare le merci rientranti o meno in questa classificazione doganale con anche aperte inclusioni/esclusioni di taluni prodotti
Note esplicative
Lo strumento meno noto agli operatori è rappresentato dalla note esplicative: altro regolamento UE contenente istruzioni ancor più dettagliate per ogni voce doganale. In tale documento vengono analizzate le singole voci doganali almeno a livello di 4 cifre con istruzioni molto dettagliate inerenti alle tipologie di prodotti che possono essere classificati o meno all’interno di tale codice. Sottolineiamo che questo strumento è molto usato durante i contenziosi doganali per mettere in discussione la correttezza o meno delle voci doganali dichiarate dal soggetto che si intesta la bolletta doganale
ITV
L’informazione tariffaria vincolante (ITV) rappresenta tuttavia, nell’ambito degli strumenti utili per individuare una voce doganale, l’unico elemento per giungere ad un’attribuzione certa del dato. Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di interpello attraverso il quale l’azienda può chiedere ufficialmente all’Agenzia delle Dogane se la voce doganale individuata è corretta o meno. Questo strumento, che serve per dare certezze, ha l’innegabile pregio di risultare poco oneroso per l’azienda (l’Agenzia può chiedere il ristoro di spese vive come spese di analisi o di spedizione dei campioni), ma certamente troppo lento in quanto la risposta viene fornita entro 120/150 giorni che per un’azienda appaiono certamente eccessivi.
Banca dati delle ITV
Siccome la richiesta di ITV in qualche modo espone l’azienda ad una richiesta ufficiale nei confronti della nostra Pubblica Amministrazione suggeriamo, prima di intraprendere una ITV di consultare sempre la banca dati delle ITV presente sul sito della UE al fine di provare ad intercettare eventuali richieste di classificazione effettuate da altri operatori unionali per prodotti analoghi. Partendo dal principio che le voci doganali devono essere identiche nella UE (tutto nasce da un unico regolamento UE) appare del tutto evidente che se si intercettasse una ITV di altro operatore (di qualunque Paese della Ue) descrivente un prodotto identico o molto simile al nostro questo ci permetterebbe di conoscere già il punto di vista della dogana. D’altronde anche l’agenzia delle Dogane, prima di rilasciare ufficialmente una ITV, consulta sempre la banca dati per evitare di smentire con la propria risposta eventuali ITV già rilasciate da altre autorità della UE.
Simone Del Nevo