Può capitare che una società italiana importi prodotti che poi rivende a vari clienti nella Comunità. Per ridurre i costi decide di creare in un porto di altro Stato comunitario diverso dall’Italia un polo logistico dal quale poi inviare ai vari clienti nella UE la merce venduta. Quindi, introduce in un deposito doganale la merce extra-UE e provvede successivamente alla sua estrazione vincolandola al c.d. regime 42, frazionandola e inviandola ai vari clienti nella UE.
Cos’è il regime doganale 42
Il “Regime doganale 42” consente l’immissione in libera pratica, senza il pagamento dell’IVA al momento dell’importazione nell’UE, con formalità semplificate e costi minori, di beni che sono oggetto di una conseguente cessione comunitaria da parte dell’importatore. Tale regime, quindi, presuppone che già al momento dell’importazione debba essere certo che le merci siano destinate ad essere trasferite dallo Stato di importazione in un altro Paese membro.
Al riguardo, la Direttiva 2006/112/CE sull’IVA stabilisce all’articolo 143, par.1, lett. d), il principio che l’importazione di beni è esente da imposta sul valore aggiunto se ad essa fa seguito una cessione o un trasferimento di tali beni a un soggetto passivo in altro Stato membro.
Al fine di armonizzare la normativa e le condizioni necessarie per usufruire di tale esenzione nonché per contrastare possibili frodi un primo intervento si ebbe con la direttiva 2009/69/CE del 25 giugno del 2009 nella quale si elencano le informazioni minime da fornire alla dogana d’importazione al fine di poter usufruire del trattamento agevolato.
Presupposti per poter rientrare nel regime doganale 42
In particolare, si stabilisce che l’esenzione può essere concessa a condizione che l’importatore fornisca:
- il proprio numero di partita IVA
- il numero d’identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito nell’altro Stato membro
- idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro dell’Unione.
E’ comunque lasciata facoltà agli Stati membri di stabilire che la prova dell’effettivo trasferimento dei beni sia presentata solo su richiesta dell’autorità competente. Quindi, per poter beneficiare della procedura di sospensione, sia l’importatore che il cessionario a cui i beni sono ceduti dovranno risultare presenti nell’archivio VIES, quale presupposto indispensabile per essere identificati come soggetti passivi IVA ai fini degli scambi intracomunitari.
Dal punto di vista operativo, per ottimizzare le operazioni di controllo, le Dogane italiane hanno implementato il sistema informativo AIDA (Automazione integrata dogane accise) e l’operatore nel caso dei regimi “42” e “63” indicati nella casella 37 del DAU, deve fornire le informazioni richieste dalla normativa, in modo che il sistema possa verificarne automaticamente la validità e la coerenza con gli altri dati della dichiarazione.
Il Regolamento 756/2012 chiarisce a quali condizioni il regime 42 possa essere autorizzato e cosa debba essere obbligatoriamente dichiarato nella dichiarazione d’importazione.
Modalità operative regime doganale 42
Vediamo ora nella pratica l’uso del cosiddetto regime 42.
L’operazione vede
- un’operazione d’introduzione in deposito doganale
- successiva estrazione dal deposito
- vincolo della merce al regime 42 con riferimento alla manipolazione della merce, sua parziale estrazione, ecc., (si presume che l’operatore economico sia in possesso dell’autorizzazione per poterlo fare rilasciata dalla dogana competente)
- e da una cessione intra-comunitaria relativa alla merce oggetto di immissione in libera pratica, ma ceduta o trasferita in altro stato membro (qui non è rilevante se trattasi di una cessione intra-comunitaria “in senso stretto” o di un trasferimento “a se stessi”, in quanto quest’ultimo è assimilato a una cessione intra-comunitaria).
Quindi in sostanza l’ipotesi più frequente vede:
- La merce in arrivo al porto di un altro paese comunitario dove viene introdotta, si presume dal soggetto responsabile del creato polo logistico, in un deposito doganale, e quindi in sospensione sia del dazio sia dell’IVA, tramite la presentazione in dogana di una dichiarazione di introduzione in deposito doganale (IM7).
- Lo stesso responsabile si presume immetta in libera pratica i beni estratti dal deposito, paga il dazio nel paese comunitario di importazione e, per il fatto di essere diretti ad altro stato membro dell’Unione, li vincola al regime 42 e non versa l’IVA (in particolare in tal caso il codice regime sarà 4271). Quindi, per fare questo è necessario che l’importatore o il suo rappresentante fiscale devono ottemperare a specifici obblighi nello Stato membro di importazione.
- L’acquirente, nel caso di cessione, o l’importatore stesso, nell’ipotesi di trasferimento, devono dichiarare un acquisto intracomunitario nello Stato membro di destinazione, atto che rende l’imposta esigibile nel territorio di destino. Le autorità fiscali dello Stato membro di importazione registrano le informazioni contenute nell’elenco riepilogativo nella banca dati del VIES.
- A questo punto la posizione della merce è comunitaria, si pone in essere un’operazione di cessione intra-comunitaria nel paese di importazione e una d’acquisto intra-comunitario in Italia, e l’IVA sarà assolta in Italia dall’operatore nazionale applicando il meccanismo del “reverse charge” previsto per gli acquisti comunitari (artt. 46 e 47 del D.L. 331/93). Allo stesso modo trova applicazione l’art. 50 del D.L. 331/93, e quindi sarà necessaria inserire l’operazione nell’apposito modello INTRA per gli acquisti intra-comunitari.
In conclusione, al fine di evitare azioni fraudolente da parte dei soggetti, come già evidenziato è necessario fornire, all’atto dell’importazione:
a) il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell’imposta nello Stato membro di importazione;
b) il numero di identificazione IVA dell’acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell’art. 138, paragrafo 1, attribuitogli in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento a norma dell’art. 138, paragrafo 2, lett. c);
c) la prova che i beni importati siano destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro. Quindi CMR debitamente compilato, che mostra dove è destinata la spedizione e chi è il beneficiario finale nonché prova dell’avvenuto ritiro della merce da parte del beneficiario finale.
Vantaggi per le aziende
Quindi, una gestione efficiente del “regime 42” consentirebbe all’impresa che lo utilizza:
- l’esenzione dall’IVA all’atto dell’importazione in altro paese UE nel quale vanno pagati solo gli eventuali dazi doganali;
- un miglioramento del flusso di cassa dell’importatore: al momento dell’importazione l’importatore ha bisogno solo dei mezzi liquidi necessari per pagare gli eventuali dazi doganali e non dei mezzi liquidi per pagare l’IVA;
- possibilità di eseguire il regime doganale sulla base della semplificazione.
Si pensi, infine, agli eventuali maggiori vantaggi che potrebbero derivare da una gestione combinata ed efficiente del “Regime 42” con il regime IVA di esportatore abituale e/o dell’utilizzo del Deposito IVA cosi come previsti dal nostro ordinamento. Credo, infatti, che un’attenta analisi di questi strumenti fiscali/doganali debba essere fatta dalle imprese internazionalizzate, al fine di verificarne la fattibilità, consentendo così di apportare, anche grazie a questi strumenti, maggiore competitività.
Giuseppe De Marinis
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