Il Reg. EU 2023/956 e la “CARBON TAX”: quali novità e quali adempimenti per le imprese italiane?

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20 settembre 2024

Il 10 maggio 2023, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato il Regolamento n. 2023/956, volto ad istituire un “sistema di adeguamento del carbonio alle frontiere”. 

Il Reg. EU 2023/956 e la “CARBON TAX”: quali novità e quali adempimenti per le imprese italiane?

Quali propositi si propone il Legislatore europeo attraverso l’adozione del Regolamento n. 2023/956? Quali sono gli aspetti principali che le imprese devono conoscere? Quali adempimenti introduce? Che impatto nelle prassi aziendali ha già determinato?

1. Gli obiettivi perseguiti: “chi inquina paga”

Attraverso i numerosi “considerando” che precedono il testo del Regolamento vero e proprio, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno individuato i propositi e gli scopi che l’adozione del sistema di adeguamento del carbonio alle frontiere intende perseguire. 
In particolare, nella comunicazione dell’11 dicembre 2019, dal titolo “Il Green Deal europeo” la Commissione ha annunciato di voler attuare il principio del “chi inquina paga, di cui all’art. 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (si veda anche il considerando 2 relativo agli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015). 
Nel corso delle precedenti sperimentazioni in ambito UE (si veda ad esempio il meccanismo EU ETS) il principale problema è stato quello del cosiddetto carbon leakage, ossia la ri-localizzazione delle emissioni di carbonio attraverso il trasferimento della produzione da parte delle imprese verso paesi terzi con una legislazione meno stringente in materia di emissioni di gas serra, oppure l’importazione da tali paesi di prodotti equivalenti (si veda i considerando 9 e 10 del Reg. 2023/956). 
Qui di seguito vedremo come l’UE ha posto rimedio al problema della rilocazione. 

2. Oggetto del Regolamento: ambito di applicazione e definizioni. Che cos’è il CBAM? 

L’Art. 1 definisce l’oggetto del Regolamento Europeo 2023/956, quale appunto, l’introduzione del Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM – al fine di contrastare le emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell’Unione europea. 
Il Regolamento si applica all’importazione di tutte le merci elencate nell’Allegato I ricomprese nelle categorie

  • Cemento”: beni di cui alle voci 25070080, 25231000, 25232100, 25232900, 25233000, 25239000; 
  • Energia elettrica”: beni di cui alla voce 27160000; 
  • Concimi”: beni di cui alle voci 28080000, 2814, 28342100, 3102, 3105 ad esclusione della voce 31056000 
  • Ghisa Ferro e Acciaio”: beni di cui al capitolo 72 (con alcune esclusioni) e beni di cui alle voci 26011200, 7301, 7302, 730300, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 730900, 7310, 731100, 7318, 7326; 
  • Alluminio”: beni di cui alle voci 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 76090000, 7610, 76110000, 7612, 76130000, 7614, 7616; 
  • Sostanze chimiche”: beni di cui alla voce 28041000. 

Il Regolamento di applica, dunque, alle sopra elencate merci o a prodotti trasformati a partire da tali merci - risultanti dal regime di perfezionamento attivo - originarie di un paese terzo e importati nel territorio doganale dell’Unione Europea oppure su isole artificiali, strutture fisse o galleggianti, piattaforme continentali o presente nella zona economica esclusiva di uno Stato membro dell’Unione, che sia adiacente al territorio doganale. 
Per “perfezionamento attivo” deve intendersi la riparazione, il montaggio, l’assemblaggio, la trasformazione e le manipolazioni usuali di prodotti originari di un paese terzo e destinati alla riesportazione. 
Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento
a) le importazioni di “valore trascurabile”, secondo le franchigie doganali indicate all’art. 23 del Reg. CE n. 1186/2009; 
b) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché non superino le soglie indicate all’art. 23 Re. CE n. 1186/2009; 
c) le merci utilizzate nell’ambito dell’attività militare di cui all’art. 49 del Reg. UE 2015/2446; 
d) i prodotti oggetto del Regolamento Carbon Tax importati dai paesi terzi indicati nell’Allegato III: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, nonché i territori Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla. Tuttavia, la lista sembra destinata ad allargarsi. 
Disposizioni particolare vengono dettate in tema di scambio di energia elettrica. In particolare, se un paese terzo dispone di un mercato dell'energia elettrica integrato con il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati e non esiste una soluzione tecnica per l'applicazione del CBAM all'importazione di energia elettrica nel territorio doganale dell'Unione dal paese terzo, tale importazione di energia elettrica dal paese o territorio è esentata dall'applicazione del CBAM, purché rispetti i requisiti indicati all’art. 2, par. 7 del Regolamento Carbon Tax. 

3. Obblighi e diritti delle imprese

3.1. Il Dichiarante CBAM 
L’impresa avente sede nell’UE che intende importare i prodotti indicati nell’Allegato I deve ottenere l’autorizzazione a diventare un “dichiarante CBAM” (Art. 4). È inoltre consentita la nomina di un rappresentante doganale. 
L’art. 5 elenca i requisiti e la documentazione necessaria per ottenere tale autorizzazione. 
In particolare, oltre ai dati identificativi ed al codice di identificazione doganale (EORI), il dichiarante dovrà fornire la certificazione rilasciata dall’Autorità fiscale attestante che il richiedente non è soggetto a ordini di riscossione o pendenze per debiti di natura fiscale, una autocertificazione attestante l’assenza di violazioni gravi e ripetute delle normative doganali e fiscali o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti alla domanda, nonché “le informazioni necessarie a dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai proprio obblighi inerenti al presente regolamento”. Con riferimento a quest’ultimo punto, viene specificato nel Regolamento che potrebbe essere richiesto al richiedente di presentare i bilanci degli ultimi tre esercizi. Infine, il richiedente dovrà allegare una stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale. Si tratta di un’operazione particolarmente delicata, avuto riguardo a ciò che si dirà in tema di restituzione dei certificati in eccesso. 
A norma dell’art. 17 del Regolamento, poi, viene richiesto al richiedente la presentazione di una apposita garanzia, nel caso in cui il richiedente non fosse costituito nei due esercizi precedenti alla presentazione della richiesta. 
Al venir meno dei requisiti appena indicati, sempre a norma dell’art. 17, l’autorità competente revoca al dichiarante l’autorizzazione con provvedimento motivato, nel quale dovranno essere indicate anche le informazioni circa il diritto di presentare ricorso avverso tale decisione. 
Il soggetto che introduca nel territorio dell’Unione le merci indicate nel Regolamento senza la necessaria autorizzazione è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 26, par. 1 del Regolamento maggiorata da tre a cinque volte. 
Inoltre, l’Art. 27 del Regolamento reprime le pratiche di elusione. Ai fini del Regolamento si considera elusione la modifica della configurazione degli scambi di merci, derivante da una pratica, un processo o una lavorazione per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non quella di eludere, in tutto o in parte, uno degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi comprese le pratiche di modificare leggermente il prodotto al fine di farlo rientrare in un codice NC diverso, non compreso nel Regolamento, oppure frazionare artificiosamente le spedizioni in modo da non superare la soglia minima.

3.2. La dichiarazione CBAM 
Per ciascun anno civile (a partire dal 2026) ogni impresa che intende importare prodotti che incorporano emissioni di CO2, dovrà presentare una dichiarazione CBAM, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento. La dichiarazione dovrà contenere, il totale, espresso in tonnellate o megawatt ora, di ciascun tipo di merci importato nell’anno precedente, il totale delle emissioni incorporate nelle merci importate, nonché il conseguente numero di certificati CBAM da restituire. 
L’Art. 8 disciplina la verifica delle emissioni incorporate, che dovrà essere certificata da un soggetto preposto a tale verifica (Art. 18 – requisiti dei certificatori). La relazione di verifica dovrà essere allegata alla dichiarazione annuale CBAM. 
Il calcolo delle emissioni incorporate avviene secondo i modelli e le formule indicati nell’allegato IV del Regolamento. 
Qualora l’impresa che abbia importato il bene che incorpora emissioni, abbia già sostenuto dei costi relativi alla compensazione del carbonio nel paese terzo, avrà diritto ad ottenere una riduzione dei certificati CBAM da restituire al momento dell’importazione (Art. 9). Tale riduzione potrà essere accordata solo in presenza dell’effettivo pagamento delle emissioni nel paese terzo, e l’impresa avrà l’obbligo – a richiesta della Commissione o dei soggetti che da questa saranno indicati (ad esempio, l’Agenzia delle Dogane per l’Italia) – di mostrare tutta la documentazione necessaria ad attestare l’avvenuto pagamento. 
A norma degli Articoli 11, 12 e 13 del Regolamento ciascun Paese membro dovrà nominare l’autorità preposta alla raccolta, alla verifica e al controllo sugli adempimenti sopra descritti. Alla Commissione è comunque riservato un ampio potere di supervisione (Art. 19) e sanzionatorio (Articoli 26 e 27). 

4. Vendita e restituzione dei certificati

I certificati, dotati ciascuno di un numero identificativo univoco, vengono venduti giornalmente dai singoli Stati attraverso la piattaforma comune, gestita dalla Commissione Europea. 
Il prezzo dei certificati è calcolato settimanalmente sulla base della media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS, ed esso viene pubblicato sul sito internet della Commissione all’inizio di ogni settimana. 
Entro il 31 maggio di ciascun anno – per la prima volta nel 2027 con riferimento alle dichiarazioni effettuate per l’anno 2026 – il dichiarante CBAM dovrà restituire un numero di certificati corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate. Ogni trimestre, il dichiarante dovrà garantire che sul proprio conto, registrato presso il registro CBAM, sarà presente un numero di certificati pari ad almeno l’80% delle emissioni incorporate importate dall’inizio dell’anno civile in corso (Art. 22). La mancata restituzione dei certificati nel termine indicati, comporta l’applicazione delle sanzioni indicate nell’art. 26, par. 1, del Regolamento. Tale sanzione è calcolata sulla base di quanto indicato all’art. 16 della Direttiva 2003/87/CE, par. 3 – che indica la sanzione di Euro 100,00 per ciascun certificato non restituito – maggiorata secondo quanto indicato dall’art. 16, par. 4 della medesima direttiva, vale a dire che l’importo della sanzione è rideterminato sulla base dell’indice europeo per i prezzi al consumo. 
Qualora il dichiarante abbia acquistato certificati in eccedenza, potrà chiedere – entro il 31 giugno di ogni anno – allo Stato membro di riacquistare i certificati in eccedenza. Tuttavia, a norma dell’art. 23 del Regolamento, il numero di certificati che il dichiarante potrà chiedere di riacquistare è limitato ad un terzo del numero totale dei certificati acquistati. Il prezzo di riacquisto è pari al prezzo pagato dal dichiarante al momento del primo acquisto. 
Il 1° luglio di ciascun anno, i certificati CBAM acquistati nel corso dell’anno precedente anteriore all’anno civile in corso vengono cancellati dalla Commissione europea. Il Regolamento specifica che tale cancellazione non dà diritto ad alcuna compensazione. 

5. Periodo transitorio

Durante il periodo transitorio gli obblighi per gli importatori sono limitati alla presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 33, 34 e 35 del Regolamento. In particolare, ogni importatore dovrà inviare alla Commissione una relazione trimestrale relativa ai prodotti importati, entro un mese dalla fine di tale trimestre (Relazione CBAM). La prima doveva essere presentata entro gennaio 2024. 
Tale relazione deve contenere: 
I) la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine; 
II) il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora per l'energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV; 
III) le emissioni indirette totali; 
IV) il prezzo del carbonio corrisposto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione. 
Alla Commissione è conferito il potere di formulare osservazioni con riguardo alle Relazioni presentate dagli importatori, nonché di stimolare i singoli Stati anche, eventualmente, ad irrogare sanzioni ai soggetti che non ottemperano o che ottemperano parzialmente all’obbligo previsto dall’art. 35 del Regolamento. 


Tabella riassuntiva degli adempimenti

PERIODO TRANSITORIO
1/10/2023 – 31/12/2025

Presentazione della relazione trimestrale (cosiddetta Relazione CBAM relativa ai dati sulle merci importate e alle emissioni incorporate (cfr. art. 35, Regolamento CBAM).

DAL 31/12/2024

Ottenimento dello status di Dichiarante CBAM autorizzato: l’importatore dovrà richiedere attraverso il registro CBAM (cfr. art. 14) un’apposita autorizzazione a importare le merci interessate dal Regolamento nel territorio doganale dell’Unione (cfr. artt. 5 e 17, Regolamento CBAM).

DAL 1/1/2026

Presentazione della dichiarazione CBAM entro il 31 maggio dell’anno successivo (per la prima volta maggio 2027 per il 2026) + restituzione dei certificati CBAM (cfr. artt. 6, Regolamento CBAM)

 

Conclusioni

Oltre alle verifiche da parte delle competenti autorità e della possibile applicazione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi sopra analizzati, assistiamo - nei contratti compravendita stipulati con clienti aventi sede nell’Unione Europea (per esempio imprese tedesche) – all’inserimento di singole clausole o al richiamo dei propri Codici di Condotta che prevedono obblighi per il venditore di conformità alle normative in materia di emissioni incorporate di CO2.

Occorre pertanto prestare molta attenzione tanto alla verifica degli adempimenti indicati nei paragrafi precedenti, quanto agli analoghi obblighi che le imprese italiane si assumono nei confronti dei clienti esteri al fine di evitare contestazioni, applicazioni di penali, risoluzioni per giusta causa con conseguente richieste di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno.

 

Avv. Monica Heidi Rosano

Dogane
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