Tra le tante novità introdotte dal nuovo Codice Unionale ci soffermiamo in particolare sul tema dell'origine preferenziale delle merci e sulla dichiarazione che il fornitore deve rilasciare all'esportatore delle merci
Il concetto di origine preferenziale
E’ uno strumento che consente ai prodotti importati e/o esportati da o verso alcuni Paesi e che soddisfano precisi requisiti la concessione di benefici daziari.
Tali benefici riguardano la concessione di un “trattamento preferenziale”, ovvero la riduzione dei dazi o la loro esenzione.
Alla base vi è generalmente un accordo tra due o più Paesi, attraverso il quale per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un “trattamento preferenziale”.
Ciò significa ad esempio che la concessione di benefici daziari da parte dell’U.E. a determinati Paesi è reciprocamente riconosciuta, all’atto dell’importazione a destino, a merci esportate dalla UE nei Paesi extracomunitari firmatari degli accordi di origine preferenziale.
Articolo 64 Regolamento 952/2013
Per le merci che beneficiano di misure preferenziali, contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.
Le regole di origine preferenziale
In linea di massima le regole di origine preferenziale possono cambiare in funzione del prodotto oggetto dell'esportazione (quindi della sua voce doganale) e del Paese di destino. Al fine di poter conferire l'origine preferenziale ad un merce è necessario che questa subisca una lavorazione sufficiente (regole di trasformazione indicate negli allegati II dei singoli protocolli di origine firmati dalla UE con i vari Paesi extracomunitari)
L'esportatore e la dichiarazione in dogana
L'azienda esportatrice, una volta stabilito se il prodotto oggetto della vendita all'estero soddisfa le condizioni per essere definito preferenziale, richiede il rilascio del certificato Eur1 o appone la dichiarazione di origine preferenziale su fattura (che risulta essere libera se l'importo della spedizione è inferiore a 6.000 oppure deve essere autorizzata dalla dogana se l'importo della spedizione risultasse superiore)
Il necessario coinvolgimento del fornitore
Quando l'esportatore non risulta essere il produttore dei beni (merci di pura commercializzazione) deve necessariamente richiedere al proprio fornitore un'apposita dichiarazione scritta nella quale il fornitore attesti (o meno) se le merci rispondo alle regole per poter essere definite preferenziali se esportati verso il Paese di destino.
Anche nel caso in cui l'esportatore sia il produttore dovrà richiedere al fornitore apposita dichiarazione al fine di poter valutare se la trasformazione apportata alle materie prime (o semilavorati) acquistati è stata sufficiente o meno al conferimento dell'origine preferenziale.
Le novità del nuovo codice relative alle dichiarazioni del fornitore
Articolo 61 Reg. 2447/2105: Dichiarazione del fornitore (fornitura per fornitura)
Nel fornire all’esportatore o all’operatore le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi o territori (carattere originario preferenziale), il fornitore si serve di una dichiarazione del proprio fornitore.
Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta, tranne nei casi previsti all’articolo 62 del presente regolamento (dichiarazioni al lungo termine)
La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l’identificazione.
La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.
Articolo 62 Reg. 2447/2015: Le dichiarazioni a lungo termine
Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un’unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore).
La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione. Il periodo di validità scade alla data in cui la dichiarazione a lungo termine del fornitore è stata compilata.
Il fornitore informa immediatamente l’esportatore o l’operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.
Articolo 64 Reg. 2447/2015
Per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all’allegato 22-15.
Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all’allegato 22-16.
Per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell’Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all’allegato 22-17. Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all’allegato 22-18.
Si segnala che il precedente Reg. 1207/2001 (e successive modifiche), che aveva a suo tempo previsto il modulo di dichiarazione di fornitori, deve intendersi a tutti gli effetti incorporato nel nuovo Codice Unionale per cui i format per tutti le dichiarazioni sono quelli previsti dal Reg. 2447/2015
La dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore.
Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse:
- possono essere autenticate elettronicamente
- oppure il fornitore può fornire all’esportatore o all’operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
Documenti che non costituiscono prova dell'origine preferenziale
Per concludere la nostra trattazione ci permettiamo di rammentare agli operatori che non costituiscono prova del carattere preferenziale le seguenti casistiche:
Le fatture di acquisto recanti indicazioni generiche:
- Merce di origine italiana/UE
- Merce “Made in Italy”
- Goods of Italian Origin
- Certificati di origine non preferenziale
- Merce di origine preferenziale della UE
- Dichiarazioni da parte del fornitore non conformi al Reg. 2447/2015
- Attestazioni di origine preferenziale relativi ad accordi differenti.
Simone Del Nevo