Per origine preferenziale si intende uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un trattamento tariffario preferenziale; tale trattamento si sostanzia in un dazio ridotto ovvero in un’esenzione dal dazio, in virtù di specifici accordi di libero scambio sottoscritti fra il paese di esportazione e il paese di destinazione della merce.
Tali accordi prevedono, al fine di evitare diversioni di traffici e con l’obiettivo di premiare i soli prodotti effettivamente fabbricati all’interno del territorio dei paesi aderenti all’accordo, dei protocolli nei quali sono elencati i criteri per la determinazione dell’origine preferenziale ed in particolare sono elencate le trasformazioni considerate sufficienti a conferire l’origine preferenziale alla merce (anche dette regole di lista).
Nella guida sono analizzati gli aspetti di maggior rilievo dei protocolli di origine in modo da orientare gli operatori all’interno di una normativa molto tecnica, ma per la quale i riflessi di una mancata compliance sono particolarmente pericolosi, potendo determinare oltre al recupero dei dazi doganali non versati in virtù della preferenza tariffaria indebitamente applicata la denuncia dell’esportatore all’autorità giudiziaria per la falsa dichiarazione al momento della richiesta di rilascio della prova dell’origine preferenziale.
L’organizzazione del lavoro risponde a quelle che sono le domande che si deve porre l’azienda per operare correttamente nell’ambito della determinazione dell’origine preferenziale, ed in particolare:
- L’Unione Europea ha stipulato accordi di commercio preferenziale con il paese in cui la merce è
- destinata o da cui la merce proviene?
- Quali sono le regole di origine previste dagli accordi con il paese interessato?
- Quale documentazione deve conservare l’azienda per comprovare l’origine preferenziale e produrre in caso di eventuali controlli a posteriori?
Mattia Carbognani