Sdoganamento Smart
L’autorizzazione alla “procedura ordinaria presso luogo approvato” - o “sdoganamento in house” - permette alle aziende di sdoganare la merce più rapidamente, senza doverla presentare presso un Ufficio doganale. Gli operatori possono infatti chiedere alle autorità doganali di autorizzare un proprio magazzino o stabilimento come luogo approvato per la presentazione delle merci in dogana.
Un’azienda autorizzata alla procedura ordinaria presso luogo approvato può produrre la dichiarazione doganale a partire dai propri documenti (fattura di vendita, packing list, ecc.) e trasmetterla all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per via telematica.
Il sistema dell’ADM, una volta ricevuta la dichiarazione, procede a un controllo automatico e trasmette in pochi minuti l’esito del controllo, svincolando la merce o disponendo una verifica, di tipo documentale o fisico, della merce.
Con lo sdoganamento in house vengono eliminate le soste della merce presso gli uffici doganali, onerose in termini di tempo e costi.
Per poter ricorrere allo sdoganamento in house, gli operatori devono presentare apposita domanda all’Ufficio doganale competente.
Status di esportatore autorizzato
Un’altra importante semplificazione è data dall’ottenimento dello status di esportatore autorizzato, che permette, all’impresa che ne è titolare, di attestare l’origine preferenziale su fattura o altro documento commerciale per merce esportata verso Paesi partner dell’Unione europea.
Qualora l’operatore non sia in grado di ottenere lo status di esportatore autorizzato, può comunque ricorrere, ove previsto, al certificato di circolazione EUR.1 per beneficiare del trattamento preferenziale.
Fino al 31 ottobre 2020 (Circolare 21/2020 del 16 luglio 2020 dell’ADM), è possibile ricorrere alla pratica della previdimazione dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR (utilizzo di certificati in bianco previdimati dalla dogana e compilati all’occorrenza dall’operatore).
A partire dal 1° novembre 2020, venendo meno la previdimazione, per ottenere il rilascio di EUR.1 o simili occorreranno 10 giorni dalla presentazione della merce e della documentazione comprovante il carattere originario della merce in dogana.
Per evitare ritardi e costi aggiuntivi, le autorità doganali e gli intermediari consigliano le aziende di richiedere lo status di esportatore autorizzato.
Autorizzazione AEO
L’Operatore Economico Autorizzato (AEO), uniformandosi a criteri quali la comprovata osservanza della normativa doganale e un soddisfacente sistema di gestione delle attività commerciali, gode di determinati vantaggi in ambito doganale (minori controlli fisici e documentali, notifica preventiva in caso di controllo doganale…).
Il CDU prevede due tipi di autorizzazione:
- AEOC (Customs), autorizzazione per le semplificazioni doganali: consente al titolare dell’autorizzazione di godere di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale
- AEOS (Security), autorizzazione per la sicurezza: consente al titolare di ottenere agevolazioni in materia di sicurezza.
Le due tipologie sono cumulabili, dando vita al cosiddetto AEOF (Full): quando un richiedente ha i requisiti per ottenere entrambe le autorizzazioni, esse vengono rilasciate simultaneamente, garantendo il cumulo dei benefici.
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