24 novembre 2020

Guida alla classificazione tariffaria

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Scarica la “Guida pratica alla classificazione tariffaria” predisposta a novembre 2020 da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia.

Guida alla classificazione tariffaria

La Guida è strutturata in 4 parti:

  1. L’origine della tariffa doganale comune
  2. La classificazione delle merci nell’Unione europea
  3. Informazioni tariffarie vincolanti (ITV)
  4. Casi di classificazione tariffaria.

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Regolamento (CEE) n. 2658/87

Il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 istituì la “nomenclatura combinata” (NC) e il Sistema armonizzato divenne un cardine della tariffa doganale comune dell’Unione europea.

La classificazione tariffaria e l’uniforme applicazione delle nomenclature doganali hanno una funzione essenziale nel commercio internazionale. Il sistema di classificazione tariffaria dell’Unione europea identifica le merci sulla base di un codice numerico basato sul Sistema armonizzato.

La Convenzione del Sistema armonizzato definisce come:

  • sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci: la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, capitoli e sottovoci, nonché le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato (RGI)
  • nomenclatura tariffaria: una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all'importazione
  • nomenclature statistiche: le nomenclature di merci elaborate dalla parte contraente per la raccolta di dati che servono all'elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d'esportazione
  • nomenclatura tariffaria e statistica combinata: una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche e che è giuridicamente prescritta dalla parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all'importazione.

La nomenclatura del Sistema armonizzato allegata alla Convenzione ne costituisce parte integrante e ogni riferimento alla Convenzione si applica anche alla nomenclatura.

Tale nomenclatura adotta un codice di sei cifre per la classificazione delle merci. Detto codice è poi ripreso dalle prime sei cifre della nomenclatura combinata dell’Unione europea e, a sua volta, dalla TARIC. In quanto parte contraente della Convenzione del Sistema armonizzato, infatti, l’Unione europea si è impegnata a conformare le proprie nomenclature tariffarie e statistiche al Sistema armonizzato.

Le sezioni raggruppano i diversi capitoli che classificano uno specifico insieme di beni e sono contraddistinte da numeri romani. Il sistema armonizzato è composto da XXI sezioni.

Le XXI sezioni della nomenclatura del sistema armonizzato raggruppano 99 capitoli. Le prime due cifre del codice numerico della nomenclatura del Sistema armonizzato individuano il capitolo.

Le XXI sezioni e 99 capitoli della nomenclatura del Sistema armonizzato raggruppano le molteplici voci che sono contraddistinte da codici a 4 cifre. Le prime due cifre individuano il capitolo e le seconde due la posizione della voce nel capitolo.

Ogni voce può poi essere suddivisa in una o più sottovoci (5 cifre) che a loro volta possono contenere ulteriori suddivisioni (6 cifre). Quando non sono necessarie ulteriori suddivisioni, tale assenza è evidenziata da due “0” alla quinta e alla sesta cifra.

Nomenclatura combinata

L’Unione europea ha giudicato la previsione di una tariffa doganale comune e l’utilizzo di una nomenclatura combinata basata sul Sistema armonizzato un sistema ottimale anche per la raccolta e lo scambio di dati relativi alle statistiche del commercio estero.

Le merci dichiarate in dogana nell’Unione europea devono essere classificate conformemente alla nomenclatura combinata nell’appropriata voce o sottovoce doganale e tale classificazione consente di determinare gli aspetti tariffari e come i beni devono essere trattati a fini statistici, anche negli scambi intracomunitari.

La nomenclatura combinata riprende la nomenclatura del sistema armonizzato e introduce ulteriori suddivisioni a livello dell’Unione europea (denominate “sottovoci NC”). Ciascuna sottovoce NC è composta da un codice numerico di otto cifre in cui:

  • le prime sei corrispondono ai codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato
  • la settima e l'ottava cifra identificano le sottovoci NC.

Quando le voci o sottovoci del sistema armonizzato non necessitano di ulteriori suddivisioni a livello dell’Unione europea, la settima e l'ottava cifra sono «00».

Tariffa integrata delle comunità europee (TARIC)

La Commissione europea ha istituito la tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) sulla base della nomenclatura combinata. La TARIC risponde contemporaneamente alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.

L’adozione della TARIC permette agli Stati membri dell’Unione europea di creare suddivisioni statistiche nazionali e consente la creazione di suddivisioni comunitarie complementari per l’applicazione di misure comunitarie specifiche che non possono essere prese in considerazione nel quadro della nomenclatura combinata.

Le sottovoci TARIC sono identificate con la nona e la decima cifra del codice e, unitamente alle prime sei cifre corrispondenti alle voci e sottovoci del sistema armonizzato e alle due ulteriori cifre dalle nomenclatura combinata (settima e ottava), formano i numeri di codice TARIC. In assenza di necessità di ulteriori suddivisioni, la decima e undicesima cifra saranno “00”.

La TARIC può anche prevedere un codice addizionale di quattro cifre per l’applicazione delle specifiche norme dell’Unione europea che non possono o non hanno potuto essere codificate o che sono state codificate soltanto parzialmente con la nona e decima cifra (merci soggette a dazi antidumping e dazi compensatori, elementi agricoli, prodotti farmaceutici…).

Tariffa doganale comune

La tariffa doganale comune prevista dall’Unione europea nei rapporti con i Paesi terzi è costituita dalla nomenclatura combinata e dalla TARIC.

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio riprende la nomenclatura combinata, ma fissa anche le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti a fini tariffari e statistici. I dazi della tariffa doganale comune, in particolare, sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione europea.

La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L’ultima modifica è avvenuta con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione del 21 settembre 2020.

La tariffa doganale d’uso integrata nazionale contiene la raccolta delle disposizioni, degli obblighi e delle misure fiscali nazionali, cui sono assoggettate le merci che attraversano i confini dell’Unione europea e nazionali. I dati unionali presenti nella banca dati nazionale sono trasmessi tramite i servizi delle Istituzioni comunitarie; mentre, i dati nazionali vengono aggiornati attraverso apposite funzioni utilizzate dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Guida è stata curata dall’avvocato Fausto Capello (aggiornata a Novembre 2020).

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