6 febbraio 2017

Evoluzione delle norme di origine preferenziale nel sistema SPG

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L’origine preferenziale consiste in un trattamento di riduzione o esenzione dai dazi all’importazione, riconosciuto ai prodotti originari di Paesi terzi con i quali l’Unione europea ha sottoscritto Accordi bilaterali, o ai quali sono state concesse preferenze unilaterali. 

Evoluzione delle norme di origine preferenziale nel sistema SPG

Tra queste ultime, rientrano le preferenze commerciali concesse ai Paesi in Via di sviluppo nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), che nel tempo sono state riviste e rese meno rigide in modo che i prodotti originari di Paesi beneficiari possono effettivamente godere delle preferenze loro accordate dalla UE e che le preferenze siano davvero applicate a beneficio di chi ne ha bisogno.

Una sostanziale riforma delle SPG si è avuta con il Reg. UE n. 1063/2010, in vigore dal gennaio 2011, che ha apportato le seguenti novità:

  • Le regole di origine sono state definite in relazione ai singoli e diversi settori e non in relazione ai prodotti. Il primo criterio è quello del valore aggiunto, che tuttavia non è criterio unico per diversi settori (prodotti agricoli trasformati, prodotti della pesca, prodotti chimici, metalli, tessili, abbigliamento, calzature), per i quali possono essere applicati criteri più semplici (ad es., contenuto massimo autorizzato fino al 70% di materiale non originario), soggetti a controllo dell’amministrazione doganale
     
  • 4 tipi di cumulo applicabili (il cumulo permette ai Paesi in cui si applicano le stesse regole di origine di contribuire insieme alla fabbricazione di un prodotto  che beneficia del regime preferenziale):
    • Cumulo bilaterale per utilizzo di materiali di origine UE
    • Cumulo con Norvegia, Svizzera e Turchia per merci originarie dei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato
    • Cumulo regionale (istituito un gruppo IV ), fatta eccezione per prodotti cd. Sensibili, e possibilità di cumulo tra Paesi ASEAN e Paesi SAARC
    • Cumulo esteso, su richiesta e a determinate condizioni, con materiali originari di un Paese con cui la UE ha accordo preferenziale utilizzato in lavorazione o produzione del Paese beneficiario
       
  • Sostituzione della regola del trasporto diretto (condizione comune a tutti i regimi preferenziali) con il principio di non manipolazione
     
  • Ampliamento della tolleranza dal 10% al 15%
     
  • Certificazione dell’origine preferenziale mediante rilascio del FORM A da parte delle autorità doganali, i cui poteri di controllo per prevenire frodi e proteggere le risorse proprie della UE vengono rafforzati (anche mediante controlli a posteriori di detti certificati).

Dal 1° gennaio 2014, con l’entrata in vigore del reg. Ue n. 978/2012, le agevolazioni sono riconosciute solo a 90 Paesi (dei 177 inizialmente interessati da tali benefici). In particolare, 49 Paesi sono classificati LDCs (Least Developed Countries) che seguono il regime cd. EBA (Everything But Arms), mentre 41 sono stati classificati dalla World Bank come economie a reddito basso o medio-basso. Per i Paesi riconosciuti come economicamente più arretrati (elenco in via definizione che attualmente comprende 10 Paesi) si applicano le regole SPG+, che prevedono per tutte le merci dazio zero.

Lo status di Paese SPG è soggetto a continuo monitoraggio della Commissione UE che provvede a rimuovere i Paesi dalla lista SPG quando ricorrono due circostanze:

  • Se la Banca Mondiale classifica il Paese come economia a reddito alto o medio-alto per 3 anni consecutivi
  • Se con tale Paese la UE sottoscrive un accordo preferenziale bilaterale

Novità del nuovo codice doganale dell’Unione

Dal 1° maggio 2016 è entrato in vigore il codice doganale dell’Unione europea (CDU), che ha modificato, tra l’altro, anche la normativa previgente in materia di origine delle merci.

Tra le novità più importanti del nuovo codice doganale rileva l’obbligo per gli esportatori che effettuano spedizioni nel quadro del sistema SPG di essere registrati a partire dal 1° gennaio 2017, nella nuova banca dati comunitaria c.d. Rex (Registered Exporters). 
Per la registrazione nella banca dati, gli esportatori devono farne richiesta compilando e presentando all’autorità doganale competente il modulo di cui all’allegato 22-06 del Reg. UE n. 2447/2015. 

Ciascun Paese beneficiario dovrà quindi creare un registro elettronico di esportatori registrati e comunicare tali dati alla Commissione UE, che implementerà la banca dati centrale degli esportatori al fine di consentire agli operatori europei di verificare se il fornitore di un Paese beneficiario è un esportatore registrato.
Anche gli operatori europei che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell’origine siano registrati presso le autorità competenti degli stati membri.

L’iscrizione nella banca dati REX consente agli esportatori registrati di autocertificare l’origine preferenziale, qualunque sia il valore delle merci esportate, mediante un’attestazione di origine rilasciata direttamente ai loro clienti, e compilata secondo il modello di cui all’allegato 22-07 del Reg. di esecuzione 2447/15: il sistema così congegnato dovrebbe superare il problema della falsificazione dei certificati di origine.

L’attestazione di origine potrà essere compilata quando l’esportazione è effettivamente realizzata ovvero in un momento successivo (c.d. attestazione retroattiva).Per ogni spedizione deve essere compilata un’attestazione di origine distinta, valida per 12 mesi dal momento del rilascio. L’attestazione di origine dovrà essere presentata dall’importatore comunitario unitamente alla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. 

Prima di svincolare le merci, in caso di spedizione superiore a 6.000 euro, l’importatore dovrà:

  • verificare che  l’esportatore sia registrato nel sistema Rex;
  • verificare che l’attestazione di origine sia correttamene redatta, pena il disconoscimento automatico delle preferenze tariffarie;
  • indicare nella dichiarazione doganale il numero di esportatore registrato. 

Tale sistema di autocertificazione sostituisce la certificazione di origine da parte delle autorità pubbliche mediante il rilascio del certificato FORM A.

È previsto un periodo transitorio di 1 anno, durante il quale potranno essere ancora rilasciati i certificati Form A, che saranno accettati dall’UE purché emessi nei confronti di esportatori non ancora registrati nella banca dati REX. Gli operatori non ancora registrati nella banca dati REX potranno altresì autocertificare l’origine delle merci in fattura, ma solamente per spedizioni di valore inferiore a 6.000€.

Il sistema REX, nell’intenzione del legislatore comunitario, dovrebbe favorire una maggiore responsabilizzazione:

  • sia degli esportatori dei Paesi beneficiari, che dovranno autocertificare l’origine delle merci e conservare la relativa documentazione giustificativa, sotto la propria responsabilità, anche penale;
  • che degli importatori comunitari, ai quali spetta di controllare che gli esportatori siano registrati nel REX e che le attestazioni di origine siano corrette, pena la non applicabilità dei benefici daziari.

Cristina Piangatello

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