Con la Circolare n. 16/2021 del 30 aprile 2021, avvalorando quanto già introdotto con la Circolare n. 2/2021 del 15 gennaio 2021 e la Circolare n. 13/2021 del 16 marzo 2021, l’ADM ha confermato il proprio orientamento volto a superare il sistema di gestione cartacea dei documenti di circolazione e di origine preferenziale della merce. Tale indirizzo, resosi particolarmente necessario e urgente a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, rispetta la tendenza del Legislatore unionale verso una completa dematerializzazione della documentazione doganale.
Invero, sebbene l’orientamento del Legislatore sia chiaramente indirizzato verso un sistema di prove dell’origine basato sulla dichiarazione da parte degli Esportatori Autorizzato o Registrati (REX), dalla Decisione (UE) 2019/2195 del 25 novembre 2019 si evince che il Consiglio UE guardi con favore alla possibilità di presentare e rilasciare per mezzi elettronici le prove dell’origine, sulla base dell’accordo di due o più parti contraenti.
In questo senso, relativamente alle procedure di richiesta e di rilascio dei certificati EUR.1, EUR-MED e A.TR, l’ADM ha implementato una procedura digitale, obbligatoria dal 19 gennaio 2021, per la richiesta di tali certificati.
Procedura digitale per la richiesta dei certificati EUR 1, EUR.MED, A.TR
La procedura prevede che l’esportatore, o il proprio rappresentante doganale, in fase di preparazione della dichiarazione doganale di esportazione, inserisca in corrispondenza dei codici documento della casella 44 di ciascun singolo (articolo) del DAU i seguenti codici a seconda del certificato che intende richiedere:
- 26YY per la richiesta del certificato EUR.1
- 27YY per la richiesta del certificato A-TR
- 28YY per la richiesta del certificato EUR-MED.
L’indicazione dei codici 26YY, 27YY e 28YY nella casella 44 della dichiarazione doganale di esportazione sostituisce la compilazione del formulario della domanda di certificato e prevede, in caso di controllo da parte dell’ufficio doganale competente, la presentazione della dichiarazione dell’esportatore in merito all’origine preferenziale unionale nel caso dell’EUR.1 o dell’EUR-MED o della posizione di libera pratica delle merci nel caso dell’A.TR.
Una volta acquisita la richiesta attraverso la trasmissione telematica del file di flusso della dichiarazione doganale, il sistema AIDA genera il certificato richiesto acquisendo le informazioni necessarie dalla dichiarazione doganale di esportazione e predispone un file in formato pdf che contiene le informazioni del certificato stesso.
Il file pdf dovrà essere utilizzato dall’operatore per la stampa delle informazioni sui formulari tipografici previsti dalla normativa vigente.
EUR.1 “full digital” per esportazioni verso la Svizzera
Con specifico riferimento delle operazioni di doganali di esportazione dall’Italia verso la Svizzera, a partire dal 15 marzo 2021, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, su base meramente facoltativa è stata avviata la procedura sperimentale per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 nella forma cosiddetta “full digital”.
Secondo una modalità affine a quella esposta sopra, l’operatore che intende richiedere il rilascio del certificato EUR.1 in procedura “full digital” deve inserire nella casella 44 del DAU, in sede di compilazione, il codice 31YY.
Per tali operazioni, laddove NON intenda aderire alla procedura “full digital”, l’operatore dovrà trasmettere una richiesta digitale del certificato di origine EUR.1 (codice 26YY) che sarà poi validato in forma cartacea da parte del competente Ufficio delle Dogane.
Per ciascuna dichiarazione doganale di esportazione in cui è stato richiesto un certificato EUR.1 “full digital” è possibile effettuare il download del certificato digitale in formato pdf dal momento in cui il sistema comunica lo svincolo delle merci.
Il certificato EUR.1 digitale viene quindi stampato su carta bianca e presentato all’ufficio doganale svizzero per l’effettuazione dell’operazione di importazione.
Come rappresentato da ADM nel proprio Portale istituzionale – a cui si rimanda per una più completa illustrazione – il certificato EUR.1 digitale è stato rappresentato utilizzando un layout il più possibile fedele all’accordo di origine preferenziale della Convenzione Regionale Paneuromediterranea, con le seguenti precisazioni:
- il certificato EUR1 digitale non riporta un numero seriale ma un codice identificativo univoco di 20 caratteri alfanumerici così composto: AD + MRN della dichiarazione doganale di esportazione
- in alto a sinistra viene stampato il QR code che consente di aprire direttamente il link per la verifica del certificato della dichiarazione doganale
- in alternativa al QR code è possibile digitare su un browser direttamente il link riportato in fondo alla pagina per la verifica del certificato della dichiarazione doganale)
- al posto del timbro dell’ufficio doganale e della firma del funzionario è riportata la stampa digitale del logo di ADM e la firma autografa digitalizzata di Laura Castellani, attuale Direttore della Direzione Organizzazione e Digital Transformation di ADM
- al posto della firma dell’esportatore/rappresentante doganale è riportata la dicitura “digitally signed” in quanto le informazioni trasmesse dall’esportatore/rappresentante doganale al sistema informativo doganale di ADM sono firmate digitalmente secondo le regole previste dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia
- in basso a destra viene riportata l’informazione relativa alla pagina e al numero di pagine di cui si compone il certificato EUR.1 digitale
- nel caso in cui non sia sufficiente lo spazio della casella 8 per l’inserimento delle merci oggetto di certificazione di origine preferenziale, il sistema informativo doganale di ADM genera un certificato EUR.1 digitale composto da più pagine.
In questo contesto di automazione e dialogo dei sistemi informatici doganali, anche le operazioni di rettifica e di invalidamento/annullamento della dichiarazione comportano dirette implicazioni sui certificati allegati:
- in caso di rettifica della dichiarazione doganale di esportazione viene modificato anche l’eventuale certificato di circolazione collegato. La nuova versione del certificato è riconoscibile tramite un numero di versione dello stesso. La funzione di consultazione del certificato consente di visualizzare l’ultima versione del certificato nonché le versioni storiche
- l’invalidamento/annullamento della dichiarazione doganale di esportazione comporta l’annullamento dell’eventuale certificato di circolazione collegato.
Non è quindi più necessario richiedere all’Ufficio delle Dogane competente un duplicato del certificato in quanto il certificato EUR.1 digitale in formato pdf è sempre disponibile sul Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM) nella sezione “Consultazione della dichiarazione e upload fascicolo”.
ADM ha infine previsto una procedura d’emergenza in caso di problemi sul sistema informativo doganale o sul sistema informativo dell’operatore che impediscono il download del file in formato pdf contenente le informazioni del certificato
In tali ipotesi, l’operatore può presentare in Dogana la dichiarazione doganale di esportazione e il certificato compilato manualmente accompagnato da un’istanza nella quale viene richiesta l’emissione manuale a causa del malfunzionamento del proprio sistema informatico o, se ricorre il caso, del malfunzionamento del servizio di prelievo dal PUDM.
Certificati previdimati
Vale la pena riportare infine che, in relazione alla proroga dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario da Covid-19, è stato confermato l’utilizzo della modalità della cosiddetta “previdimazione” dei certificati EUR.1, EUR-MED e A.TR fino al 31 luglio 2021.
Tuttavia, limitatamente ai casi di esportazioni dall’Italia verso la in Svizzera, dal 1° maggio 2021, non è più consentita la stampa del certificato di origine EUR.1 sui formulari “previdimati” dagli Uffici delle Dogane.
Enrico Calcagnile e Gianluca Sigismondi