La legislazione da un lato tutela i produttori onesti contro fenomeni di concorrenza sleale, dall’altro salvaguarda la salute dei consumatori prevedendo un’adeguata informazione tramite una rigorosa etichettatura.
Marchi europei di qualità
In ambito europeo, il legislatore ha introdotto il marchio da apporre sui prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana, ma anche su taluni prodotti non destinati a tale uso (lana, sughero, fieno, piante ornamentali). La materia è disciplinata dai Regg. (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006, le cui modalità di applicazione sono state disposte, rispettivamente, con il Reg. (CE) n. 1216/2007 e con il Reg. (CE) n. 1898/2006.
Tali disposizioni prevedono anche la semplificazione della registrazione delle domande per il riconoscimento del marchio di qualità e della certificazione da produrre per ottenerlo, che si concretizza nella possibilità di chiedere il marchio direttamente alla Commissione europea, bypassando le autorità nazionali.
In particolare, l’art. 8 del Reg. 510/2006 determina la denominazione, le diciture e i simboli, che possono essere utilizzati nella commercializzazione di prodotti agro-alimentari:
- denominazione di origine protetta (DOP)
- indicazione geografica protetta (IGP).
E’ previsto anche il logo per le Specialità Tradizionali Garantite (STG).
Le predette diciture e i relativi simboli possono figurare anche sulle etichette dei prodotti di origine di Paesi terzi, fermo restando che la commercializzazione sul territorio comunitario deve avvenire nel rispetto della normativa ivi in vigore.
Diversi da questi marchi di qualità sono quelli del vino classificati in:
- indicazione geografica tipica (IGT) vini ottenuti per l’85% da uve della zona geografica di cui portano il nome
- a denominazione di origine controllata (DOC) vini di qualità, prodotti in una zona ben determinata, le cui caratteristiche organolettiche debbono rispettare i parametri predisposti dai preliminari della produzione. A differenza dei vini IGT, quelli DOC debbono essere sottoposti, prima della commercializzazione, ad analisi chimico-fisica ad opera di un’apposita Commissione istituita presso la Camera di Commercio di appartenenza
- a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) vini di particolare qualità e pregio, sottoposti a regole di produzione più severe rispetto ai vini DOC (duplice analisi: chimico-fisica e organolettica). I vini DOCG debbono essere stati riconosciuti vini DOC da almeno cinque anni ed essere imbottigliati in recipienti inferiori ai 5 litri, che vanno assicurati con un contrassegno di Stato.
Etichettatura e confezionamento
L’etichetta deve informare correttamente il consumatore su natura, identità, qualità, composizione, conservazione, origine del prodotto ecc. Ogni prodotto deve avere la sua denominazione di vendita, cioè le proprie generalità, e indicare:
- il termine di conservazione, entro il quale mantiene le sue proprietà
- la data di scadenza, entro la quale deve essere consumato
- il lotto, cioè la partita da cui deriva la fabbricazione e il confezionamento
- le informazioni nutrizionali sul potere energetico e le quantità dei diversi ingredienti.
Infine, possono essere indicate le caratteristiche organolettiche, quali il sapore, l’aroma, l’odore, ecc.
I prodotti agro-alimentari possono essere presentati in modi diversi rispetto al loro confezionamento:
- sfusi, che non possono esser contraddistinti dall’etichetta, tranne il caso in cui essa possa essere apposta sui recipienti
- preconfezionati, avvolti cioè in imballaggi, sui quali va apposta l’etichetta, che può essere sostituita senza aprire la confezione
- preincartati, chiusi in un involucro di qualunque materiale per la consegna diretta all’acquirente o posti in vendita sugli scaffali, a prescindere dal sistema di chiusura.
I prodotti alimentari preimballati debbono rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali in relazione all’etichettatura per la loro commercializzazione.
La materia è disciplinata dalla direttiva 2000/13/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il D.L.vo 181/2003. Le norme riguardano soltanto i prodotti destinati ad essere esportati fuori del territorio.
E’ necessario che l’etichettatura risponda ad alcuni requisiti essenziali:
- non indurre l’acquirente in errore sulle caratteristiche del prodotto
- non attribuire al prodotto proprietà di prevenzione, trattamento e cura di malattie, ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati a patologie particolari, regolamentati da disposizioni ad hoc.
L’etichetta deve riportare alcune indicazioni in via obbligatoria:
- la denominazione del prodotto con l’aggiunta dello stato fisico (in polvere, liquido, liofilizzato, surgelato, affumicato, concentrato, ecc.)
- l’elenco degli ingredienti da indicare in percentuale in ordine decrescente rispetto alla quantità impiegata e con il nome specifico
- l’indicazione di eventuali allergeni
- l’indicazione dei limiti massimi per il tenore delle materie grasse per i prodotti a base di carn
- la quantità netta in volume per i liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti
- la data di durata minima/massima di conservazione espressa in giorno, mese, anno
- la data limite di consumo ed eventuali condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione per i prodotti deperibili
- il nome, l’indirizzo e la ragione sociale del fabbricante o del confezionatore
- il luogo di origine e di provenienza dei prodotti
- le istruzioni per l’uso, se necessario
- il titolo alcolometrico per le bevande con un tenore di alcool superiore all’1,2%.
Per alcuni prodotti specifici è obbligatoria l’indicazione di ulteriori dati.
Le etichette debbono riportare le informazioni in modo visibile, leggibile, facilmente comprensibile, indelebile e in lingua italiana o tradotta in italiano.
La Commissione europea da tempo ha raccomandato che l’etichette dei prodotti alimentari, posti in commercio, debbono essere redatte in una lingua ufficiale dell’UE, purché facilmente comprensibile. Esse vanno apposte sui preimballaggi. Solo nel caso di trasferimento in altro luogo per osservare questo adempimento, le informazioni possono essere riportate sui documenti di trasporto o di accompagnamento.
Etichettatura nutrizionale
Per offrire un quadro esauriente e promuovere una migliore alimentazione, le autorità comunitarie hanno emanato la direttiva 1990/496, recepita nell’ordinamento italiano con il Dlvo n. 77/1993.
La Comunità ha armonizzato le norme in uso nei diversi Stati membri ed è pervenuta all’adozione di una etichetta standardizzata, valida su tutto il territorio comunitario.
Le disposizioni concernono i prodotti diretti al consumatore finale e quelli destinati a ristoranti, ospedali, mense, collettività e attività analoghe e i prodotti per alimentazioni particolari, dove il valore energetico assume una importanza rilevante.
Per quanto facoltativa, l’etichettatura diviene obbligatoria, se le informazioni sono oggetto di pubblicità.
Le informazioni debbono esser riportate sulle etichette, nelle comunicazioni commerciali e nella pubblicità, ai sensi del Reg. 1924/2006.
Fonti normative CE
- Direttiva 1990/496/CE, relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari, recepita nell’ordinamento italiano con D.L.vo n. 77/1993
- Reg. (CE) n. 1107/1996 sulla registrazione dei prodotti IGP e DOP
- Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di etichettatura, recepita con il D.L.vo 181/2003
- Direttiva 2002/67/CE, per i prodotti che contengono chinino e caffeina, anch’essa recepita con il D.L.vo n. 181/2003
- Reg. (CE) n. 178/2002, sulla garanzia dei prodotti agro-alimentari e la tutela del consumatore
- Reg. (CE) n. 509/2006, sul riconoscimento delle STG e il Reg. (CE). di applicazione n. 1216/2007
- Reg. (CE) n. 510/2006, sul riconoscimento della DOP e della IGP e il Reg. (CE) di applicazione n. 1898/2006
- Reg. (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali
- Direttiva 2008/5/CE, relativa alle indicazioni da riportare su determinati prodotti che contengono edulcoranti, glucosio, zuccheri, ecc.
Alessandro Lomaglio