3 luglio 2010

Etichettatura prodotti tessili, calzature, arredo casa e 'made in Italy'

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La Commissione Attività produttive della Camera in sede legislativa ha approvato, all'unanimità, la legge sul “Made in Italy” (Legge 8 aprile 2010, n. 55), per la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 1° ottobre 2010, previa notifica della Ue per il necessario esame di compatibilità.

Riassumendo, il disegno di legge in commento prevede che:

  • la denominazione “Made in Italy” potrà essere utilizzata solamente per i prodotti finiti
  • il processo di lavorazione dovrà essere svolto nel territorio dello stato italiano per almeno due delle fasi di lavorazione
  • per le altre fasi sarà comunque necessario verificare la tracciabilità
  • siano presenti indicazioni di conformità alle normative vigenti in materia di lavoro e sia garantita l’esclusione di impiego di manodopera minorile nella produzione dei prodotti
  • vi sia una certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti 
  • vi sia il rispetto della normativa europea e degli accordi internazioni in materia ambientale.

Quali prodotti sono oggetto del provvedimento in esame?

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 55/2010, «viene istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi».

In particolare, per prodotto tessile, si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisce parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
Dal testo del dettato normativo emerge chiaramente che il legislatore ha voluto utilizzare un’accezione di prodotti tessili quanto più estesa possibile al fine di ricomprendere al suo interno ogni tipo di prodotto tessile, di pelletteria e calzaturiero.

Quali elementi dovrà indicare l’etichetta?

Le imprese produttrici dovranno fornire in modo chiaro e sintetico le seguenti informazioni specifiche:

  • sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura
  • sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti
  • sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione
  • sul rispetto della normativa europea
  • sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

Si accresce notevolmente, dunque, la quantità di informazioni che i produttori dovranno fornire ai consumatori.

Quando sarà possibile utilizzare la dicitura «Made in Italy»?

Il testo normativo dispone, al riguardo, che sarà possibile adottare la dicitura «Made in Italy» esclusivamente per i prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione (come descritte nel testo di legge, e riportate di seguito) hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare «se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità». Il legislatore ha voluto, dunque, chiarire il significato del termine “prevalente”.

Quali sono le fasi di lavorazione?

In considerazione della molteplicità dei prodotti oggetto della novella normativa, il legislatore ha ritenuto opportuno specificare, per ciascun settore merceologico coinvolto, cosa si intende per “fase di lavorazione”: 

  • nel settore tessile si intendono la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione
  • nel settore della pelletteria si intendono la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione
  • nel settore calzaturiero si intendono la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione
  • per il prodotto conciario si intendono la riviera, concia, riconcia, tintura –ingrasso – rifinizione
  • nel settore dei divani si intendono la concia, la lavorazione del poliuretano, l’assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

Vi sono obblighi anche per i prodotti non etichettati «Made in Italy»?

Si. Ai sensi dell’art. 1 comma 10 della legge 55/2010, per tutti i prodotti contemplati dal medesimo articolo, ma non in possesso dei requisiti per l’impiego dell’indicazione «Made in Italy», resta salvo l’obbligo di etichettatura con l’indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.
L’obbligo di indicare lo Stato di provenienza prescritto per tutti i prodotti oggetto del provvedimento costituisce, senza dubbio, uno degli elementi su cui si concentrerà prevalentemente la valutazione dell’Unione Europea.

A tale riguardo si ricorda che l’obbligo positivo di apporre l’origine (italiana o estera) del prodotto è stato da sempre ritenuto in contrasto con principi di carattere costituzionale e comunitario.
In attesa di conoscere il parere comunitario sulle norme di nuova introduzione, l’entrata in vigore della norma è stata rinviata al 1 ottobre 2010.

Quali sono le misure sanzionatorie?

La proposta individua oggi tre diverse previsioni sanzionatorie: di ordine generale; nei confronti delle imprese; e per l’ipotesi di reiterazione del comportamento sanzionabile.

  • Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le nuove disposizioni normative è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro. La sanzione può essere aumentata fino a due terzi, nei casi di maggiore gravità, e diminuita fino a due terzi nei casi di minore gravità. In ogni caso, si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
  • L’impresa che violi le nuove disposizioni normative è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 Euro. La sanzione può essere aumentata fino a due terzi, nei casi di maggiore gravità, e diminuita fino a due terzi nei casi di minore gravità. In caso di reiterazione della violazione, infine, è disposta la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra un mese ed un anno.
  • Se le violazioni prescritte all’art. 3 comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Originariamente, inoltre, la proposta di legge prevedeva un’ulteriore ipotesi sanzionatoria nei confronti dei pubblici ufficiali. Essa disponeva che nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, preposti all’accertamento dell’osservanza della legge in esame, avessero omesso di eseguire i prescritti controlli si sarebbero applicate la pena della reclusione da sei mesi a due anni (art. 328 c.p.) e la multa fino a Euro 30.000.

Le autorità doganali paventavano che il testo normativo così formulato potesse da un lato causare il rallentamento delle operazioni di sdoganamento – gli operatori competenti sarebbero stati, difatti, indirettamente indotti ad eseguire controlli più rigorosi per non incorrere nella violazione penale – e, dall’altro, indurre le imprese a superare le difficoltà poste dalla normativa de qua sdoganando la merce in altri Paesi con ordinamenti meno restrittivi. Quest’ultima disposizione è stata dunque eliminata.

Avv. Vincenzo Diego Cutugno

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