14 dicembre 2011

Regolamento comunitario sull’etichettatura dei prodotti alimentari

di lettura

Esteso l’obbligo dell’origine anche per le carni suine, avicole e ovi-caprine. L'etichettatura degli alimenti sempre più chiara e trasparente. 

Il regolamento (UE) N. 1169/2011 (in vigore dal 22 novembre 2011) estende l'obbligo dell'origine anche alle carni suine, avicole e ovi-caprine, oltre a quanto già accade per le carni bovine, il miele, l'olio d'oliva, la frutta fresca e gli ortaggi. Tale regolamento sarà applicato attraverso un percorso di circa tre anni.

Spesso il consumatore è tratto in inganno da etichette che riportano dizioni che richiamano all'italianità quando, invece, il prodotto nasce da materie prime straniere. Con la completa tracciabilità del prodotto i consumatori europei avranno tutte le informazioni necessarie per scegliere cosa comprare. Questa misura tutela anche i produttori agricoli che lavorano sulla qualità, l'eccellenza e la genuinità degli alimenti.

ll testo consolida e aggiorna l'etichettatura generica di prodotti alimentari, regolata dalla direttiva 2000/13/CE, nonché l'etichettatura nutrizionale, prevista invece dalla direttiva 90/496/CEE.

Secondo le nuove disposizioni, la "dichiarazione nutrizionale" obbligatoria indicherà il contenuto energetico e le percentuali di ogni singola sostanza riportata, come di seguito meglio specificato, in una tabella comprensibile sull'imballaggio. Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, anche essere espresse in porzioni.

La data di scadenza, invece, deve essere indicata anche sui prodotti confezionati singolarmente. Viene introdotto anche l’obbligo di chiarezza e leggibilità dell'etichetta prevendendo misure minime per i caratteri da utilizzare.

Il regolamento introduce l'obbligo dell'informazione nutrizionale per la maggioranza degli alimenti elaborati. Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sono:

  • valore energetico
  • grassi
  • grassi saturi
  • carboidrati
  • zuccheri
  • proteine e sale.

Da segnalare l'estensione dell'obbligo di indicare il paese di origine o di provenienza delle materie prime utilizzate. Fino ad oggi, questo era solo obbligatorio per la carne fresca bovina, frutta e verdura, miele, olio di oliva e nei casi in cui si poteva configurare un potenziale inganno per il consumatore.

Ora l'obbligo sussiste anche per la carne fresca suina, ovina, caprina e volatili di corte. Comunque, la circolare applicativa di questo aspetto sarà pubblicata dalla Commissione Europea entro due anni dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Il Regolamento UE N. 1169/2011 sarà applicato a partire dal 13 dicembre 2014, salvo per l'articolo 9.1.l (etichetta nutrizionale), che sarà applicato a partire dal 13 dicembre 2016 e la parte B dell'allegato VI, che sarà applicato dal 1 gennaio 2014. Questo lasso di tempo tra pubblicazione del regolamento e applicazione permetterà che il settore abbia il tempo necessario per fare gli adeguamenti richiesti. Tuttavia, da più parti si sono levate delle critiche per la concessione di un così ampio termine.

Se da una parte si può ritenere che tale regolamento sia “equilibrato”, dall’altra desta perplessità la facoltà lasciata ai singoli Stati di introdurre ulteriori prescrizioni sull’origine. Altro fattore critico è la previsione dell’esenzione dall’obbligo di etichettatura conforme per le preparazioni realizzate nella grande distribuzione.

Principali novità introdotte dal Regolamento UE 1169/2011

Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta

Bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine «caffè» o «tè»: destinate a essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l, o - che si presentano sotto forma concentrata o essiccata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l.

La dicitura «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento» figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi e a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml.

Surgelati

Nel caso di alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».

Oli e grassi raffinati di origine vegetale

Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione «oli vegetali» «grassi vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine vegetale specifica e, eventualmente, anche dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, gli oli vegetali sono inclusi nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio.

Giuseppe De Marinis 

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