Il regolamento si applica dal 13 dicembre 2014 (ad eccezione di alcuni requisiti per le carni macinate, in vigore da gennaio 2014, e della dichiarazione nutrizionale, obbligatoria dal 13 dicembre 2016).
L’etichetta alimentare serve a tutelare il consumatore sia da punto di vista della salute che da punto di vista economico, aiutandolo a confrontare i prodotti in commercio e a compiere acquisti consapevoli.
Principali novità
Diciture obbligatorie e leggibilità delle informazioni (art. 9 e art. 13)
Le diciture obbligatorie sulle etichette devono essere apposte in maniera chiara, visibile, leggibile, indelebile. Il Regolamento stabilisce l’altezza minima dei caratteri pari a 1,2 mm, per imballaggi la cui superficie maggiore misura più di 80 cmq; per le confezioni più piccole, l’altezza minima dei caratteri è stabilita in 0,9 mm.
Responsabilità (art. 8)
Il Regolamento stabilisce che la responsabilità relativa alle informazioni fornite sui prodotti alimentari è in capo all’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nella UE, all’importatore nella UE.
Allergeni (art. 9, par. 1, lett. c e art. 21)
Le etichette dei prodotti preconfezionati devono riportare obbligatoriamente l’eventuale presenza di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata (cereali con glutine, crostacei, uova, arachidi, latte, molluschi, solfiti, etc.).
In etichetta va apposto un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene, da evidenziare in modo distinto rispetto alle restanti indicazioni, per dimensioni, stile o colore di sfondo. Per elenco dettagliato degli allergeni si veda Allegato II.
Vendita a distanza (art. 14)
L’obbligo di etichettatura si applica anche ai canali di vendita a distanza, ad es. tramite Internet. Le indicazioni obbligatorie, ad eccezione del termine minimo di conservazione o la data di scadenza, dovranno essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto.
Lingua (art. 15)
L’etichetta serve principalmente ad informare il consumatore finale, quindi va redatta in una lingua a lui comprensibile (lingua ufficiale del Paese di commercializzazione).
Termine di scadenza e conservazione (art. 24)
Invariate le modalità di indicazione del termine minimo di conservazione o TMC (da consumarsi preferibilmente entro…). La data di scadenza (da consumarsi entro…) dovrà invece essere indicata su ogni porzione della confezione; tale indicazione diviene la data limite di consumo oltre la quale il prodotto è considerato a rischio.
Per consentire una conservazione e un’utilizzazione adeguata degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo.
L’indicazione del lotto di produzione era già obbligatoria in virtù della direttiva UE n. 91 del dicembre 2011.
Indicazione di origine (art. 26)
Il Regolamento estende l’obbligo di indicare il Paese d'origine o il luogo di provenienza, già vigente per carni bovine fresche, miele, olio di oliva, frutta e verdura, anche alle carni suine, ovine, caprine e di volatili. Tali indicazioni vanno sempre apposte quando la loro omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese di origine o al luogo di provenienza dell’alimento.
Etichettatura nutrizionale (art. 29)
Dal 13 dicembre 2016, per determinati alimenti preconfezionati diverrà obbligatoria la tabella nutrizionale, i cui valori medi andranno rapportati a 100 g o 100 ml di prodotto. Le indicazioni riguarderanno nell’ordine: valore energetico, grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (non più sodio).
La tabella nutrizionale dovrà essere conforme allo schema di cui all’Allegato XV del Regolamento n. 1169/2011. Non si applica ai prodotti di cui all’Allegato V.
Informazioni complementari (All.III)
Alcuni alimenti vanno etichettati con informazioni complementari (ad es., se contenenti edulcoranti, caffeina, liquirizia o steroli vegetali, etc.).
Informazioni volontarie (art. 36)
Altre informazioni possono essere aggiunte volontariamente (es., glutine). I singoli Stati nazionali possono decidere schemi informativi aggiuntivi, se autorizzati dall’UE, sempreché che tali requisiti non creino ostacoli alla libera circolazione delle merci e non discrimino alimenti provenienti da altri Paesi UE.
Oli e grassi vegetali (all.vii)
Il Regolamento prevede l’obbligo di indicare l’origine vegetale specifica di oli e grassi vegetali, anche, se del caso, con la dicitura “in proporzione variabile” e con l’espressione “totalmente o parzialmente idrogenato”.
Contenuto di acqua (all. vi)
Non è obbligatorio indicare l’acqua aggiunta a un alimento se nel prodotto finale residua in quantità non superiore al 5%, fatta eccezione per la carne, le preparazioni di carne e prodotti della pesca e molluschi bivalvi non trasformati.
Alimenti congelati e surgelati (All.ti III e VI)
Un alimento congelato/surgelato venduto scongelato dovrà riportare sull’etichetta il termine “decongelato”; diventa obbligatorio indicare la data di congelamento o di primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, nella carne e nelle preparazioni a base di carne e nei prodotti non trasformati a base di pesce congelati.
Alimenti ricomposti (All. VI)
I prodotti e le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca che sono frutto dell’unione di diverse parti, attuata con altri ingredienti come additivi ed enzimi alimentari, o con sistemi diversi, devono recare l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.
Campo di applicazione
Il Regolamento n. 1169 si applica ai prodotti alimentari preconfezionati e ai prodotti alimentari venduti sfusi.
Etichettatura prodotti preconfezionati
Gli alimenti preconfezionati, con le eccezioni di cui all’art. 19, vanno quindi etichettati con le seguenti informazioni obbligatorie:
- a) denominazione dell’alimento, accompagnata dall’indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto o dello specifico trattamento che ha subito (in polvere, liofilizzato, surgelato, etc.)
- b) elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso; i nano materiali vanno indicati con il nome dell’ingrediente preceduto da “nano”
- c) allergeni, preceduti da “Contiene:”
- d) quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (cd. QUID)
- e) quantità netta dell’alimento
- f) termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- g) condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
- h) nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore che commercializza/distribuisce il prodotto
- i) Paese d’origine o il luogo di provenienza
- j) istruzioni per l’uso, quando la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento
- k) per bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, titolo alcolometrico volumico effettivo
- l) dichiarazione nutrizionale.
Nel caso di alimenti confezionati con superficie di etichettatura massima di 10 cmq, la lista degli ingredienti può essere omessa, ma non la lista delle sostanze allergizzanti, da indicare sempre.
Etichettatura prodotti venduti sfusi
Occorre apporre un cartello, indicando le informazioni di cui alle lettere a), b) c), d), k) sopra indicate. Inoltre, vanno aggiunte:
- modalità di conservazione e di utilizzo, qualora siano necessarie per l'adozione di particolari accorgimenti, in base al prodotto
- data di scadenza, per paste fresche, anche con ripieno
- percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
Cristina Piangatello
Fonte: REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011