27 marzo 2013

Esportazione di prodotti agroalimentari: certificati e liste ufficiali

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Per poter esportare dall’Italia è necessario che i prodotti alimentari soddisfino i Regolamenti (CE) 854/2004 e 882/2004.

Esportazione di prodotti agroalimentari: certificati e liste ufficiali

Tali regolamenti non devono essere rispettati solo dal produttore del bene, ma anche da tutta la filirea (logistica, imballaggi, confezionamento, ecc.).

Le regole internazionali per la produzione di alimenti sicuri sono contenute nel Codex Alimentarius dell’organismo internazionale coordinato dalla FAO (Organizzazione mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura) e dall’WHO (World Health organization). Nell’ambito del Codex Alimentarius sono definiti, tra gli altri:

  • le procedure di base per minimizzare in tutta la catena alimentare il rischio dei pericoli microbiologici, fisici e chimici: si tratta delle procedure HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
  • gli standard internazionali di carattere generale (come ad esempio quello relativo al “Congelamento rapido del pesce eviscerato e non eviscerato”)
  • la gestione della lista ufficiale degli additivi alimentari (GSFA)
  • la determinazione del limite massimo di principi attivi in campo veterinario e pesticidi (MRLs)
  • guide tematiche (come ad esempio “Sistemi di certificazione ed ispezione per l’importazione ed esportazione degli alimenti”).

L’organizzazione intergovenativa World Organisation for Animal Health (OIE) si occupa del miglioramento della salute degli animali a livello mondiale; essa è riconosciuta come ente di riferimento da parte della WTO.

Il rispetto di tali regolamenti è una condizione indispensabile, ma in molti casi e per molti Paesi non è sufficiente. Ogni Paese emana delle norme specifiche sulla importazione di determinati prodotti:

  • talvolta queste norme sono volte alla tutela del consumatore (si pensi alle limitazioni vigenti in merito al commercio di prodotti contenenti OGM)
  • in altri casi alla creazione di barriere a difesa delle produzioni locali.

Inoltre le norme sono in continua e costante evoluzione anche sulla base di fattori come l’andamento climatico (che può determinare condizioni anomale rispetto al raccolto), l’innovazione tecnologica, i tassi di cambio, politiche di ritorsione, ecc.

La normativa relativa all’esportazione verso i Paesi Terzi è in costante evoluzione. Tra le fonti principali di informazione si segnala il Ministero della salute, le Regioni e le Camere di commercio, le Ambasciate italiane nei paesi di riferimento.

Per quanto riguarda la documentazione relativa alla spedizioni, si suggerisce di evitare cancellazioni e di informarsi sulle politiche locali in termini di variazioni ammesse tra le indicazioni di peso e di valore riportate sulle fatture, sulle licenze di importazioni e il peso reale della merce.

Sono previsti documenti e procedure specifiche, di norma varianti semplificate delle procedure e registrazioni standard, per introduzione temporanea di prodotti in un paese (ad esempio per partecipazione a fiere, eventi, congressi, campioni commerciali).

Certificato di origine

Per l’esportazione di alcuni prodotti l’importatore può richiedere il “Certificato di origine”; tale richiesta potrebbe essere imposta dalla normativa vigente nel Paese destinatario della merce o essere una richiesta specifica dell’importatore a maggiore tutela del bene acquistato. Anche i prodotti agroalimentari non si sottraggono a questa pratica.

Il Certificato di origine ha la finalità di provare l’origine delle merci esportate sulla base della documentazione probatoria e/o di dichiarazioni rese dalle imprese che esportano; esso non attesta l’esportazione delle merci.

Il documento ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e quindi sono rilasciati di fronte ad un pubblico ufficiale e, conseguentemente, il dichiarante è soggetto a responsabilità penale nel caso di atti falsi o dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione deve essere resa dal rappresentante legale (come risulta dalla posizione del Registro imprese) o da un procuratore. Inoltre, non può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra il Certificato di origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dal cliente.

I certificati sono rilasciati dalla Camera di Commercio (alcune offrono il servizio anche in via telematica) sul cui territorio l’impresa ha la sede legale o una sede operativa. Possono essere anche rilasciati dalla Camera di Commercio ove si trova la merce da spedire all’estero; in questo caso occorre una autorizzazione preventiva da parte della Camera competente per territorio.

I formulari del Certificato di origine sono provvisti di un numero di serie e sono composti da:

  • n. 1 originale su carta arabescata color seppia
  • n. 3 copie gialle
  • n. 1 richiesta di rilascio su carta rosa.

Questi documenti si presentano come: fascicolo continuo composto da fogli copiativi; fogli gialli separati per ulteriori copie.

Essi sono disponibili in più lingue, italiano, inglese, francese e spagnolo. Di norma, il modulo arabescato del Certificato di origine viene utilizzato quale originale, le copie redatte e rilasciate conformemente all’originale hanno lo stesso valore. Viene quindi rilasciato un solo originale per spedizione.

Il Certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di Commercio. La validità è illimitata purché i dati riportati nel certificato non abbiano subito delle variazioni rispetto a quanto dichiarato; un lasso di tempo troppo ampio tra la data riportata sul certificato e quella di utilizzo potrebbe creare problemi con l’importatore.

Il rilascio del Certificato di origine a spedizione già avvenuta è consentito solo a seguito di richiesta scritta e corredata da adeguate motivazioni da parte del rappresentante legale dell’impresa esportatrice e dietro la presentazione di documenti che attestino l’origine della merce e l’avvenuta spedizione.

Certificato di analisi

Certificato che attesta l’effettuazione di test da parte di un laboratorio competente nel Paese di origine del prodotto (in alcuni casi può essere richiesto che il laboratorio sia di un ente specifico, o accreditato presso un Ministero locale o in Italia presso l’ente di accreditamento dei laboratori ACCREDIA – www.accredia.it,), oppure presso un laboratorio situato presso il Paese di destinazione della merce.

I test possono riguardare caratteristiche del prodotto o dell’imballo (fisiche, chimiche, microbiologiche, ecc.).

Il certificato, firmato, di norma contiene informazioni in merito a:

  • riferimenti del laboratorio che ha effettuato l’analisi
  • riferimenti del tecnico che ha effettuato l’analisi
  • data della analisi
  • origine delle merci
  • descrizione dei campioni e delle loro caratteristiche
  • risultati dei test
  • ulteriori indicazioni (es. rispetto di determinate normative o metodologie di
  • analisi, se richiesto dal committente).

Certificato fitosanitario

I prodotti ortofrutticoli destinati a paesi non appartenenti all’Unione Europea devono essere sottoposti a controllo fitosanitario, nei casi in cui la legislazione fitosanitaria del Paese di riferimento lo richieda.

Il certificato fitosanitario è rilasciato dagli Ispettori fitosanitari del Consorzio Fitosanitario, per delega regionale. La richiesta di ispezione del materiale destinato all’esportazione deve essere richiesta con anticipo (di norma 10 giorni) in modo da permettere di effettuare e documentare i controlli necessari. La richiesta riporta i dati: dell'esportatore e del destinatario, del messo di trasporto, punto in entrata nel Paese destinatario, numero e natura dei colli oggetto della spedizione, giorno previsto per la spedizione, denominazione del prodotto (compreso il nome botanico latino nel caso di piante o semi), Paese di origine del prodotto, indicazioni relative a marchi e lotti.

Il certificato è corredato della ricevuta di pagamento della tessera fitosanitaria.

I controlli sono effettuati sulla base delle procedure del Paese importatore.

Una volta ottenuto il parere favorevole viene rilasciato il certificato che attesta anche che la merce è esente da organismi da quarantena.

Per la Regione Lombardia i riferimenti del servizio sono reperibili al sito:

Liste di abilitazione all'esportazione di alimenti di origine animale

Per alcuni Paesi devono essere attivate procedure specifiche (Liste Ufficiali) per l’esportazione di prodotti di origine animale. Tra i vari Paesi per cui queste procedure sono state definite figura la Cina, il Brasile e la Federazione Russa.

In particolare, la procedura prevede che ogni stabilimento di produzione deve presentare una domanda (firmata dal responsabile dello stabilimento) per ogni Paese terzo nel quale intende esportare, oltre alla documentazione specifica che i vari Paesi richiedono.

Inoltre deve essere allegato il parere dell’ufficio veterinario della ASL competente che dovrà:

  • accertare che i requisiti specifici, per la categoria merceologica richiesti da ogni singolo Paese, siano stati soddisfatti
  • attestare, tramite un verbale di sopralluogo, che nello stabilimento di produzione siano applicate le procedure di sanificazione e le HACCP.

In particolare, le “Procedure di pulizia e sanificazione delle superfici a contatto SSOP per gli stabilimenti in lista per l’esportazione verso gli USA e GHP per gli stabilimenti in liste per l’esportazione verso altri Paesi Terzi” richiedono quanto di seguito riportato (fonte Ministero della Salute):

  • lo stabilimento deve avere un programma scritto
  • la procedura deve includere pulizie e sanificazioni preoperative delle attrezzature, degli utensili e di tutte le superfici destinate a venire a contatto con gli alimenti e la verifica delle condizioni di pulizia e di funzionamento prima di iniziare la produzione (le attrezzature e gli utensili devono essere elencati e la procedura deve indicare la frequenza delle operazioni di pulizia e di verifica)
  • vanno identificate le persone responsabili per l’implementazione e il mantenimento delle attività di pulizia e sanificazione e di verifica.

I registri/documenti relativi a queste procedure devono essere mantenuti su base giornaliera e la procedura deve essere datata e firmata dalla persona che ha competenza generale sullo stabilimento.

Per quanto concerne l’applicazione delle procedure “HACCP Analisi dei pericoli e monitoraggio dei punti critici di controllo” deve essere verificato quanto segue:

  • lo stabilimento deve avere per ogni prodotto un diagramma di flusso che descrive ed elenca tutte le fasi del processo ed il percorso dell’alimento dalla materia prima al prodotto finito
  • lo stabilimento deve aver condotto per ogni fase del processo un’analisi dei pericoli che include tutti i probabili pericoli microbiologici, fisici e chimici.

Occorre un piano Haccp scritto per ogni prodotto ove l’analisi dei pericoli abbia evidenziato uno o più pericoli per la sicurezza dell’alimento che possono ragionevolmente verificarsi.

Il piano Haccp deve prevedere azioni correttive per le non conformità riscontrate in fase verifica del monitoraggio e le azioni preventive riguardo alla possibile ripetizione delle non conformità.

Il piano Haccp deve essere datato e firmato da un responsabile ufficiale dello stabilimento.

Il format dei vari documenti e le specifiche richieste di ogni Paese sono riportarti nel sito del Ministero della Salute.

Per quei Paesi per i quali non sono previsti requisiti aggiuntivi, è necessario disporre esclusivamente della certificazione veterinaria (nel sito del Ministero della salute - sezione “Veterinaria internazionale”).

Si suggerisce, comunque, di contattare l’Ufficio dei Rapporti internazionali (nel sito del Ministero della salute - sezione “Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti Internazionali”) per valutare che non siano state avviate trattative specifiche di cui non vi siano ancora riferimenti disponibili, oltre che ovviamente gli interlocutori commerciali.

Infine, vi possono essere dei casi in cui le richieste del Paese Terzo siano limitate ad un’attestazione di libera vendita sul territorio della UE, in questo caso è sufficiente il certificato della ASL competente, che, in base al proprio piano di controllo ordinario, la rilascia, per gli stabilimenti registrati, a fronte del Regolamento CE 852/2004 o riconosciuti a fonte del Regolamento CE 853/2004.

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