Quadro normativo italiano
La normativa sulla esportazione di beni a duplice uso trova origine nei trattati internazionali sulla non proliferazione di armi. Sulla base di tali trattati gli stati aderenti hanno promulgato normative di controllo all’esportazione per armi e prodotti a duplice uso e hanno emanato embarghi nei confronti degli stati che hanno trasgredito a precetti previsti in tali trattati.
In Italia vi sono oggi vigenti due normative che disciplinano l’esportazione di prodotti a duplice uso:
- Il Reg. UE 428/09 aggiornato dal Reg. 2268 del 26 settembre 2017, di natura sostanziale, che fornisce un quadro generale sulla normativa stabilendo quali prodotti siano a duplice uso e quali operazioni debbano essere soggette a controllo preventivo;
- la normativa nazionale, recentemente innovata con il DLgs 221 del 15 dicembre 2017, che istituisce le modalità pratiche per effettuare le esportazioni di merci a duplice uso e stabilisce le sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni relative alle suddette esportazioni.
Il Reg. 428/09 stabilisce, in primis in via generica, cosa sia un prodotto a duplice uso; infatti l’art. 2 c. 1 asserisce che i “prodotti a duplice uso sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari”.
Nel successivo Allegato I vengono elencati, mediante descrizioni tecniche, tutti i prodotti considerati a duplice uso. Tale lista non si può considerare esaustiva. Infatti il regolamento stabilisce chiaramente che l’esportazione di prodotti a duplice uso, non compresi nell’elenco di cui all’allegato I, è subordinata ad un’autorizzazione nel caso in cui l’esportatore sia stato informato che detti prodotti sono o possono essere destinati ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione di armi. Tale clausola, detta “catch all”, è ripresa anche nella normativa nazionale; infatti l’art. 9 del DLgs 221/2017 prevede che “l’autorità competente subordina al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi del regolamento duplice uso”.
Il principio generale della normativa comunitaria è il seguente: l’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui al regolamento 428/2009 è subordinata ad autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente (per l’Italia il Ministero dello Sviluppo Economico).
Novità normativa: Licenza Zero
Nella nuova normativa nazionale assume carattere innovativo rispetto all’attuale disciplina la cosiddetta "Licenza Zero" (art. 8, comma 5), già da tempo presente negli ordinamenti di altri Paesi Ue. Tale “licenza zero” rappresenta una specifica dichiarazione che l'Autorità competente può rilasciare all'impresa che ne faccia domanda, con la quale si attesta che una determinata merce non è soggetta ad autorizzazione e può, quindi, essere liberamente esportata.
Modalità di autorizzazione all’esportazione
La normativa nazionale, riprendendo quanto previsto dalla normativa comuntaria, disciplina le modalità per esportare le merci considerate a duplice uso stabilendo gli adempimenti operativi che deve effettuare l’esportatore. In seno all’autorità nazionale competente è costituito il comitato consultivo, costituito da rappresentanti di nove ministeri e da un rappresentante dell’Agenzia delle Dogane che, qualora riceva una richiesta del Ministero, deve rilasciare un parere obbligatorio ma non vincolante entro sessanta giorni.
Per prestare servizi di intermediazione relativi a beni a duplice uso e per esportare merci listate per effetto di misure dell’Unione è sempre obbligatoria l’autorizzazione.
Le autorizzazioni possono essere di 4 tipologie
- autorizzazione specifica individuale
- autorizzazione globale individuale
- autorizzazione generale dell'Unione europea
- autorizzazione generale nazionale.
a) Autorizzazione specifica individuale
Tale autorizzazione è la più frequente ed è relativa alle esportazioni effettuate da un singolo esportatore (o fornitore di assistenza) per uno o più beni ma verso uno specifico utilizzatore finale.
Tale autorizzazione, rilasciata previo parere del comitato consultivo, ha una validità da sei mesi a due anni e può essere prorogata soltanto una volta previa presentazione di una domanda da parte dell’esportatore da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza.
La domanda per ottenere l’autorizzazione deve contenere il profilo dell’utilizzatore finale e deve essere corredata da idonea documentazione che attesti l’effettiva volontà di acquisto da parte di tale utilizzatore (es. contratto di riferimento); inoltre deve essere presentato il cd “end user statement” che deve indicare i beni oggetto dell’operazione, il suo utilizzo (civile o bellico) da parte del soggetto destinatario e gli impegni dello stesso a rispettare le normative di controllo unionali.
Il Ministero, una volta ricevuta la domanda, può richiedere ulteriore documentazione specifica per il rilascio dell’autorizzazione oppure può procedere al rilascio della stessa anche indicando dei precisi obblighi che l’esportatore è tento a rispettare.
b) Autorizzazione globale individuale
Per agevolare l’esportazione di beni a duplice uso da parte di soggetti che devono effettuare esportazioni frequenti di materiale a duplice uso è prevista l’autorizzazione globale individuale.
Tale autorizzazione, che può avere una durata triennale, è rilasciata ad un singolo operatore, che ha già ottenuto analoghe autorizzazioni da parte del Ministero, per effettuare esportazioni di uno o piò prodotti verso uno o più utilizzatori finali o paesi specifici.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’esportatore dovrà richiedere l’impegno da parte dell’utilizzatore finale al rispetto delle normative comunitarie, e, successivamente, citare i riferimenti dell’autorizzazione nei propri documenti commerciali e di trasporto (autorizzazione individuale globale seguita dal numero e dalla data del provvedimento.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre il titolare deve trasmettere all’autorità una lista riepilogativa delle operazioni effettuate.
c) Autorizzazione generale dell’Unione europea
Nel Reg. 428/09 è prevista un’autorizzazione generale per l’esportazione di tutti i prodotti dual use con alcune eccezioni previste nell’allegato II del regolamento, verso alcuni specifici paesi (Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti d’America).
Per esportare verso tali paesi è sufficiente presentare una domanda al Ministero in cui si afferma di volersi avvalere di tale autorizzazione generale e, una volta ottenuta, l’esportatore ha solamente l’obbligo di presentare all’autorità competente, entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, una lista riepilogativa delle operazioni effettuate.
d) Autorizzazione generale nazionale
In base a quanto stabilito dalla normativa è anche prevista un’autorizzazione generale nazionale (italiana) per l’esportazione di beni verso alcuni paesi (es. Argentina e Corea del Sud).
Le procedure per attivare tale autorizzazione sono le medesime richieste per l’autorizzazione generale dell’UE.
Sanzioni
Il Dlgs 221/2017 ha avuto il pregio di riunire in un testo unico le sanzioni previste per la violazione di normative di controllo all’esportazione. Infatti, il suddetto decreto prevede un sistema sanzionatorio per la violazione della normativa relativa all’esportazione di merci a duplice uso, per l’esportazione di merci che possono essere utilizzate per la tortura e per l’esportazione di merci in violazione di misure restrittive verso altri paesi (cd embarghi).
Qualora si esportino prodotti definiti del Reg. 428/09 a duplice uso senza la prescritta autorizzazione si incorre nella sanzione penale prevista dall’art. 18 del Dlgs 221/17 ossia con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro. Qualora si esporti senza osservare le prescrizioni previste nell’autorizzazione la sanzione prevista è la reclusione da 1 a 4 anni o la multa da 15.000 a 150.000.
In entrambi i casi è disposta la confisca delle merci oggetto dell’esportazione.
Identiche sanzioni sono previste per chi effettua esportazione di prodotti listati nel regolamento anti tortura e chi esporta merci listate in regolamenti relativi a misure restrittive disposte dall’Unione Europea.
Conclusioni
Per quanto sopra, le aziende esportatrici di beni con possibile carattere duale dovrebbero svolgere un’analisi attenta dei propri prodotti e dell’eventuale corrispondenza degli stessi con quelli elencati nel Regolamento 428/2008.
La suddetta analisi deve essere effettuata per tutti i prodotti perché ve ne possono essere alcuni che, all’apparenza non sono a duplice uso ma che, in realtà, possono essere utilizzati in ambito bellico.
L’analisi va effettuata preventivamente rispetto alla conclusione dei contratti di vendita nei confronti dei clienti esteri, poiché l’eventuale procedimento autorizzativo potrebbe far ritardare anche di alcuni mesi il momento della spedizione costituendo possibile inadempienza contrattuale.
Qualora non si rispettassero le normative di controllo all’esportazione, anche per negligenza dell’operatore, si può incorrere in sanzioni gravose di natura penale.
Gli operatori devono rimanere aggiornati sulla tematica in quanto la stessa è in continua evoluzione. Infatti, circa ogni anno, viene aggiornato l’allegato I del Reg. 428/09 contenente le merci considerate a duplice uso. Inoltre è in previsione la riforma della normativa dual use che entrerà in vigore nel 2019 sostituendo il suddetto regolamento 428/09.
Andrea Toscano
Enrico Calcagnile