Si notifica che tale possibilità ad oggi consente, ai dichiaranti doganali, di ottenere in via preventiva, presso l’Ufficio doganale di competenza, i certificati di circolazione già comprensivi di timbro e firma da parte dell’Ufficio stesso.
In seguito alla predetta scadenza, nonostante la riconosciuta possibilità di conferire l’origine preferenziale mediante tale modulistica, sarà possibile assistere a un incremento delle tempistiche per l’ottenimento della documentazione, variabile a seconda del dichiarante doganale, e ad un aumento delle ispezioni effettuate dai funzionari doganali.
Nel contesto di riferimento, è opportuno ricordare alle aziende che lo strumento idoneo a prevenire la creazione di tali fattispecie, e a favorire l’esportazione di merce in esenzione daziaria, ossia in applicazione delle regole d’origine preferenziale, è lo status di ESPORTATORE AUTORIZZATO.
L’autorizzazione consente infatti alle aziende che compiono frequenti cessioni all’esportazione verso Paesi Accordisti, di attestare direttamente in fattura l’origine preferenziale della merce, a prescindere dal valore della spedizione effettuata, verso i Paesi che concedono tale agevolazione. Lo status permette quindi alle aziende di evitare il rilascio del mandato nei confronti dello spedizioniere, necessario all’ottenimento dei certificati di circolazione, e di sottrarsi alle lungaggini di natura burocratica presenti a partire dal 31 gennaio 2021.
Oltre a ciò, l’Esportatore Autorizzato è uno strumento di prima verifica delle proprie conoscenze tanto relativamente alle dinamiche doganali, quanto rispetto alle tematiche attinenti all’origine preferenziale della merce. L’assegnazione dello status comporta dunque il riconoscimento delle conoscenze dell’azienda in tali settori da parte dell’Agenzia delle Dogane.
Ciò detto, gli accordi di origine sottoscritti dall’UE con Paesi terzi prevedono specifici requisiti da dover rispettare per l’ottenimento dello status riassumibili nella “frequenza minima di esportazione” e offrire “garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti”. L'ultimo aspetto si configura nella possibilità di dimostrare la corretta gestione documentale, informatica e contabile della preferenzialità della merce venduta, oggetto di esportazione per i Paesi Accordisti di riferimento.
Si ricorda inoltre che, in considerazione dell’attuale stato di emergenza, numerosi Uffici doganali, al fine di evitare spostamenti e contatti interpersonali, possono derogare l’usuale visita ispettiva presso i locali dell’azienda e favorire il rilascio dello status di Esportatore Autorizzato attraverso la presentazione di una relazione comprovante i requisiti sopra menzionati.
È possibile dunque affermare che, tanto sul piano della logistica, quanto sul piano delle relazioni con l’Agenzia delle Dogane, l’Esportatore Autorizzato sta assumendo il ruolo di elemento fondamentale, al fine della corretta gestione delle operazioni verso Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio con l’Unione Europea.
Si invitano dunque gli operatori interessati a valutare tale possibilità, tenuto conto che, date le innumerevoli istanze, i tempi di elaborazione delle richieste sono in continuo aumento.
Mattia Carbognani