26 giugno 2014

Lo status di Esportatore autorizzato: vantaggi per l’esportatore e Paesi beneficiari

di lettura

L’esportatore autorizzato può rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura a  prescindere dal valore della merce esportata. Dette dichiarazioni sostituiscono i certificati di origine Eur1 come prove dell’origine preferenziale delle merci.

Lo status di Esportatore autorizzato: vantaggi per l’esportatore e Paesi beneficiari

Lo status di esportatore autorizzato è una facilitazione prevista dalla normativa doganale comunitaria e dagli accordi preferenziali sottoscritti dalla UE con alcuni Paesi terzi (cd. Paesi accordisti).

Tale beneficio è rilasciato dalle autorità doganali, che permettono alle aziende sia di produzione che commerciali di poter attestare, direttamente sulla fattura, l’origine preferenziale dei prodotti esportati nei Paesi accordisti, anziché mediante il rilascio del certificato Eur1, anche quando il valore dei prodotti  esportati sia superiore a 6.000 Euro.

Si rammenta che per importi inferiori a tale cifra, infatti, la dichiarazione di origine preferenziale su fattura è ammessa, senza alcuna autorizzazione doganale.

I principali vantaggi legati allo status di esportatore autorizzato sono:

  • eliminazione dei tempi di attesa in dogana per il rilascio del Certificato Eur1
  • annullamento  dei costi connessi con l’emissione del certificato Eur1
  • riduzione dei rischi di errore, sanzionati anche penalmente, relativamente ad eventuali discrepanze tra quanto indicato in fattura e quanto riportato nell’Eur1.

Requisiti fondamentali per ottenere lo status di esportatore autorizzato

  • Esportazioni a carattere regolare (non è rilevante il numero, ma la cadenza regolare verso il Paese/i Paesi considerati). Nell'accordo siglato tra l’UE e la Corea del Sud, tuttavia, tale requisito non è richiesto: dal momento che le autorità coreane non accettano certificati Eur1, per le esportazioni, anche saltuarie, superori a 6000 euro è comunque necessario apporre la dichiarazione su fattura, e quindi richiedere lo status di esportatore autorizzato.
  • Origine preferenziale della merce da esportare (si presuppone che l’operatore  conosca le regole di origine preferenziali applicabili ai prodotti che esporta e che sia in possesso di tutti i documenti giustificativi che ne permettano l’accertamento, come le dichiarazioni di origine preferenziale rilasciate dai fornitori).

La concessione dello status di esportatore autorizzato è condizionata alla presentazione di una domanda scritta dell'esportatore.

La domanda di autorizzazione deve essere completa di tutte le informazioni necessarie per la verifica da parte dei funzionari doganali del possesso dei requisiti:

  • frequenza degli scambi con l’estero
  • descrizione dei processi produttivi e/o commerciali che determinano l’acquisizione dell’origine preferenziale dei prodotti
  • conoscenza della disciplina relativa agli accordi preferenziali e delle regole di origine applicabili ai prodotti esportati.

In particolare, lo status sarà rilasciato se l’esportatore è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare e se è in grado di fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione.

Nell’istanza, gli operatori possono richiedere la concessione del beneficio con riferimento ad uno o più Paesi, oppure per tutti i Paesi  o gruppi di Paesi che prevedono detta agevolazione nell’ambito dei regimi preferenziali adottati dalla UE.

Rilascio autorizzazione

Nel momento del rilascio dell'autorizzazione, l'esportatore deve:

  • impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione
  • assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine o dell'autorizzazione
  • assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materi
  • impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data della dichiarazione
  • impegnarsi a presentare alla Dogana, in qualsiasi momento, ogni elemento di prova e accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalla stessa autorità.

L’autorità doganale competente, al termine dell’istruttoria e a seguito di audit presso l’azienda per verificare il possesso dei requisiti, rilascerà all’operatore economico un codice alfanumerico che lo identifica come esportatore autorizzato e che dovrà citare in fattura insieme alla dichiarazione di origine preferenziale. Tale codice è composto come segue:

Codice ISO dell’Italia / Numero di autorizzazione con numerazione progressiva dell’Ufficio che rilascia l’autorizzazione / Sigla della provincia dove ha sede la Direzione Regionale competente territorialmente/ Ultime due cifre dell’anno di rilascio.

La dichiarazione di origine su fattura dell’esportatore autorizzato, dunque, avrà il seguente contenuto:

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. IT/001/PR/14] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE.

Con l’apposizione del codice alfanumerico, la sottoscrizione autografa dell’esportatore può anche essere omessa (mentre in caso di dichiarazione di origine su fattura senza apposizione di tale codice, è necessaria la firma autografa dell’esportatore).

Secondo quanto previsto dalla circolare n.97 del 29/4/1999 dell’Agenzia delle Dogane, ripreso anche nella circolare n.54/D dell’1/10/2004, “occorre verificare, con cadenza regolare, l’attività dell’esportatore autorizzato al fine di controllare il corretto uso dell’autorizzazione”, che pertanto può essere soggetta a verifiche periodiche.

Lo status di esportatore autorizzato, con i benefici connessi, può dunque essere revocato dalle autorità doganali qualora sia accertata la perdita di uno dei requisiti.

I Paesi “accordisti”

I paesi con i quali l’UE ha sottoscritto accordi preferenziali bilaterali (o Free Trade Agreement – FTA) sono i seguenti:

Paesi Efta

  • Svizzera
  • Norvegia
  • Islanda
  • Isole Faröe (Danimarca)
  • Spazio Economico Europeo (UE, IS, LI, NO).

Paesi Mediterranei

  • Turchia, per i prodotti agricoli non trasformati e per i prodotti ex CECA. Per i prodotti agricoli trasformati e per i prodotti industriali si applica l’Unione doganale con l’UE
  • Algeria
  • Tunisia
  • Marocco
  • Israele
  • Palestina e Striscia di Gaza
  • Egitto
  • Giordania
  • Libano
  • Siria

Paesi balcanici

  • Repubblica di Macedonia
  • Albania
  • Bosnia-Erzegovina
  • Montenegro
  • Serbia

Altri Paesi e territori

  • Andorra, per i prodotti agricoli non compresi nell’Unione doganale con l’Ue
  • Sud Africa
  • Messico
  • Cile
  • Corea del Sud
  • Perù: applicazione provvisoria dal 1° marzo 2013
  • Colombia: applicazione provvisoria dal 1° agosto 2013

America Centrale

  • Honduras, Nicaragua e Panama: entrata in vigore in via provvisoria dal 1° agosto  2013
  • Costa Rica: entrata in vigore in via provvisoria dal 1° ottobre  2013
  • El  Salvador: entrata in vigore in via provvisoria dal 1° ottobre  2013
  • Guatemala: entrata in vigore in via provvisoria dal 1° dicembre  2013

Paesi ACP

  • Papua Nuova Guinea: accordo entrato in vigore dal 20 dicembre 2009
  • Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe: accordo entrato in vigore in via provvisoria dal 14 maggio 2012.

L’UE ha altresì concluso accordi di libero scambio non ancora entrati in vigore con: Singapore, Moldavia, Armenia, Georgia, Ucraina,  mentre ha avviato negoziati con: Usa, Giappone, Canada, Vietnam, Malesia, Tailandia, area del Mercosur, altri Paesi ACP.

Aggiornamenti circa l’entrata in vigore degli accordi conclusi dalla UE o per informazioni sullo stato dei negoziati sono disponibili on line.

Cristina Piangatello

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Dogane
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