24 mar 2014 00:00 24 marzo 2014

Esportare vino in Svizzera

di lettura

Le leggi e le normative svizzere in materia alimentare sono di norma concordi con quanto prescritto dalla legislazione alimentare dell’UE, tranne che per alcuni casi specifici.

Esportare vino in Svizzera

La Svizzera è membro del Consiglio d'Europa, e dell'EFTA, ma non fa parte dell’Unione Europea. Attualmente è in vigore l’Accordo Bilaterale tra la Svizzera e l’Unione Europea,  entrato in vigore il 1 giugno 2006.

In base a tale Accordo, le merci provenienti dalla UE godono di un regime preferenziale, il documento EUR 1 ha la funzione di documento di origine.

Nel caso di spedizioni di valore inferiore ai 6.000 Euro, l’EUR 1 può essere sostituito da una dichiarazione predisposta dall’esportatore accreditato, sulla fattura, che dettagli i prodotti in modo tale da permetterne l’identificazione.

Esempio di dichiarazione

L'esportatore dei prodotti compresi nella seguente dichiarazione (autorizzazione doganale n°…) dichiara che, salvo indicazione contraria, questi prodotti hanno origine preferenziale in Italia.

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of italian preferential origin.

Luogo e data.... Firma dell'esportatore per esteso.....

Per quanto riguarda i prodotti vinicoli, la Svizzera viene equiparata a un altro Paese UE. Informazioni specifiche in merito a contingenti, valore IVA, accise ed eventuali altre tassazioni (extra dazio) sono disponibili in lingua italiana nel sito del dipartimento Federale delle Finanze Sezione Tariffe d’uso in Svizzera TARES.

Documenti per la spedizione

  • Fattura commerciale in tre copie
  • elenco delle tipologie di prodotto
  • descrizione precisa del prodotto e del tipo di contenitore
  • quantità per singolo prodotto
  • prezzo di vendita (o valore nel caso di esportazione temporanee).

Normativa del settore agroalimentare

Le leggi e le normative svizzere in materia alimentare sono contenute in una serie di Ordinanze (anche in lingua italiana) pubblicate sul sito del Dipartimento Federale dell’Interno.

Per la normativa svizzera la funzione responsabile per l’importazione e la distribuzione di un prodotto nel territorio elvetico, fino allo scaffale, è l’importatore.

A supporto delle aziende e dei privati il Laboratorio Cantonale di Bellinzona (www.ti.ch/laboratorio) fornisce informazioni e pubblicazioni specifiche e garantisce l’aggiornamento in materia di normativa.

Vino

La normativa principale svizzera relativa al vino (sia di produzione nazionale che importato) è costituita da:

In fase di importazione di vino in territorio elvetico (in quantità superiore ai 20kg) la documentazione richiesta prevede:

  • PGI (permesso generale di importazione)
  • copia dell’attribuzione del numero aziendale CSCV
  • copia dell’iscrizione al registro del commercio (RC) per la commercializzazione del vino.

Il permesso generale di importazione è rilasciato dall’Ufficio Federale dell’agricoltura (UFAG) di Berna – Settore Importazioni ed Esportazioni (SIE). La modulistica necessaria è disponibile on line www.import.ugag.admi.ch

L’importatore svizzero deve possedere un PGI; infatti l’importazione di vino è soggetta a contingentamento e quindi l’importatore, per poter acquistare all’estero vino deve possedere una quota del contingente nazionale riferito al prodotto ed il PGI è la condizione indispensabile per possedere la quota. Non è necessario il PGI per importare spumanti e vini dolci.

Per conoscere lo stato dei contingenti assegnati consultare il sito del Dipartimento Federale delle finanze. Ci sono poi dei casi specifici da analizzare di volta in volta con il supporto dell’importatore

Etichettatura vino (estrapolazione dall’elenco completo)

  • Nome e indirizzo produttore, nome e indirizzo importatore svizzero
  • designazione del prodotto
  • indicazione geografica
  • paese di origine
  • contenuto alcolico
  • volume
  • contenuto netto
  • indicazione di allergeni per vini che contengono solfiti (a partire da giugno 2006).

 

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